Costituzione 101

federale della Confederazione Svizzera

del 29 maggio 1874 (Stato il 1° ottobre 1996)

In nome di Dio onnipotente!

La Confederazione Svizzera,

allo scopo di rassodare la lega dei Confederati, di mantenere ed accrescere l’unità, la forza

e l’onore della Nazione Svizzera, ha adottato la Costituzione federale seguente 1) :

Capitolo I. Disposizioni generali

Art. 1 2)

Le popolazioni dei ventitre Cantoni sovrani, riuniti in forza della presente Lega, cioè: Zu-rigo,

Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo (Alto e Basso), Glarona, Zugo, Fri-burgo,

Soletta, Basilea (Città e Campagna), Sciaffusa, Appenzello (ambedue i Rho-des),

San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Gi-nevra

e Giura costituiscono nel loro insieme la Confederazione Svizzera.

Art. 2

La Lega ha per iscopo: di sostenere l’indipendenza della Patria contro lo straniero, di

mantenere la tranquillità e l’ordine nell’interno, di proteggere la libertà e i diritti dei

Confederati, e di promuovere la loro comune prosperità.

Art. 3

I Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federa-le,

e come tali esercitano tutti i diritti che non sono devoluti all’Autorità federale.

Art. 4

1 Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha suddi-tanza

di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.

2 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza soprattutto per

quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad

una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore.3)

RU 1 e 1 CS 1 3

1) Accettata nella votazione popolare del 19 apr. 1874 (DF del 29 mag. 1874 – RU 1 38).

2) Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1978, entrato in vigore il 1° gen. 1979 (DCF

del 25 ott. 1978 – RU 1978 1579 – e DF del 9 mar. 1978 – RS 135.1; FF 1977 III 777, 1978

II 1136).

3) Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 1981 (DCF del 17 ago. 1981 – RU 1981

1243 – e DF del 10 ott. 1980 – FF 1980 III 618 677, 1980 I 65, 1981 II 1195).

 

Art. 5

La Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti

stabiliti dall’articolo 3, le loro costituzioni, la libertà, i diritti del popolo ed i diritti

costituzionali dei cittadini; e similmente garantisce i diritti e le attribuzioni, che il

popolo ha conferito alle Autorità.

Art. 6

1 I Cantoni sono obbligati a domandare per le loro costituzioni la garanzia della Con-federazione.

2 La Confederazione assume tale garanzia allorché:

a. esse nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale;

b. assicurano l’esercizio dei diritti politici giusta le forme repubblicane-rappresen-tative

o democratiche;

c. siano state accettate dal popolo e possano essere riformate, quando la maggio-ranza

assoluta dei cittadini lo richieda.

Art. 7

1 Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono

proibiti.

2 Per lo contrario hanno essi diritto di conchiudere tra loro delle convenzioni sopra

oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; però devono presentarle

all’esame dell’Autorità federale, la quale, se tali convenzioni contengono alcuna co-sa

di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni, è autorizzata ad impe-dirne

l’esecuzione. Nell’opposto caso i rispettivi Cantoni hanno diritto di chiedere la

cooperazione delle Autorità federali per l’esecuzione.

Art. 8

La Confederazione soltanto ha il diritto di dichiarare la guerra e di conchiudere la

pace, di stipulare cogli Stati esteri alleanze o trattati, particolarmente di dazio e di

commercio.

Art. 9

In via eccezionale i Cantoni hanno podestà di stipulare cogli Stati esteri de’trattati di

economia pubblica, di rapporti di vicinato o di polizia; ma questi non hanno mai da

contenere cosa alcuna che sia contraria alla Confederazione o ai diritti di altri Can-toni.

Art. 10

1 I rapporti ufficiali tra i Cantoni ed i Governi degli Stati esteri, siccome pure coi

rappresentanti di questi, hanno luogo per mezzo del Consiglio federale.

2 Tuttavia per gli oggetti accennati all’articolo 9, i Cantoni possono corrispondere

direttamente colle Autorità e cogli impiegati secondari di un estero Stato.

 

Art. 11

Non è permesso conchiudere alcuna capitolazione militare.

Art. 12 1)

1 I membri delle autorità federali, i funzionari civili e militari della Confederazione e

i rappresentanti o commissari federali, nonché i membri dei governi e delle autorità

legislative dei Cantoni non possono accettare da Governi esteri né pensioni o sti-pendi,

né titoli, doni od ordini cavallereschi. La trasgressione di questo divieto ha

per effetto la perdita del mandato o della funzione.

2 Chi è già in possesso di pensioni, titoli od ordini cavallereschi, non può essere

eletto quale membro delle autorità federali, né nominato funzionario civile o militare

della Confederazione, oppure rappresentante o commissario federale, né eletto quale

membro del governo o dell’autorità legislativa di un Cantone, se prima di entrare in

carica non rinunci espressamente a godere le pensioni o a portare i titoli, o non re-stituisca

le decorazioni.

3 Nell’armata svizzera non si possono portar decorazioni né far valere titoli conferiti

da Governi esteri.

4 È vietato a tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati di accettare siffatte distinzioni.

Disposizione transitoria: Chiunque, prima dell’attuazione dell’articolo 12 modificato,

abbia, in modo lecito, ricevuto una decorazione o un titolo, può essere eletto mem-bro

di una autorità federale, funzionario civile o militare della Confederazione, rap-presentante

o commissario federale, membro del governo o dell’autorità legislativa

di un Cantone se egli s’impegna a rinunziare, per la durata del suo mandato o della

sua funzione, a portare il titolo o la decorazione. L’inosservanza di questo impegno

ha per effetto la perdita del mandato o della funzione.

Art. 13

1 La Confederazione non ha diritto di mantenere truppe permanenti.

2 Senza consentimento delle Autorità federali nessun Cantone, o, nei Cantoni separati,

nessuna parte del Cantone può aver più di 300 uomini di truppa permanente, non

compresi i corpi di gendarmeria.

Art. 14

Quando nascono delle contese fra i Cantoni, devono questi astenersi dal farsi giu-stizia

da sé, e sottomettersi invece alla decisione federale.

Art. 15

Allorché un Cantone è improvvisamente minacciato di pericolo all’estero, il Governo del

Cantone minacciato ha obbligo di chieder per aiuto altri Cantoni, avvisandone al

tempo stesso l’Autorità federale, e senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni di

1) Accettato nella votazione popolare dell'8 feb. 1931 (DF del 3 giu. 1931 – RU 47 433; FF

1929 833, 1931 141).

 

 

questa. I Cantoni richiesti hanno dovere di accorrere in aiuto. Le spese sono a carico

della Confederazione.

Art. 16

1 Allorché l’ordine interno di un Cantone è turbato, o quando il pericolo è minac-ciato

da un altro Cantone, il Governo del Cantone minacciato deve darne immediata

conoscenza al Consiglio federale, affinché quest’ultimo entro i limiti degli attributi suoi

(art. 102 n. 3, 10 e 11) possa prendere le necessarie provvidenze o convocare l’As-semblea

federale. In casi urgenti il rispettivo Governo è autorizzato, dandone im-mediato

avviso al Consiglio federale, a richieder per aiuto altri Cantoni, e gli Stati di

ciò richiesti hanno dovere di prestarsi.

2 Quando il Governo del Cantone è fuori della possibilità di domandare aiuto, può, e

quando la sicurezza della Svizzera è minacciata, deve la competente Autorità fede-rale

intervenire di suo moto proprio.

3 Ne’ casi d’intervento federale le Autorità della Confederazione vegliano a fine siano

adempiute le prescrizioni dell’articolo 5.

4 Le spese vanno a carico del Cantone richiedente o di quello che causò l’intervento

federale, quando l’Assemblea federale, a cagione di speciali circostanze, non decida

altrimenti.

Art. 17

Nei casi indicati dagli articoli 15 e 16, ogni Cantone ha dovere di lasciar libero pas-saggio

alle truppe. Queste hanno immediatamente da essere poste sotto comando fe-derale.

Art. 18

1 Ogni Svizzero è obbligato al servizio militare. La legge prevede un servizio civile

sostitutivo.1)

2 I militi che a causa del servizio militare federale perdono la vita o soggiacciono ad

un’imperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé o per le famiglie loro, in ca-so

di bisogno, al soccorso della Confederazione.

3 I militi riceveranno gratuitamente il loro primo armamento, abbigliamento ed equi-paggiamento.

L’arma rimane nelle mani del milite sotto le condizioni che saranno

determinate dalla legislazione federale.

4 La tassa d’esenzione dal servizio militare è riscossa dai Cantoni, per conto della

Confederazione, conformemente alle disposizioni della legislazione federale.2)

Art. 19

1 L’armata federale si compone:

a. dei corpi di truppa dei Cantoni;

1) Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992 (DCF del 13 ago. 1992 – RU 1992

1578 e DF del 13 dic. 1991 – FF 1991 IV 950, II 391 779, 1992 V 346).

2) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959

(DF del 20 giu. 1958 – RU 1958 375; FF 1957 425, 1958 499).

 

b. di tutti gli Svizzeri che sebben non ascritti a questi corpi di truppa, sono però in

obbligo di servizio militare.

2 Il diritto di disporre dell’armata federale, compreso il materiale di guerra ad essa

pertinente per legge, compete alla Confederazione.

3 In tempi di pericolo la Confederazione ha il diritto esclusivo ed immediato di di-sporre

anche delle forze non incorporate nell’armata federale e di tutti gli altri mezzi

di guerra dei Cantoni.

4 I Cantoni dispongono delle forze militari del rispettivo territorio, in quanto questo

loro diritto non sia limitato dalle disposizioni della Costituzione o delle leggi fede-rali.

Art. 20

1 Le leggi concernenti l’organizzazione dell’armata emanano dalla Confederazione.

La loro esecuzione nei Cantoni ha luogo, entro i limiti descritti dalla legislazione fe-derale

e sotto la sorveglianza della Confederazione, per mezzo delle autorità canto-nali.

2 L’istruzione militare nel suo insieme e così pure l’armamento incombono alla Con-federazione.

3 La provvista dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento e la cura di loro manuten-zione

appartiene ai Cantoni, ai quali però la Confederazione ne bonifica le spese

dietro una regola da stabilirsi dalla legislazione federale.

Art. 21

1 In quanto non vi si oppongano ragioni militari, i corpi di truppa devono essere

formati degli uomini del medesimo Cantone.

2 La composizione di questi corpi, le provvidenze per mantenerne l’effettivo e la no-mina

e la promozione dei rispettivi ufficiali è di spettanza dei Cantoni, sotto osser-vanza

delle norme generali statuite dalla Confederazione.

Art. 22

1 Contro equo indennizzo la Confederazione ha il diritto di assumere in uso o rile-vare

in proprietà le piazze d’arme e gli edifizi colle loro dipendenze che si trovano

nei Cantoni e che hanno destinazione militare.

2 Le condizioni delle indennità vengono regolate dalla legislazione federale.

Art. 22 bis 1)

1 La legislazione su la protezione civile delle persone e dei beni dalle conseguenze

delle azioni belliche è di competenza della Confederazione.

2 Le leggi esecutive sono date consultati i Cantoni, i quali devono applicarle sotto

l’alta vigilanza della Confederazione.

3 La legge stabilisce i sussidi della Confederazione alle spese di protezione civile.

1) Accettato nella votazione popolare del 24 mag. 1959 (DF del 2 ott. 1959 – RU 1959 933;

FF 1958 365, 1959 593).

 

4 La Confederazione ha facoltà d’istituire, mediante una legge, il servizio obbliga-torio

per gli uomini.

5 Le donne possono prestare servizio volontario; l’esecuzione di questa disposizione

è regolata per legge.

6 Pure dalla legge è stabilito il regime del soldo, dell’assicurazione e dell’indennità

per perdita di guadagno nel servizio di protezione civile.

7 Uguale atto regge l’impiego degli organi di protezione civile in caso d’urgenza di

soccorsi.

Art. 22 ter 1)

1 La proprietà è garantita.

2 Entro i limiti delle loro competenze costituzionali e nell’interesse pubblico, la Con-federazione

e i Cantoni possono prevedere, in via legislativa, l’espropriazione e re-strizioni

della proprietà.

3 In caso d’espropriazione, o di restrizione della proprietà equivalente a una espro-priazione,

è dovuta piena indennità.

Art. 22 quater 1)

1 La Confederazione stabilisce, in via legislativa, norme generali applicabili ai piani

d’azzonamento che i Cantoni dovranno compilare per assicurare una funzionale uti-lizzazione

del suolo e una razionale abitabilità del territorio.

2 Essa stimola e coordina le iniziative dei Cantoni e collabora con essi.

3 Essa tiene conto, nell’adempimento dei suoi compiti, delle esigenze della sistema-zione

nazionale, regionale e locale del territorio.

Art. 23

1 Nell’interesse della Confederazione o di una gran parte della medesima, ha essa il

diritto di erigere pubbliche opere a spese della Confederazione stessa, o aiutare

l’erezione delle medesime.

2 A questo uopo è pure autorizzata a valersi del diritto di espropriazione mediante

pieno indennizzo. Le ulteriori disposizioni sono riservate alla legislazione federale.

3 L’Assemblea federale può interdire l’erezione di opere pubbliche, le quali sieno di

danno agli interessi militari della Confederazione.

Art. 23 bis 2)

1 La Confederazione tiene le scorte di grano necessarie ad assicurare l’approvigiona-mento

del paese. Essa può obbligare i mugnai a immagazzinare grano e a rilevare le

dette scorte per agevolarne il rinnovamento.

1) Accettato nella votazione popolare del 14 set. 1969 (DF dell'11 dic. 1969 – RU 1969 1267;

FF 1967 II 125, 1969 II 479).

2) Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 1929 (DF del 20 giu. 1929 – RU 45 279; FF

1928 187, 1929 199).

 

2 La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano panificabile e favo-risce

la selezione e l’acquisto delle sementi indigene di pregio.1) Essa acquista il

grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda

possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano al

prezzo di costo della Confederazione.2) 3)

3 La Confederazione prende i provvedimenti necessari per sostenere l’industria na-zionale

dei mulini; parimente essa tutela gl’interessi dei consumatori di pane e di fa-rina.

Essa invigila, nei limiti delle sue attribuzioni, il commercio e i prezzi così del

grano come della farina panificabile e del pane. La Confederazione prende i provve-dimenti

necessari per regolare l’importazione della farina panificabile; essa può ri-servarsi

il diritto esclusivo d’importare questo prodotto. La Confederazione accorda

ai mugnai, in caso di bisogno, delle facilitazioni per ridurre le spese di trasporto

nell’interno del paese. Essa prende in favore delle regioni montane provvedimenti

atti a conseguire un conguaglio dei prezzi della farina.

4 ... 4)

Art. 24

1 La Confederazione ha il diritto di alta vigilanza sulla polizia delle opere idrauliche

e delle foreste.5)

2 Essa sussidierà la correzione e l’arginatura dei torrenti montani e l’imboschimento

dei siti di loro origine e stabilirà i provvedimenti necessari per la conservazione di

queste opere e dei boschi esistenti.

Art. 24 bis 6)

1 Per utilizzare razionalmente e proteggere le risorse idriche, come anche per stor-nare

gli influssi dannosi dell’acqua, la Confederazione, tenuto conto dell’intera eco-nomia

idrica, stabilisce in via legislativa principi consoni all’interesse generale su:

a. la conservazione e lo sfruttamento delle risorse idriche, segnatamente per l’ap-provvigionamento

in acqua potabile, come anche l’alimentazione delle acque

sotterranee;

b. l’utilizzazione delle acque per la produzione energetica e il raffreddamento;

1) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 ed in vigore dal 1° giu. 1986 (DCF del

24 lug. 1985 – RU 1985 1024 – e DF del 14 dic. 1984 – FF 1984 III 1426 I 1013, 1985 II

641).

2) Frase accettata nella votazione popolare del 25 set. 1994 ed entrata in vigore il 1° lug. 1995

(DCF del 19 giu. 1995 - RU 1995 3183 - e DF del 18 mar. 1994 - FF 1994 II 214, 1993 IV

225, 1994 V 521).

3) Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980 (DCF del 21 gen. 1981 – RU 1981 90

– e DF del 20 giu. 1980 – FF 1980 II 607, 1980 I 469, 1981 I 280).

4) Abrogato nella votazione popolare del 25 set. 1994 (DCF del 19 giu. 1995 - RU 1995 3183

- e DF del 18 mar. 1994 - FF 1994 II 214, 1993 IV 225, 1994 V 521).

5) Accettato nella votazione popolare dell'11 lug. 1897 (DF del 15 ott. 1897 – RU 16 345).

6) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 (DF del 17 mar. 1976 – RU 1976 711 – e

DF del 20 giu. 1975 – RU 1976 715; FF 1972 II 913, 1976 I 351).

 

 

c. la regolazione dei livelli e dei deflussi delle acque superficiali e sotterranee, le

derivazioni d’acqua fuori del corso naturale, le irrigazioni e i drenaggi, come

anche altri interventi nel ciclo idrico.

2 Allo stesso scopo, la Confederazione emana disposizioni su:

a. la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e la con-servazione

di adeguati deflussi minimi;

b. la polizia delle opere idrauliche, incluse le correzioni di corsi d’acqua e la sicu-rezza

degli impianti di accumulazione;

c. gli interventi per influire sulle precipitazioni atmosferiche;

d. la rilevazione e l’utilizzazione di dati idrologici;

e. il diritto della Confederazione di rivendicare l’utilizzazione di risorse idriche

per le proprie aziende di trasporto e comunicazione, verso pagamento dei tributi

e adeguata compensazione degli inconvenienti.

3 Riservati i diritti privati, spetta ai Cantoni o ai titolari designati dalla legislazione

cantonale disporre delle risorse idriche e riscuotere tributi per l’utilizzazione dell’ac-qua.

I Cantoni stabiliscono i tributi nei limiti della legislazione federale.

4 Se la concessione o l’esercizio di diritti su risorse idriche concerne i rapporti inter-nazionali,

la Confederazione decide col concorso dei Cantoni interessati. Lo stesso

vale nei rapporti intercantonali se i Cantoni interessati non giungono a un’intesa. Nei

rapporti internazionali, la Confederazione determina i tributi dopo aver udito i Can-toni

interessati.

5 L’esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni sempre che la legge

non la riservi alla Confederazione.

6 Nell’esercizio delle sue competenze, la Confederazione considera i bisogni e salva-guarda

le possibilità di sviluppo delle regioni, donde provengono le acque, e dei

Cantoni interessati.

Art. 24 ter 1)

La legislazione sulla navigazione è di competenza della Confederazione.

Art. 24 quater 2)

1 La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e

la distribuzione dell’energia elettrica.

2 L’energia prodotta dalle forze idriche può essere erogata all’estero soltanto con

l’autorizzazione della Confederazione.

Art. 24 quinquies 3)

1 La legislazione concernente l’energia nucleare è di competenza della Confedera-zione.

1) Accettato nella votazione popolare del 4 mag. 1919 (DF del 27 giu. 1919 – RU 35 680; FF

1918 I 115).

2) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 (DF del 17 mar. 1976 – RU 1976 711 – e

DF del 20 giu. 1975 – RU 1976 715; FF 1972 II 913, 1976 I 351).

3) Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 1957 (DF del 20 dic. 1957 – RU 1957 1065;

FF 1957 693 1241).

 

2 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dai pericoli delle radiazioni

ionizzanti.

Art. 24 sexies 1)

1 La protezione della natura e del paesaggio è di competenza cantonale.

2 La Confederazione, nell’adempiere i propri compiti, deve rispettare le caratteristi-che

del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità natu-rali

e i monumenti culturali e deve conservarli intatti quando vi sia un interesse ge-nerale

preponderante.

3 La Confederazione può sussidiare gli sforzi intesi a proteggere la natura e il pae-saggio

e procedere, per contratto od espropriazione, ad acquistare o conservare ri-serve

naturali, luoghi storici e monumenti culturali d’importanza nazionale.

4 Essa ha la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora.

5 Le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono

zone protette. Non vi si può costruire alcun impianto né mutare, in qualsiasi modo,

la configurazione del terreno. Sono eccettuate le istallazioni destinate a preservare il

fine protettivo e a mantenere l’attuale utilizzazione agricola.2)

Disposizione transitoria:2) Gli impianti, le costruzioni e le modificazioni del terreno

contrari allo scopo della zona protetta e attuati dopo il 1° giugno 1983, in particolare

nella zona palustre di Rothenthurm, sul territorio dei Cantoni di Svitto e di Zugo,

devono essere demoliti e rimossi a spese di chi li ha attuati. Lo stato originario

dev’essere ripristinato.

Art. 24 septies 3)

1 La Confederazione emana disposizioni legislative per proteggere l’uomo e il suo

ambiente naturale dagli agenti dannosi o molesti. Essa, segnatamente, combatte l’in-quinamento

atmosferico e il rumore.

2 L’esecuzione di tali disposizioni spetta ai Cantoni, salvo ove la legge l’attribuisca

alla Confederazione.

Art. 24 octies 4)

1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per

un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato e sicuro, economico e

compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente, nonché per un consumo

dell’energia parsimonioso e razionale.

1) Accettato nella votazione popolare del 27 mag. 1962 (DF del 22 giu. 1962 – RU 1962 803;

FF 1961 649, 1962 941).

2) Accettato nella votazione popolare del 6 dic. 1987 (DF del 28 gen. 1988 – RU 1988 352 – e

DF del 20 mar. 1987 – FF 1987 I 814, 1983 I 802, 1985 II 1261, 1988 I 457).

3) Accettato nella votazione popolare del 6 giu. 1971 (DF del 24 giu. 1971 – RU 1971 905; FF

1970 I 561, 1971 I 1080).

4) Accettato nella votazione popolare del 23 set. 1990 (DF del 30 gen. 1991 – RU 1991 246 –

e DF del 6 ott. 1989 – FF 1989 III 802, 1988 I 281, 1991 I 263).

 

La Confederazione emana principi per:

a. l’utilizzazione delle energie indigene e rinnovabili;

b. il consumo parsimonioso e razionale dell’energia.

3 La Confederazione:

a. emana prescrizioni sul consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi;

b. promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, segnatamente nel settore del ri-sparmio

di energia e delle energie rinnovabili.

4 La Confederazione tiene conto, nella sua politica energetica, degli sforzi compiuti

dai Cantoni e dai loro enti pubblici, nonché dall’economia. Essa prende in conside-razione

le diversità delle singole regioni del Paese e la sopportabilità dal punto di

vista economico. I provvedimenti concernenti il consumo di energia negli edifici so-no

presi soprattutto dai Cantoni.

Art. 24 novies 1)

1 L’uomo e il suo ambiente sono protetti contro gli abusi della tecnologia riprodut-tiva

e dell’ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e ge-netico

umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la

famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti:

a. gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani so-no

inammissibili;

b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel pa-trimonio

genetico umano né fuso con quest’ultimo;

c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non

vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmis-sione

di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nasci-turo

o a fini di ricerca. La fecondazione di oociti umani fuori del grembo della

donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge. Fuori del grembo

della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti

se ne possono trapiantare immediatamente;

d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono in-ammissibili;

e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti

da embrioni;

f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato

soltanto col consenso di costei o in base a una prescrizione legale;

g. l’accesso di una persona ai dati concernenti la sua origine genetica è garantito.

3 La Confederazione emana prescrizioni sul trattamento del patrimonio germinale e

genetico di animali, piante e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della dignità

della creatura e dell’integrità dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente e tutela la va-rietà

delle specie animale e vegetale.

1) Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992 (DCF del 13 ago. 1992 – RU 1992

1580 – e DF del 21 giu. 1991 – RU 1992 1579 – FF 1991 II 1229, 1987 II 1009, 1989 III

881, 1992 V 346.

 

Art. 25

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative su l’esercizio

della pesca e della caccia, nominatamente per la conservazione del grosso selvag-giume

nelle montagne, non meno che per la protezione degli uccelli utili all’agricol-tura

ed alla selvicoltura.

Art. 25 bis 1)

1 La legislazione sulla protezione degli animali è di competenza della Confedera-zione.

2 La legislazione federale emana segnatamente prescrizioni su:

a. la custodia e la cura degli animali;

b. l’impiego e il commercio di animali;

c. il trasporto di animali;

d. gli interventi e gli esperimenti su animali vivi;

e. la macellazione e altri modi di uccisione degli animali;

f. l’importazione di animali e di prodotti animali.

3 L’esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni, in quanto la legge non

la riservi alla Confederazione.

Art. 26

La legislazione sulla costruzione e l’esercizio delle strade ferrate è di competenza

della Confederazione.

Art. 26 bis 2)

La legislazione su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e car-buranti

liquidi o gassosi è di competenza della Confederazione.

Art. 27

1 Oltre alla Scuola politecnica esistente, la Confederazione ha il diritto di creare una

Università ed altri stabilimenti superiori d’istruzione, o di sussidiare simili istituti.

2 I Cantoni provvedono per una istruzione primaria sufficiente, la quale deve stare

esclusivamente sotto la direzione del potere civile. La medesima è obbligatoria e

nelle scuole pubbliche gratuita.

3 Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli attinenti di tutte le con-fessioni

senza pregiudizio della loro libertà di credenza e di coscienza.

3bis Nella scuola dell’obbligo, l’anno scolastico comincia tra metà agosto e metà set-tembre.

3)

1) Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1973 (DF del 14 mar. 1974 – RU 1974 721;

FF 1972 II 1219, 1974 I 287).

2) Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1961 (DF del 23 giu. 1961 – RU 1961 498;

FF 1960 1133, 1961 430).

3) Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1985 (DCF del 28 ott. 1985 – RU 1985 1648

 

4 La Confederazione avviserà alle misure necessarie contro i Cantoni che non sod-disfacessero

a questi obblighi.

Art. 27 bis 1)

Art. 27 ter 2)

1 La Confederazione ha la facoltà di emanare, mediante leggi o decreti di carattere

obbligatorio generale, disposizioni intese:

a. a promuovere la produzione cinematografica svizzera e le attività culturali

esercitate nel campo della cinematografia,

b. a disciplinare l’importazione e la distribuzione delle pellicole cinematografiche,

come anche l’apertura e la trasformazione di cinematografi; a tale scopo, la

Confederazione può stabilire deroghe al principio della libertà di commercio e

d’industria, quando fossero giustificate nell’interesse generale della cultura o

dello Stato.

2 Nell’elaborazione delle leggi d’esecuzione, saranno consultati i Cantoni e le asso-ciazioni

culturali ed economiche interessate.

3 Qualora l’apertura e la trasformazione di cinematografi fossero, nella legislazione

federale, assoggettate a permessi, questi saranno accordati dai Cantoni, secondo la

procedura da essi stabilita.

4 Nel rimanente, la legislazione sulla cinematografia e la sua applicazione sono di

competenza dei Cantoni.

Art. 27 quater 3)

1 La Confederazione può sussidiare le spese sostenute dai Cantoni nell’assegnazione

di borse di studio e di altri finanziamenti per l’istruzione.

2 Inoltre, essa può, a complemento delle istituzioni cantonali, prendere o appoggiare

provvedimenti, intesi al promovimento dell’istruzione per mezzo di borse o altri

aiuti finanziari.

3 In ogni caso, la sovranità cantonale in materia d’istruzione va rispettata.

4 Le disposizioni esecutive sono emanate in forma di legge federale o di decreto fe-derale

di obbligatorietà generale. I Cantoni sono previamente consultati.

Art. 27 quinquies 4)

1 La Confederazione ha facoltà d’emanare prescrizioni sulla ginnastica e lo sport dei

giovani. Essa può, per legge, rendere obbligatorio l’insegnamento della ginnastica e

1) Abrogato nella votazione popolare del 10 mar. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (DCF del

22 mag. 1985 – RU 1985 658 – e DF del 5 ott. 1984; FF 1984 III 10, 1981 III 677, 1985 I

1361).

2) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU 1958 804; FF

1956 217, 1958 703).

3) Accettato nella votazione popolare dell'8 dic. 1963 (DF del 21 feb. 1964 – RU 1964 93; FF

1962 1761, 1963 1988).

4) Accettato nella votazione popolare del 27 set. 1970 (DF del 17 dic. 1970 – RU 1970 1653;

FF 1969 II 401, 1970 I 379 e II 1257).

 

dello sport nelle scuole. L’esecuzione nelle scuole delle prescrizioni federali spetta

ai Cantoni.

2 La Confederazione promuove la pratica della ginnastica e dello sport per gli adulti.

3 Essa mantiene una scuola federale di ginnastica e sport.

4 I Cantoni e gli organismi interessati devono essere consultati per la emanazione

delle leggi applicative.

Art. 27 sexies 1)

1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica. Le sue prestazioni possono es-sere

subordinate alla condizione che il coordinamento sia garantito.

2 Essa può istituire centri di ricerca e assumere, interamente o parzialmente, quelli

esistenti.

Art. 28

I dazi sono di spettanza della Confederazione. La quale ha il diritto di percepire

tasse daziarie d’entrata e di sortita.

Art. 29

1 Nella percezione dei dazi si osserveranno le massime seguenti:

1. Tasse d’entrata:

a. le materie necessarie per l’industria e per l’agricoltura del Paese saranno

nella tariffa daziaria tassate il più basso possibile;

b. eguale riguardo si avrà pure per le cose necessarie alla vita;

c. gli oggetti di lusso saranno colpiti dalle tasse più elevate.

Quando non vi siano motivi impellenti in contrario, queste massime saranno

seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio coll’estero.

2. Le tasse di sortita saranno fissate in guisa la più moderata possibile.

3. La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire i rapporti

di frontiera e dei mercati.

2 Resta però sempre riservato alla Confederazione il diritto di adottare, in circo-stanze

straordinarie, eccezionali misure temporanee.

Art. 30

1 Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.

2 e 3 ... 2)

4 ...3)

1) Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 1973 (DF del 21 giu. 1973 – RU 1973 1049;

FF 1972 I 389, 1973 I 960).

2) Abrogati nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU 1958 806, 1962

1888; FF 1957 1105, 1958 273 382 703).

3) Abrogato nella votazione popolare del 15 mag. 1927 (DF del 29 giu. 1927 – RU 43 232; FF

1925 685, 1926 247).

 

Art. 31 1)

1 La libertà di commercio e d’industria è garantita su tutto il territorio della Confe-derazione,

con riserva delle disposizioni restrittive della Costituzione e della legisla-zione

che ne deriva.

2 Le disposizioni cantonali sull’esercizio e sull’imposizione fiscale del commercio e

dell’industria rimangono riservate; esse non possono tuttavia portare pregiudizio al

principio della libertà di commercio e d’industria, a meno che la Costituzione fede-rale

non disponga altrimenti. Sono pure riservate le regalìe cantonali.

Art. 31 bis 1)

1 Entro i limiti delle sue competenze costituzionali, la Confederazione prende le mi-sure

atte ad aumentare il benessere generale e a procurare la sicurezza economica

dei cittadini.

2 La Confederazione può, sempre salvaguardando gli interessi generali dell’econo-mia

nazionale, emanare disposizioni sull’esercizio del commercio e dell’industria e

prendere misure in favore di singoli rami dell’economia o di professioni. Essa deve,

con riserva del capoverso 3, rispettare il principio della libertà di commercio e

d’industria.

3 Quando l’interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, dero-gando

ove occorra al principio della libertà di commercio e d’industria, di emanare

disposizioni:

a. per salvaguardare importanti rami dell’economia o professioni minacciati nella

loro esistenza e per sviluppare la capacità professionale delle persone che

esercitano un’attività per conto proprio in questi rami o professioni;

b. ...2)

c. per proteggere regioni la cui economia è in pericolo;

d. per parare agli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti dai car-telli

e da organizzazioni analoghe;

e.3) per prendere misure precauzionali in materia di difesa nazionale economica e

per garantire l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di

grave penuria non rimediabile dall’economia stessa.

4 Disposizioni in virtù delle lettere a e b possono essere emanate solo se i rami eco-nomici

e le professioni avranno prese da se stessi le misure interne che si possono

equamente pretendere da loro.

5 La legislazione federale emanata in virtù del capoverso 3 lettere a e b, deve salva-guardare

lo sviluppo dei gruppi economici che si fondano sul mutuo aiuto.

1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF

1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

2) Abrogata nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 – RU 1996 2503

2502 – e DF del 21 dic. 1995 – FF 1996 I 247, 1992 VI 263, 1996 III 851).

3) Accettato nella votazione popolare del 2 mar. 1980 (DCF del 23 apr. 1980 – RU 1980 380 –

e DF del 22 giu. 1979 – FF 1979 II 401, 1978 II 693, 1980 II 196).

 

Art. 31 ter 1)

1 I Cantoni hanno il diritto di subordinare, in via legislativa, la gestione di caffé e di

ristoranti a requisiti di capacità personale, e il numero degli esercenti dello stesso

genere al bisogno, se questo ramo dell’economia è minacciato nella sua esistenza da

una concorrenza eccessiva. Le disposizioni relative dovranno tenere adeguatamente

conto dell’importanza dei diversi generi di esercizio per il benessere pubblico.

2 Inoltre, la Confederazione può, entro i limiti delle sue competenze legislative, au-torizzare

i Cantoni ad emanare disposizioni in dominî che non richiedono un disci-plinamento

generale da parte della Confederazione e nei quali i Cantoni non sono

già competenti in virtù del proprio diritto.

Art. 31 quater 1)

1 La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni sulle banche.

2 Queste disposizioni devono tenere conto dei compiti e della situazione particolare

delle banche cantonali.

Art. 31 quinquies 2)

1 La Confederazione adotta misure per una equilibrata evoluzione congiunturale, se-gnatamente

per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. Essa collabora

con i Cantoni e con l’economia.

2 Nell’adozione di misure nei settori monetario e creditizio, delle finanze pubbliche

e dei rapporti economici con l’estero, la Confederazione può, se necessario,

derogare al principio della libertà di commercio e d’industria. Essa può obbligare le

imprese a costituire riserve di crisi fiscalmente privilegiate. Dopo la liberazione di

queste riserve, le imprese ne decidono liberamente l’impiego nell’ambito degli scopi

stabiliti dalla legge.

3 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni allestiscono i propri bilanci di previsione

tenendo conto delle esigenze della situazione congiunturale. Per stabilizzare la

congiuntura, la Confederazione ha facoltà, a titolo temporaneo, di riscuotere sup-plementi

o concedere ribassi sulle imposte e sulle tasse federali. I fondi così assorbiti

devono essere sterilizzati fintanto che la situazione congiunturale lo esiga. Le

imposte e tasse federali dirette saranno poi individualmente rimborsate e quelle indi-rette

devolute all’assegnazione di ribassi o a procurare occasioni di lavoro.

4 La Confederazione tien conto delle disparità nello sviluppo economico delle di-verse

regioni del Paese.

5 La Confederazione procede alle indagini richieste dalla politica congiunturale.

1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF

1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

2) Accettato nella votazione popolare del 26 feb. 1978 (DF del 21 apr. 1978 – RU 1978 485 –

e DF del 7 ott. 1977 – RU 1978 484; FF 1976 III 701, 1978 I 1045 1100).

 

Art. 31 sexies 1)

1 La Confederazione prende provvedimenti per proteggere i consumatori salvaguar-dando

gli interessi dell’economia nazionale e rispettando il principio della libertà di

commercio e d’industria.

2 Nell’ambito della legislazione federale sulla concorrenza sleale, alle organizzazioni

dei consumatori spettano gli stessi diritti di quelli accordati alle associazioni pro-fessionali

ed economiche.

3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria

semplice e rapida per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e

fornitori fino a un valore litigioso stabilito dal Consiglio federale.

Art. 31 septies 2)

Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, la Confederazione emana disposi-zioni

sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi of-ferti

da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente da cartelli e

organizzazioni analoghe, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prez-zi

possono essere ridotti.

Art. 31 octies3)

1 La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologi-camente

sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;

b. salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale;

c. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.

2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono esigere dal settore agri-colo

e derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, la

Confederazione promuove le aziende agricole che coltivano il suolo.

3 La Confederazione adotta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere

i suoi compiti multifunzionali. Le sue competenze e i suoi compiti sono segnata-mente

i seguenti:

a. completa il reddito agricolo con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo

equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze

ecologiche sono rispettate;

1) Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 1981 (DCF del 17 ago. 1981 – RU 1981

1244 – e DF del 10 ott. 1980 – FF 1980 III 622 1481, 1979 II 57 669, 1981 II 1195).

2) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1982 (DCF del 1° mar. 1983 – RU 1983 240

– e DF del 19 mar. 1982 – FF 1982 I 790, 1981 III 327, 1983 I 815). L'iniziativa popolare

chiede che la disposizione sulla sorveglianza dei prezzi venga introdotta nella Costituzione

come art. 31 sexies . Premesso che il popolo e i Cantoni hanno già completato la Costituzione,

con la votazione del 14 giu. 1981, con un articolo 31 sexies sulla protezione dei consumatori,

non abrogato dall'iniziativa popolare, la disposizione sulla sorveglianza dei prezzi è, quindi,

inserita nella presente Costituzione quale articolo 31 septies .

3) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 – RU 1996 2503

2502 – DF del 21 dic. 1995 – FF 1996 I 247,1992 VI 263, 1996 III 851).

 

b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di gestione

del suolo particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e

della vita animale;

c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione di provenienza e di qualità,

come pure metodi di produzione e procedimenti di trasformazione delle derrate

alimentari;

d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione abusiva di fertiliz-zanti,

prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;

e. può promuovere la ricerca, la divulgazione e la formazione agricole e versare

contributi d'investimento;

f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

4 Impiega per tali scopi crediti a destinazione vincolata del settore agricolo e risorse

generali della Confederazione.

Art. 32 1)

1 Le disposizioni previste negli articoli 31 bis , 31 ter capoverso 2, 31 quater e 31 quinquies e

31 octies capoversi 2 e 3 non potranno essere emanate che in forma di leggi o di de-creti

per i quali può essere domandata la votazione popolare.2) Per i casi urgenti, in

periodo di perturbazioni economiche, rimane riservato l’articolo 89 capoverso 3 3) .

2 I Cantoni devono essere consultati per l’elaborazione delle leggi d’esecuzione. Di

regola essi devono essere incaricati di eseguire le disposizioni federali.

3 Le organizzazioni economiche interessate devono essere consultate per l’elabora-zione

delle leggi d’esecuzione e possono essere chiamate a cooperare all’applica-zione

delle norme esecutive.

Art. 32 bis 4)

1 La Confederazione ha la facoltà di emanare, per via legislativa, delle disposizioni

su la fabbricazione, l’importazione, la rettificazione, la vendita e l’imposizione fi-scale

di bevande distillate.

2 La legislazione sarà intesa a diminuire il consumo e quindi l’importazione e la pro-duzione

dell’acquavite. Essa promuoverà la produzione della frutta da tavola e

l’utilizzazione delle materie distillabili indigene in forma di sostanze alimentari e

foraggiere. ...5)

3 La produzione industriale di bevande distillate è data in concessione a società co-operative

ed altre imprese private. Le concessioni devono permettere di utilizzare i

cascami della frutticoltura, della viticoltura, della produzione delle barbabietole da

1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF

1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

2) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 – RU 1996 2503

2502 – DF del 21 dic. 1995 – FF 1996 I 247,1992 VI 263, 1996 III 851).

3) Ora: l'art. 89bis, conformemente al DF del 28 ott. 1949 (RU 1949 II 1544).

4) Accettato nella votazione popolare del 6 apr. 1930 (DF del 25 giu. 1930 – RU 46 415; FF

1926 53, 1930 I 415).

5) Per. abrogato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU 1996

1490 – e DF del 24 mar. 1995 – FF 1995 II 262, I 65, 1996 II 937).

 

zucchero, nonché l’eccedenza delle raccolte di frutta e patate per quanto queste ma-terie

prime non possano essere usate più adeguatamente in altro modo.

4 La produzione non industriale delle acqueviti di frutta, di cascami di frutta, di

sidro, di vino, di vinacce d’uva, di feccia di vino, di radici di genziana e di ma-terie

analoghe è permessa nelle distillerie domestiche già esistenti o in distille-rie

ambulanti, sempreché le materie della distillazione provengano esclusiva-mente

dalla raccolta indigena del produttore o siano cresciute allo stato selva-tico

nel Paese. L’acquavite così ottenuta è esente da imposta per quanto occorra

all’economia domestica e all’azienda agricola del produttore. Le distillerie

domestiche, ancora esistenti dopo quindici anni a contare dall’accettazione del

presente articolo, dovranno ottenere una concessione per continuare l’esercizio;

essa sarà loro data senza spese alle condizioni da stabilirsi dalla legge.

5 Le specialità ottenute con la distillazione della frutta a nocciolo, del vino, delle vi-nacce

d’uva, della feccia di vino, delle radici di genziana e di materie analoghe sono

soggette al pagamento di un’imposta. Al produttore deve tuttavia rimanere un equo

guadagno per le materie di provenienza indigena adoperate.

6 Ad eccezione della quantità esente da imposta occorrente al produttore e delle

specialità, la Confederazione può acquistare a prezzi adeguati l'acquavite prodotta in

Svizzera.1)

7 Sono esenti da imposta i prodotti esportati o trasportati in transito o denatu-rati.

8 I proventi dell’imposta sullo spaccio e sul commercio al minuto nel territorio can-tonale

spettano ai Cantoni. Le patenti per il commercio al minuto intercantonale e

internazionale vengono rilasciate dalla Confederazione; i proventi sono ripartiti fra i

Cantoni in ragione della loro popolazione residente.

9 Il 10 per cento del prodotto netto che la Confederazione trae dall’imposizione fi-scale

delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. Questi lo impiegano nella lotta

contro l’alcolismo, l’abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipen-denza

e l’abuso di medicamenti, nelle loro cause e nei loro effetti. Tale somma è ri-partita

fra i Cantoni in ragione della popolazione residente. La quota spettante alla

Confederazione è impiegata per l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.2)

Art. 32 ter 3)

1 La fabbricazione, l’importazione, il trasporto, la vendita e la detenzione per la

vendita del liquore conosciuto sotto il nome di assenzio, sono vietati in tutto il terri-torio

della Confederazione. Questo divieto si estende a tutte le bevande che, sotto

una denominazione qualunque, costituiscono un’imitazione dell’assenzio. Restano

salvi il trasporto in transito e l’uso dell’assenzio a scopi farmaceutici.

2 Il predetto divieto entrerà in vigore due anni dopo la sua accettazione. La legisla-zione

federale prenderà le disposizioni rese necessarie dal divieto.

1) Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU 1996

1490 – e DF del 24 mar. 1995 – FF 1995 II 262, I 65, 1996 II 937).

2) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 (DCF del 24 lug. 1985 – RU 1985 1025

– e DF del 5 ott. 1984 – FF 1984 III 14, 1981 III 677, 1985 II 641).

  1. Accettato nella votazione popolare del 5 lug. 1908 (DF del 7 ott. 1908 – RU 24 869).

 

3 La Confederazione ha il diritto di decretare in via legislativa lo stesso divieto per

tutte le altre bevande contenenti assenzio che costituiscano un pericolo pubblico.

Art. 32 quater 1)

1 I Cantoni hanno il diritto di sottoporre, per via legislativa, l’esercizio del mestiere

di oste e il commercio al minuto delle bevande spiritose a quelle restrizioni che sono

richieste dal bene pubblico. E considerato come commercio al minuto delle bevande

spiritose non distillate quello in quantità inferiore a due litri.

2 Il commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità da due a dieci litri

può, per via legislativa, essere sottoposto dai Cantoni, nei limiti dell’articolo 31 ca-poverso

2 2) , a una licenza, al pagamento di una modica tassa e alla vigilanza

dell’autorità.

3 La vendita delle bevande spiritose non distillate non può essere gravata dai Cantoni

da imposte speciali che non siano le tasse delle patenti.

4 Le persone giuridiche non possono essere trattate dai Cantoni più sfavorevolmente

delle persone fisiche. I produttori di vino e di sidro possono vendere i loro prodotti

in quantità di due e più litri senza licenza e senza tassa.

5 La Confederazione ha il diritto di emanare, per via legislativa, disposizioni sul

commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità di due o più litri. Queste

disposizioni non devono essere contrarie al principio della libertà di commercio e

d’industria.

6 Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di

vendita girovaga.

Art. 33

1 Resta in facoltà dei Cantoni il subordinare l’esercizio delle professioni liberali ad

una prova di capacità.

2 Al mezzo della legislazione federale sarà provveduto onde possano ottenersi cer-tificati

di capacità tali da essere validi in tutta la Confederazione.

Art. 34

1 La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l’impiego dei

fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime.

Essa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai

contro l’esercizio di industrie malsane e pericolose.

2 Le operazioni delle agenzie di emigrazione e delle imprese private nel ramo delle

assicurazioni sono sottoposte alla sorveglianza e alla legislazione della Confedera-zione.

1) Accettato nella votazione popolare del 6 apr. 1930 (DF del 25 giu. 1930 – RU 46 415; FF

1926 53, 1930 I 415).

2) Nuovo riferimento accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 –

RU 63 1047; FF 1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

 

Art. 34 bis 1)

1 La Confederazione introdurrà per legge l’assicurazione contro gl’infortuni del la-voro

e le malattie, tenendo conto delle casse di soccorso esistenti.

2 Essa può dichiarare quest’assicurazione obbligatoria per tutti o per certe classi di

cittadini soltanto.

Art. 34 ter 2)

1 La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni:

a. sulla protezione dei lavoratori;

b. sui rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, segnatamente sul disciplinamento

comune delle questioni che interessano l’azienda e la professione;

c. sul conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di la-voro

o ad altri accordi, tra associazioni di datori di lavoro e lavoratori, per fa-vorire

la pace del lavoro;

d. su una compensazione adeguata del salario o del guadagno perduto in conse-guenza

del servizio militare;

e. sul servizio di collocamento;

f. ...3)

g. sulla formazione professionale nell’industria, nell’artigianato, nel commercio,

nell’agricoltura e nei servizi dell’economia domestica.

2 Il carattere obbligatorio generale previsto nella lettera c può essere conferito solo

per i rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, e solo se i contratti o gli ac-cordi

tengono debito conto delle diversità regionali, degli interessi legittimi delle

minoranze e rispettano l’eguaglianza innanzi alla legge e la libertà d’associazione.

3 ...3)

4 Le disposizioni dell’articolo 32 sono applicabili per analogia.

Art 34 quater 4)

1 La Confederazione prende i provvedimenti necessari per realizzare una sufficiente

previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Essa è composta di un’assicu-razione

federale, della previdenza professionale e della previdenza individuale.

2 La Confederazione istituisce, in via legislativa, un’assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità, obbligatoria per tutta la popolazione. Questa assicurazione

eroga prestazioni in denaro ed in natura. Le rendite devono compensare adeguatamente il

fabbisogno vitale. La rendita massima non deve superare il doppio della rendita minima.

Le rendite devono essere adattate almeno all’evoluzione dei prezzi. I Cantoni cooperano

1) Accettato nella votazione popolare del 26 ott. 1890 (Ris. fed. del 17 dic. 1890 – RU 11

737).

2) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF

1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

3) Abrogata(o) nella votazione popolare del 13 giu. 1976 (DF del 4 ott. 1976 – RU 1976 2001

e DF dell'11 mar. 1976 – RU 1976 2003; FF 1975 II 1521, 1976 II 1538).

4) Accettato nella votazione popolare del 3 dic. 1972 (DF del 20 mar. 1973 – RU 1973 429;

FF 1971 II 1205, 1973 I 69).

 

all’attuazione dell’assicurazione; possono essere chiamate a cooperare associazioni pro-fessionali

e altre organizzazioni private o pubbliche. L’assicurazione è finanziata:

a. con i contributi degli assicurati; trattandosi di salariati, la metà dei contributi è a

carico del datore di lavoro;

b. con un contributo della Confederazione non eccedente la metà delle uscite e

coperto, in primo luogo, dai proventi netti dell’imposta e dei dazi doganali sul

tabacco, e dall’imposizione fiscale sulle bevande distillate, secondo il disposto

dell’articolo 32 bis capoverso 9;

c. qualora la legge d’esecuzione lo preveda, con un contributo cantonale che ridu-ce

corrispondentemente quello federale.

3 La Confederazione prende, in via legislativa, le seguenti misure in materia di pre-videnza

professionale, allo scopo di permettere alle persone anziane, ai superstiti e

agli invalidi di mantenere in modo adeguato il loro precedente tenore di vita, e tenu-to

conto delle prestazioni dell’assicurazione federale:

a. obbliga i datori di lavoro ad assicurare il personale presso un’istituzione di pre-videnza

aziendale, amministrativa o di associazione, o presso una istituzione

analoga, e ad assumersi almeno la metà dei contributi;

b. fissa le esigenze minime cui queste istituzioni di previdenza devono soddisfare;

per risolvere certi problemi speciali, possono essere previsti provvedimenti a

livello nazionale;

c. cura affinché ogni datore di lavoro abbia la possibilità di assicurare il proprio

personale presso un’istituzione di previdenza; può istituire una cassa federale;

d. vigila affinché le persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente abbiano la

possibilità di assicurarsi facoltativamente presso un’istituzione di previdenza

professionale, a condizioni equivalenti a quelle offerte ai lavoratori dipendenti.

L’assicurazione può, in generale o per la copertura di rischi particolari, essere

resa obbligatoria per alcune categorie di persone che svolgono un’attività lu-crativa

indipendente.

4 La Confederazione cura affinché l’assicurazione federale e la previdenza profes-sionale

si possano sviluppare, a lunga scadenza, conformemente al loro scopo.

5 I Cantoni possono essere obbligati a concedere esenzioni fiscali alle istituzioni

dell’assicurazione federale o della previdenza professionale, come pure sgravi fiscali

agli assicurati e ai loro datori di lavoro, per quanto concerne i contributi o i diritti di

aspettativa.

6 La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza indi-viduale,

segnatamente con provvedimenti di politica fiscale e di politica in materia

di proprietà.

7 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi in-trapresi

in favore delle persone anziane, dei superstiti e degli invalidi. Essa può

usare a tale scopo i mezzi finanziari dell’assicurazione federale.

 

 

Art. 34 quinquies 1)

1 La Confederazione tiene conto, nell’esercizio dei poteri che le sono conferiti e nei

limiti della Costituzione, dei bisogni della famiglia.

2 La Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione

per le famiglie. Essa può dichiarare obbligatoria, per tutta la popolazione o per taluni

gruppi di essa, l’affiliazione a queste casse. Essa tiene conto delle casse esistenti,

appoggia gli sforzi dei Cantoni per la fondazione di nuove casse e può istituire una

cassa nazionale di compensazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finan-ziarie

da un’equa partecipazione dei Cantoni.

3 ...2)

4 La Confederazione istituirà, per via legislativa, l’assicurazione per la maternità. Es-sa

potrà dichiarare obbligatoria, in generale o per taluni gruppi della popolazione,

l’affiliazione a questa assicurazione e obbligare al versamento di contributi anche

persone che non possono fruire delle prestazioni dell’assicurazione. Essa può far di-pendere

le sue prestazioni finanziarie da un’equa partecipazione dei Cantoni.

5 Le legge emanate in virtù del presente articolo saranno attuate con il concorso dei

Cantoni; si potrà ricorrere alla collaborazione di associazioni di diritto pubblico e

privato.

Art. 34 sexies 3)

1 La Confederazione adotta le misure intese a promuovere, segnatamente con la ri-duzione

dei costi, la costruzione di alloggi e l’acquisto in proprietà d’appartamenti o

case. La legislazione federale determinerà le condizioni alle quali sarà subordinata la

concessione dell’aiuto della Confederazione.

2 La Confederazione ha in particolare la facoltà:

a. d’agevolare il conseguimento e l’urbanizzazione di aree destinate alla costru-zione

di alloggi;

b. di appoggiare le iniziative in materia abitazionale ed ambientale a favore delle

famiglie, delle persone con reddito modesto, nonché degli anziani, degli inva-lidi

e delle persone bisognose di cure;

c. di promuovere la ricerca nel settore edilizio e in quello del mercato degli al-loggi,

come anche la razionalizzazione della costruzione;

d. di provvedere a che sia garantito il finanziamento necessario per la costruzione

di alloggi.

3 La Confederazione può emanare le disposizioni legali indispensabili per l’urbaniz-zazione

delle aree destinate alla costruzione di alloggi e per la razionalizzazione

edilizia.

4 I Cantoni sono chiamati a partecipare all’esecuzione, ove queste misure, per la loro

natura, non cadono esclusivamente nella competenza federale.

1) Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 1945 (DF del 5 apr. 1946 – RU 62 458; FF

1945 9).

2) Abrogato nella votazione popolare del 5 mar. 1972 (DF del 29 giu.1972 – RU 1972 1681;

FF 1971 I 1335, 1972 I 1034).

3) Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1972 (DF del 29 giu. 1972 – RU 1972 1681;

FF 1971 I 1335, 1972 I 1034).

 

 

5 I Cantoni e le organizzazioni interessate devono essere consultati prima che siano

emanate le leggi d’esecuzione.

Art. 34 septies 1)

1 La Confederazione ha il diritto di emanare prescrizioni contro gli abusi in materia

di locazione. Essa disciplina la protezione dei locatari da pigioni abusive e da altre

pretese abusive del locatore, l’impugnabilità delle disdette abusive e la protrazione

temporanea dei rapporti di locazione.

2 La Confederazione può, allo scopo di favorire soluzioni concordate ed impedire

abusi in materia di pigioni e di alloggio, emanare disposizioni concernenti il conferi-mento

del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione e ad altre

misure adottate convenzionalmente dalle associazioni dei locatari e dei locatori o

dalle organizzazioni che tutelano interessi similari. L’articolo 34 ter capoverso 2 si

applica per analogia.2)

Art. 34 novies 2)

1 La Confederazione disciplina in via legislativa l’assicurazione contro la disoccu-pazione.

Essa può emanare disposizioni sull’aiuto ai disoccupati.

2 L’assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La legge determina le deroghe. La Confederazione provvede affinché le persone che

svolgono un’attività lucrativa indipendente abbiano la possibilità di assicurarsi a de-terminate

condizioni.

3 L’assicurazione contro la disoccupazione garantisce un’adeguata compensazione

del guadagno e promuove con prestazioni finanziarie provvedimenti atti a prevenire

e combattere la disoccupazione.

4 L’assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con contributi degli assicu-rati;

se questi sono lavoratori dipendenti, la metà dei contributi è a carico dei rispet-tivi

datori di lavoro. La legge delimita il reddito lavorativo soggetto a contribuzione,

come anche l’aliquota di contribuzione. In circostanze straordinarie, Confederazione

e Cantoni concedono prestazioni finanziarie.

5 I Cantoni e le organizzazioni dell’economia cooperano all’emanazione ed all’ese-cuzione

delle disposizioni legali.

1) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1986 (DCF del 20 gen. 1987 – RU 1987 282 –

DF del 21 mar. 1986 art. 2 cpv. 2; FF 1986 I 735, 1985 I 1201, 1987 I 1107). Il cpv. 2

riprende senza cambiamenti l'attuale cpv. 1 dell'art. 34 septies .

2) Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 1976 (DF del 4 ott. 1976 – RU 1976 2001 – e

DF dell'11 mar. 1976 – RU 1976 2003; FF 1975 II 1521, 1976 II 1538). Attualmente non

esiste l'art. 34 octies .

 

Art. 35 1)

1 È vietato istituire ed esercitare case di giuoco.

2 I Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pub-blico,

i giuochi di svago che si solevano fare nei "Kursaal" prima della primavera

del 1925, purché l’esercizio di questi giuochi, a giudizio dell’autorità che accorda il

permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere l’industria dei forestieri e

sia attuato da un’impresa di "Kursaal" adatta a questo scopo. I Cantoni possono vie-tare

anche i giuochi di questo genere.

3 Il Consiglio federale emanerà un’ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico

bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi.

4 Ogni permesso cantonale dovrà essere approvato dal Consiglio federale.

5 Un quarto delle entrate lorde dell’esercizio dei giuochi sarà versato alla Confede-razione

che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi e

ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni.

6 La Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

Art. 36

1 Le poste e i telegrafi in tutta l’estensione della Confederazione sono del dominio

federale.

2 Il prodotto della amministrazione delle poste e dei telegrafi è devoluto alla cassa

federale.

3 Le tariffe su tutto il territorio della Confederazione sono stabilite su basi eguali e

ad un tempo, quanto più è possibile, moderate.

4 È garantita l’inviolabilità del segreto nelle poste e nei telegrafi.

Art. 36 bis 2)

1 La Confederazione assicura, in via legislativa, lo stabilimento e l’uso di una rete di

strade nazionali. Possono essere dichiarate tali le strade di collegamento di maggiore

importanza e d’interesse generale per la Svizzera.

2 I Cantoni costruiscono e mantengono le strade nazionali conformemente alle dis-posizioni

stabilite dalla Confederazione e sotto l’alta vigilanza della medesima. Il

compito spettante a un Cantone può essere assunto dalla Confederazione, se esso ne

fa domanda oppure se è necessario nell’interesse dell’opera.

3 Il terreno economicamente utilizzabile dev’essere, per quanto sia possibile, rispar-miato.

Il detrimento arrecato all’uso o al governo dei terreni per effetto della costru-zione

di strade, dev’essere compensato mediante misure appropriate le quali sono a

carico dell’opera stradale.

1) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1958 (DF del 29 mar. 1959 – RU 1959 234;

FF 1958 225, 1959 37).

2) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU 1958 806, 1962

1888; FF 1957 1105; 1958 273 382 703).

 

4 Le spese di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali sono ri-partite

tra la Confederazione e i Cantoni, tenuto conto dell’onere che quelle cagio-nano

al Cantone, dell’interesse e della capacità finanziaria del medesimo.1)

5 ...2)

6 Riservate le competenze spettanti alla Confederazione, le strade nazionali sono

poste sotto la sovranità dei Cantoni.

Art. 36 ter 1)

1 La Confederazione assegna al traffico stradale la metà del prodotto netto

dell'imposta sugli oli minerali utilizzati come carburanti e l'intero provento di una

soprattassa, utilizzandoli:3)

a. come partecipazione alle spese per le strade nazionali;

b. come contributi alle spese per la costruzione delle strade principali appartenenti

a una rete da designare dal Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni e

soddisfacenti a requisiti tecnici determinati;

c.3) come contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello, per

promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli stradali accompagnati,

nonché per altri provvedimenti intesi a separare i modi di traffico;

d. come contributi per provvedimenti protettivi dell’ambiente e del paesaggio, resi

necessari dal traffico stradale motorizzato, e per opere di protezione contro le

forze della natura lungo le strade aperte ai veicoli a motore;

e. come contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la

perequazione finanziaria nel settore stradale;

f. come contributi ai Cantoni aventi strade alpine che servono al traffico interna-zionale,

e ai Cantoni privi di strade nazionali.

2 La Confederazione riscuote la soprattassa nella misura in cui il prodotto della

quota assegnata dell'imposta sugli oli minerali non risulti sufficiente a garantire la

realizzazione dei compiti di cui al capoverso 1. 4)

Art. 36 quater5)

1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata tanto

alle prestazioni quanto al consumo dei veicoli. La tassa può essere riscossa unica-mente

se il traffico pesante causa alla collettività costi che non siano già coperti da

altre prestazioni o tasse.

1) Accettato nella votazione popolare del 27 feb. 1983, in vigore dal 1° mag. 1983 (DCF del

27 apr. 1983 – RU 1983 445 – e DF dell'8 ott. 1982 – RU 1983 444; FF 1982 III 105 I

1269, 1983 II 282).

2) Abrogato nella votazione popolare del 27 feb. 1983 (DCF del 27 apr. 1983 – RU 1983 445

– e DF dell'8 ott. 1982 – RU 1983 444; FF 1982 III 105 I 1269, 1983 II 282).

3) Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU 1996

1491 – e DF del 24 mar. 1995 – FF 1995 II 263, I 65, 1996 II 937).

4) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993 (DCF del 27 gen. 1994 – RU 1994 268

– e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 267; FF 1993 II 794, 1992 I 672, 1994 I 422).

5) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU 1994 1096

 

2 Il prodotto netto della tassa non deve superare l'importo dei costi non coperti. Tale

prodotto è destinato alla copertura di costi ricollegabili al traffico stradale.

3 I Cantoni beneficiano di una parte del prodotto netto. Per il calcolo delle quote

cantonali si deve tener conto delle ripercussioni particolari della tassa nelle regioni

di montagna e periferiche.

Art. 36 quinquies1)

1 La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di

seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e su rimorchi

immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 ton-nellate.

Per quanto i costi derivanti dal traffico stradale lo giustifichino, le aliquote

possono essere adeguate mediante decreto federale di obbligatorietà generale sotto-posto

a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione mediante ordinanza. Può esentare dalla

tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli

spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i vei-coli

immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di

contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e

sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

3 Il prodotto netto della presente tassa è utilizzato nello stesso modo come il prodotto

della soprattassa giusta l'articolo 36 ter .

4 In via legislativa la tassa può essere sospesa integralmente o parzialmente. Essa

può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla

tassa sul traffico pesante.

5 Il presente articolo entra il vigore il 1° gennaio 1995.

Art. 36 sexies2)

1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traf-fico

di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito ad una misura inof-fensiva

per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

2 Il traffico di transito delle merci attraverso le Alpi da confine a confine avviene per

ferrovia. Il Consiglio federale disciplina per ordinanza le misure necessarie. Sono

ammesse eccezioni soltanto se indispensabili. Esse saranno precisate dalla legge.

1) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU 1994 1098

– e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 1097; FF 1993 II 804, 1992 II 613, 1994 II 630).

2) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU 1994 1102

– e del DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 1101; FF 1993 II 800, 1990 II 959, 1992 II 741,

1994 II 630). L'iniziativa popolare chiedeva che la costituzione fosse completata da un

art.36 quater . Poichè Popolo e Cantoni hanno completato la costituzione, nella stessa

votazione del 20 feb. 1994, con un art. 36 quater concernente l'introduzione di una tassa sul

traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo (RU 1994 1096) e con un art.

36 quinquies concernente la proroga della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (RU

1994 1097), i quali non sono stati abrogati dall'iniziativa popolare, la disp. sulla protezione

della regione alpina dal traffico di transito sarà inserita nella costituzione come art. 36 sexies .

 

3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata.

Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di

transito.

Art. 37 1)

1 La Confederazione esercita l’alta vigilanza su le strade e i ponti alla cui conserva-zione

ha interesse.

2 Non devono essere riscosse tasse per l’uso delle strade aperte al traffico pubblico,

nei limiti dello scopo cui queste sono destinate. In casi speciali, l’Assemblea federa-le

può accordare deroghe.

Art. 37 bis 2)

1 La Confederazione ha facoltà di stabilire disposizioni sugli automobili e i veloci-pedi.

2 Resta garantito ai Cantoni il diritto di limitare o di vietare la circolazione degli au-tomobili

e dei velocipedi. Tuttavia la Confederazione può dichiarare aperte intiera-mente

o in misura limitata certe strade necessarie al grande transito. Resta riservato

l’uso delle strade per il servizio della Confederazione.

Art. 37 ter 2)

La legislazione sulla navigazione aerea è di competenza della Confederazione.

Art. 37 quater 3)

1 La Confederazione determina i principî applicabili alle reti di sentieri e viottoli.

2 La sistemazione e la manutenzione delle reti di sentieri e viottoli incombono ai

Cantoni. La Confederazione può sostenere e coordinare questa attività.

3 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle reti di sen-tieri

e viottoli e sostituisce le vie ch’essa sopprime.

4 Confederazione e Cantoni collaborano con le organizzazioni private.

Art. 38

1 Alla Confederazione spetta l’esercizio di tutti i diritti compresi nella regalìa delle

monete.

2 La coniazione delle monete è di esclusivo diritto della Confederazione.

3 Essa fissa il sistema monetario ed emana, occorrendo, disposizioni per la tariffa di

monete estere.

1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU 1958 806, 1962

1888; FF 1957 1105, 1958 273 382 703).

2) Accettato nella votazione popolare del 22 mag. 1921 (DF del 21 ott. 1921 – RU 37 828; FF

1918 I 175, 1921 749).

3) Accettato nella votazione popolare del 18 feb. 1979 (DCF del 9 mag. 1979 – RU 1979 678

 

Art. 39 1)

1 Il diritto d’emissione di biglietti di banca e di ogni altra moneta fiduciaria appar-tiene

esclusivamente alla Confederazione.

2 La Confederazione può esercitare il diritto esclusivo d’emissione di biglietti di

banca mediante una banca di Stato posta sotto un’amministrazione speciale, o com-metterne

l’esercizio, sotto riserva del diritto di riscatto, ad una banca centrale per

azioni, amministrata col concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione.2)

3 Compito principale della banca investita del monopolio dei biglietti è quello di re-golare

la circolazione del denaro nel paese, di facilitare le operazioni di pagamento e

di svolgere, nei limiti della legislazione federale, una politica di credito e una poli-tica

monetaria utili agli interessi generali della Svizzera.2)

4 Il guadagno netto che la banca farà, oltre un equo interesse o dividendo da corri-spondersi

al capitale di dotazione o al capitale azioni, ed oltre ai necessari assegni al

fondo di riserva, andrà almeno per due terzi a favore dei Cantoni.

5 La banca e le sue succursali non sono soggette ad imposta alcuna nei Cantoni.

6 La Confederazione non potrà né sospendere l’obbligo di rimborsare i biglietti di

banca o qualsiasi altra moneta fiduciaria, né decretarne il corso legale, fuorché in

tempi di guerra o di perturbamenti della situazione monetaria.2)

7 I biglietti di banca emessi devono essere coperti con oro e averi a breve termine.2)

8 La legislazione federale emana le disposizioni relative all’esecuzione di quest’articolo.2)

Art. 40

1 Il sistema dei pesi e delle misure è stabilito dalla Confederazione.

2 L’esecuzione delle leggi a ciò relative ha luogo per opera dei Cantoni sotto la sor-veglianza

della Confederazione.

Art. 40 bis3)

La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi in materia di armi, accessori

di armi e munizioni.

Art. 41 4)

1 La fabbricazione e la vendita della polvere da guerra spettano esclusivamente alla

Confederazione.

2 La fabbricazione, l’acquisto, il commercio e la distribuzione di armi, di munizioni,

di esplosivi, di altro materiale bellico e di loro parti staccate sono soggetti ad un’au-torizzazione

della Confederazione. Siffatta autorizzazione non sarà concessa che alle

persone e alle imprese le quali presentano le necessarie garanzie dal punto di vista

1) Accettato nella votazione popolare del 18 ott. 1891 (DF del 23 dic. 1891 – RU 12 443).

2) Accettato nella votazione popolare del 15 apr. 1951 (DF del 21 giu. 1951 – RU 1951 619;

FF 1950 279, 1951 601).

3) Accettato nella votazione popolare del 26 set. 1993 (DCF del 25 nov. 1993 - RU 1993 3040

- e DF del 19 mar. 1993; FF 1993 I 919, IV 203).

4) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1938 (DF del 29 apr. 1938 – RU 54 194; FF

1937 603, 1938 313).

 

dell’interesse nazionale. Rimangono riservati i diritti degli stabilimenti in regìa della

Confederazione.

3 L’importazione e l’esportazione di armi, di munizioni e di materiale bellico, nel senso

della presente disposizione costituzionale, possono aver luogo soltanto se sono autorizzate

dalla Confederazione; essa ha il diritto di subordinare ad autorizzazione anche il transito.

4 Il Consiglio federale emana mediante ordinanza, co