Costituzione 101

federale della Confederazione Svizzera

del 29 maggio 1874 (Stato il 1° ottobre 1996)

In nome di Dio onnipotente!

La Confederazione Svizzera,

allo scopo di rassodare la lega dei Confederati, di mantenere ed accrescere l’unità, la forza

e l’onore della Nazione Svizzera, ha adottato la Costituzione federale seguente 1) :

Capitolo I. Disposizioni generali

Art. 1 2)

Le popolazioni dei ventitre Cantoni sovrani, riuniti in forza della presente Lega, cioè: Zu-rigo,

Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo (Alto e Basso), Glarona, Zugo, Fri-burgo,

Soletta, Basilea (Città e Campagna), Sciaffusa, Appenzello (ambedue i Rho-des),

San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Gi-nevra

e Giura costituiscono nel loro insieme la Confederazione Svizzera.

Art. 2

La Lega ha per iscopo: di sostenere l’indipendenza della Patria contro lo straniero, di

mantenere la tranquillità e l’ordine nell’interno, di proteggere la libertà e i diritti dei

Confederati, e di promuovere la loro comune prosperità.

Art. 3

I Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federa-le,

e come tali esercitano tutti i diritti che non sono devoluti all’Autorità federale.

Art. 4

1 Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha suddi-tanza

di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.

2 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza soprattutto per

quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad

una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore.3)

RU 1 e 1 CS 1 3

1) Accettata nella votazione popolare del 19 apr. 1874 (DF del 29 mag. 1874 – RU 1 38).

2) Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1978, entrato in vigore il 1° gen. 1979 (DCF

del 25 ott. 1978 – RU 1978 1579 – e DF del 9 mar. 1978 – RS 135.1; FF 1977 III 777, 1978

II 1136).

3) Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 1981 (DCF del 17 ago. 1981 – RU 1981

1243 – e DF del 10 ott. 1980 – FF 1980 III 618 677, 1980 I 65, 1981 II 1195).

 

Art. 5

La Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti

stabiliti dall’articolo 3, le loro costituzioni, la libertà, i diritti del popolo ed i diritti

costituzionali dei cittadini; e similmente garantisce i diritti e le attribuzioni, che il

popolo ha conferito alle Autorità.

Art. 6

1 I Cantoni sono obbligati a domandare per le loro costituzioni la garanzia della Con-federazione.

2 La Confederazione assume tale garanzia allorché:

a. esse nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale;

b. assicurano l’esercizio dei diritti politici giusta le forme repubblicane-rappresen-tative

o democratiche;

c. siano state accettate dal popolo e possano essere riformate, quando la maggio-ranza

assoluta dei cittadini lo richieda.

Art. 7

1 Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono

proibiti.

2 Per lo contrario hanno essi diritto di conchiudere tra loro delle convenzioni sopra

oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; però devono presentarle

all’esame dell’Autorità federale, la quale, se tali convenzioni contengono alcuna co-sa

di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni, è autorizzata ad impe-dirne

l’esecuzione. Nell’opposto caso i rispettivi Cantoni hanno diritto di chiedere la

cooperazione delle Autorità federali per l’esecuzione.

Art. 8

La Confederazione soltanto ha il diritto di dichiarare la guerra e di conchiudere la

pace, di stipulare cogli Stati esteri alleanze o trattati, particolarmente di dazio e di

commercio.

Art. 9

In via eccezionale i Cantoni hanno podestà di stipulare cogli Stati esteri de’trattati di

economia pubblica, di rapporti di vicinato o di polizia; ma questi non hanno mai da

contenere cosa alcuna che sia contraria alla Confederazione o ai diritti di altri Can-toni.

Art. 10

1 I rapporti ufficiali tra i Cantoni ed i Governi degli Stati esteri, siccome pure coi

rappresentanti di questi, hanno luogo per mezzo del Consiglio federale.

2 Tuttavia per gli oggetti accennati all’articolo 9, i Cantoni possono corrispondere

direttamente colle Autorità e cogli impiegati secondari di un estero Stato.

 

Art. 11

Non è permesso conchiudere alcuna capitolazione militare.

Art. 12 1)

1 I membri delle autorità federali, i funzionari civili e militari della Confederazione e

i rappresentanti o commissari federali, nonché i membri dei governi e delle autorità

legislative dei Cantoni non possono accettare da Governi esteri né pensioni o sti-pendi,

né titoli, doni od ordini cavallereschi. La trasgressione di questo divieto ha

per effetto la perdita del mandato o della funzione.

2 Chi è già in possesso di pensioni, titoli od ordini cavallereschi, non può essere

eletto quale membro delle autorità federali, né nominato funzionario civile o militare

della Confederazione, oppure rappresentante o commissario federale, né eletto quale

membro del governo o dell’autorità legislativa di un Cantone, se prima di entrare in

carica non rinunci espressamente a godere le pensioni o a portare i titoli, o non re-stituisca

le decorazioni.

3 Nell’armata svizzera non si possono portar decorazioni né far valere titoli conferiti

da Governi esteri.

4 È vietato a tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati di accettare siffatte distinzioni.

Disposizione transitoria: Chiunque, prima dell’attuazione dell’articolo 12 modificato,

abbia, in modo lecito, ricevuto una decorazione o un titolo, può essere eletto mem-bro

di una autorità federale, funzionario civile o militare della Confederazione, rap-presentante

o commissario federale, membro del governo o dell’autorità legislativa

di un Cantone se egli s’impegna a rinunziare, per la durata del suo mandato o della

sua funzione, a portare il titolo o la decorazione. L’inosservanza di questo impegno

ha per effetto la perdita del mandato o della funzione.

Art. 13

1 La Confederazione non ha diritto di mantenere truppe permanenti.

2 Senza consentimento delle Autorità federali nessun Cantone, o, nei Cantoni separati,

nessuna parte del Cantone può aver più di 300 uomini di truppa permanente, non

compresi i corpi di gendarmeria.

Art. 14

Quando nascono delle contese fra i Cantoni, devono questi astenersi dal farsi giu-stizia

da sé, e sottomettersi invece alla decisione federale.

Art. 15

Allorché un Cantone è improvvisamente minacciato di pericolo all’estero, il Governo del

Cantone minacciato ha obbligo di chieder per aiuto altri Cantoni, avvisandone al

tempo stesso l’Autorità federale, e senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni di

1) Accettato nella votazione popolare dell'8 feb. 1931 (DF del 3 giu. 1931 – RU 47 433; FF

1929 833, 1931 141).

 

 

questa. I Cantoni richiesti hanno dovere di accorrere in aiuto. Le spese sono a carico

della Confederazione.

Art. 16

1 Allorché l’ordine interno di un Cantone è turbato, o quando il pericolo è minac-ciato

da un altro Cantone, il Governo del Cantone minacciato deve darne immediata

conoscenza al Consiglio federale, affinché quest’ultimo entro i limiti degli attributi suoi

(art. 102 n. 3, 10 e 11) possa prendere le necessarie provvidenze o convocare l’As-semblea

federale. In casi urgenti il rispettivo Governo è autorizzato, dandone im-mediato

avviso al Consiglio federale, a richieder per aiuto altri Cantoni, e gli Stati di

ciò richiesti hanno dovere di prestarsi.

2 Quando il Governo del Cantone è fuori della possibilità di domandare aiuto, può, e

quando la sicurezza della Svizzera è minacciata, deve la competente Autorità fede-rale

intervenire di suo moto proprio.

3 Ne’ casi d’intervento federale le Autorità della Confederazione vegliano a fine siano

adempiute le prescrizioni dell’articolo 5.

4 Le spese vanno a carico del Cantone richiedente o di quello che causò l’intervento

federale, quando l’Assemblea federale, a cagione di speciali circostanze, non decida

altrimenti.

Art. 17

Nei casi indicati dagli articoli 15 e 16, ogni Cantone ha dovere di lasciar libero pas-saggio

alle truppe. Queste hanno immediatamente da essere poste sotto comando fe-derale.

Art. 18

1 Ogni Svizzero è obbligato al servizio militare. La legge prevede un servizio civile

sostitutivo.1)

2 I militi che a causa del servizio militare federale perdono la vita o soggiacciono ad

un’imperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé o per le famiglie loro, in ca-so

di bisogno, al soccorso della Confederazione.

3 I militi riceveranno gratuitamente il loro primo armamento, abbigliamento ed equi-paggiamento.

L’arma rimane nelle mani del milite sotto le condizioni che saranno

determinate dalla legislazione federale.

4 La tassa d’esenzione dal servizio militare è riscossa dai Cantoni, per conto della

Confederazione, conformemente alle disposizioni della legislazione federale.2)

Art. 19

1 L’armata federale si compone:

a. dei corpi di truppa dei Cantoni;

1) Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992 (DCF del 13 ago. 1992 – RU 1992

1578 e DF del 13 dic. 1991 – FF 1991 IV 950, II 391 779, 1992 V 346).

2) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959

(DF del 20 giu. 1958 – RU 1958 375; FF 1957 425, 1958 499).

 

b. di tutti gli Svizzeri che sebben non ascritti a questi corpi di truppa, sono però in

obbligo di servizio militare.

2 Il diritto di disporre dell’armata federale, compreso il materiale di guerra ad essa

pertinente per legge, compete alla Confederazione.

3 In tempi di pericolo la Confederazione ha il diritto esclusivo ed immediato di di-sporre

anche delle forze non incorporate nell’armata federale e di tutti gli altri mezzi

di guerra dei Cantoni.

4 I Cantoni dispongono delle forze militari del rispettivo territorio, in quanto questo

loro diritto non sia limitato dalle disposizioni della Costituzione o delle leggi fede-rali.

Art. 20

1 Le leggi concernenti l’organizzazione dell’armata emanano dalla Confederazione.

La loro esecuzione nei Cantoni ha luogo, entro i limiti descritti dalla legislazione fe-derale

e sotto la sorveglianza della Confederazione, per mezzo delle autorità canto-nali.

2 L’istruzione militare nel suo insieme e così pure l’armamento incombono alla Con-federazione.

3 La provvista dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento e la cura di loro manuten-zione

appartiene ai Cantoni, ai quali però la Confederazione ne bonifica le spese

dietro una regola da stabilirsi dalla legislazione federale.

Art. 21

1 In quanto non vi si oppongano ragioni militari, i corpi di truppa devono essere

formati degli uomini del medesimo Cantone.

2 La composizione di questi corpi, le provvidenze per mantenerne l’effettivo e la no-mina

e la promozione dei rispettivi ufficiali è di spettanza dei Cantoni, sotto osser-vanza

delle norme generali statuite dalla Confederazione.

Art. 22

1 Contro equo indennizzo la Confederazione ha il diritto di assumere in uso o rile-vare

in proprietà le piazze d’arme e gli edifizi colle loro dipendenze che si trovano

nei Cantoni e che hanno destinazione militare.

2 Le condizioni delle indennità vengono regolate dalla legislazione federale.

Art. 22 bis 1)

1 La legislazione su la protezione civile delle persone e dei beni dalle conseguenze

delle azioni belliche è di competenza della Confederazione.

2 Le leggi esecutive sono date consultati i Cantoni, i quali devono applicarle sotto

l’alta vigilanza della Confederazione.

3 La legge stabilisce i sussidi della Confederazione alle spese di protezione civile.

1) Accettato nella votazione popolare del 24 mag. 1959 (DF del 2 ott. 1959 – RU 1959 933;

FF 1958 365, 1959 593).

 

4 La Confederazione ha facoltà d’istituire, mediante una legge, il servizio obbliga-torio

per gli uomini.

5 Le donne possono prestare servizio volontario; l’esecuzione di questa disposizione

è regolata per legge.

6 Pure dalla legge è stabilito il regime del soldo, dell’assicurazione e dell’indennità

per perdita di guadagno nel servizio di protezione civile.

7 Uguale atto regge l’impiego degli organi di protezione civile in caso d’urgenza di

soccorsi.

Art. 22 ter 1)

1 La proprietà è garantita.

2 Entro i limiti delle loro competenze costituzionali e nell’interesse pubblico, la Con-federazione

e i Cantoni possono prevedere, in via legislativa, l’espropriazione e re-strizioni

della proprietà.

3 In caso d’espropriazione, o di restrizione della proprietà equivalente a una espro-priazione,

è dovuta piena indennità.

Art. 22 quater 1)

1 La Confederazione stabilisce, in via legislativa, norme generali applicabili ai piani

d’azzonamento che i Cantoni dovranno compilare per assicurare una funzionale uti-lizzazione

del suolo e una razionale abitabilità del territorio.

2 Essa stimola e coordina le iniziative dei Cantoni e collabora con essi.

3 Essa tiene conto, nell’adempimento dei suoi compiti, delle esigenze della sistema-zione

nazionale, regionale e locale del territorio.

Art. 23

1 Nell’interesse della Confederazione o di una gran parte della medesima, ha essa il

diritto di erigere pubbliche opere a spese della Confederazione stessa, o aiutare

l’erezione delle medesime.

2 A questo uopo è pure autorizzata a valersi del diritto di espropriazione mediante

pieno indennizzo. Le ulteriori disposizioni sono riservate alla legislazione federale.

3 L’Assemblea federale può interdire l’erezione di opere pubbliche, le quali sieno di

danno agli interessi militari della Confederazione.

Art. 23 bis 2)

1 La Confederazione tiene le scorte di grano necessarie ad assicurare l’approvigiona-mento

del paese. Essa può obbligare i mugnai a immagazzinare grano e a rilevare le

dette scorte per agevolarne il rinnovamento.

1) Accettato nella votazione popolare del 14 set. 1969 (DF dell'11 dic. 1969 – RU 1969 1267;

FF 1967 II 125, 1969 II 479).

2) Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 1929 (DF del 20 giu. 1929 – RU 45 279; FF

1928 187, 1929 199).

 

2 La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano panificabile e favo-risce

la selezione e l’acquisto delle sementi indigene di pregio.1) Essa acquista il

grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda

possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano al

prezzo di costo della Confederazione.2) 3)

3 La Confederazione prende i provvedimenti necessari per sostenere l’industria na-zionale

dei mulini; parimente essa tutela gl’interessi dei consumatori di pane e di fa-rina.

Essa invigila, nei limiti delle sue attribuzioni, il commercio e i prezzi così del

grano come della farina panificabile e del pane. La Confederazione prende i provve-dimenti

necessari per regolare l’importazione della farina panificabile; essa può ri-servarsi

il diritto esclusivo d’importare questo prodotto. La Confederazione accorda

ai mugnai, in caso di bisogno, delle facilitazioni per ridurre le spese di trasporto

nell’interno del paese. Essa prende in favore delle regioni montane provvedimenti

atti a conseguire un conguaglio dei prezzi della farina.

4 ... 4)

Art. 24

1 La Confederazione ha il diritto di alta vigilanza sulla polizia delle opere idrauliche

e delle foreste.5)

2 Essa sussidierà la correzione e l’arginatura dei torrenti montani e l’imboschimento

dei siti di loro origine e stabilirà i provvedimenti necessari per la conservazione di

queste opere e dei boschi esistenti.

Art. 24 bis 6)

1 Per utilizzare razionalmente e proteggere le risorse idriche, come anche per stor-nare

gli influssi dannosi dell’acqua, la Confederazione, tenuto conto dell’intera eco-nomia

idrica, stabilisce in via legislativa principi consoni all’interesse generale su:

a. la conservazione e lo sfruttamento delle risorse idriche, segnatamente per l’ap-provvigionamento

in acqua potabile, come anche l’alimentazione delle acque

sotterranee;

b. l’utilizzazione delle acque per la produzione energetica e il raffreddamento;

1) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 ed in vigore dal 1° giu. 1986 (DCF del

24 lug. 1985 – RU 1985 1024 – e DF del 14 dic. 1984 – FF 1984 III 1426 I 1013, 1985 II

641).

2) Frase accettata nella votazione popolare del 25 set. 1994 ed entrata in vigore il 1° lug. 1995

(DCF del 19 giu. 1995 - RU 1995 3183 - e DF del 18 mar. 1994 - FF 1994 II 214, 1993 IV

225, 1994 V 521).

3) Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980 (DCF del 21 gen. 1981 – RU 1981 90

– e DF del 20 giu. 1980 – FF 1980 II 607, 1980 I 469, 1981 I 280).

4) Abrogato nella votazione popolare del 25 set. 1994 (DCF del 19 giu. 1995 - RU 1995 3183

- e DF del 18 mar. 1994 - FF 1994 II 214, 1993 IV 225, 1994 V 521).

5) Accettato nella votazione popolare dell'11 lug. 1897 (DF del 15 ott. 1897 – RU 16 345).

6) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 (DF del 17 mar. 1976 – RU 1976 711 – e

DF del 20 giu. 1975 – RU 1976 715; FF 1972 II 913, 1976 I 351).

 

 

c. la regolazione dei livelli e dei deflussi delle acque superficiali e sotterranee, le

derivazioni d’acqua fuori del corso naturale, le irrigazioni e i drenaggi, come

anche altri interventi nel ciclo idrico.

2 Allo stesso scopo, la Confederazione emana disposizioni su:

a. la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e la con-servazione

di adeguati deflussi minimi;

b. la polizia delle opere idrauliche, incluse le correzioni di corsi d’acqua e la sicu-rezza

degli impianti di accumulazione;

c. gli interventi per influire sulle precipitazioni atmosferiche;

d. la rilevazione e l’utilizzazione di dati idrologici;

e. il diritto della Confederazione di rivendicare l’utilizzazione di risorse idriche

per le proprie aziende di trasporto e comunicazione, verso pagamento dei tributi

e adeguata compensazione degli inconvenienti.

3 Riservati i diritti privati, spetta ai Cantoni o ai titolari designati dalla legislazione

cantonale disporre delle risorse idriche e riscuotere tributi per l’utilizzazione dell’ac-qua.

I Cantoni stabiliscono i tributi nei limiti della legislazione federale.

4 Se la concessione o l’esercizio di diritti su risorse idriche concerne i rapporti inter-nazionali,

la Confederazione decide col concorso dei Cantoni interessati. Lo stesso

vale nei rapporti intercantonali se i Cantoni interessati non giungono a un’intesa. Nei

rapporti internazionali, la Confederazione determina i tributi dopo aver udito i Can-toni

interessati.

5 L’esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni sempre che la legge

non la riservi alla Confederazione.

6 Nell’esercizio delle sue competenze, la Confederazione considera i bisogni e salva-guarda

le possibilità di sviluppo delle regioni, donde provengono le acque, e dei

Cantoni interessati.

Art. 24 ter 1)

La legislazione sulla navigazione è di competenza della Confederazione.

Art. 24 quater 2)

1 La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e

la distribuzione dell’energia elettrica.

2 L’energia prodotta dalle forze idriche può essere erogata all’estero soltanto con

l’autorizzazione della Confederazione.

Art. 24 quinquies 3)

1 La legislazione concernente l’energia nucleare è di competenza della Confedera-zione.

1) Accettato nella votazione popolare del 4 mag. 1919 (DF del 27 giu. 1919 – RU 35 680; FF

1918 I 115).

2) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 (DF del 17 mar. 1976 – RU 1976 711 – e

DF del 20 giu. 1975 – RU 1976 715; FF 1972 II 913, 1976 I 351).

3) Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 1957 (DF del 20 dic. 1957 – RU 1957 1065;

FF 1957 693 1241).

 

2 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dai pericoli delle radiazioni

ionizzanti.

Art. 24 sexies 1)

1 La protezione della natura e del paesaggio è di competenza cantonale.

2 La Confederazione, nell’adempiere i propri compiti, deve rispettare le caratteristi-che

del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità natu-rali

e i monumenti culturali e deve conservarli intatti quando vi sia un interesse ge-nerale

preponderante.

3 La Confederazione può sussidiare gli sforzi intesi a proteggere la natura e il pae-saggio

e procedere, per contratto od espropriazione, ad acquistare o conservare ri-serve

naturali, luoghi storici e monumenti culturali d’importanza nazionale.

4 Essa ha la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora.

5 Le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono

zone protette. Non vi si può costruire alcun impianto né mutare, in qualsiasi modo,

la configurazione del terreno. Sono eccettuate le istallazioni destinate a preservare il

fine protettivo e a mantenere l’attuale utilizzazione agricola.2)

Disposizione transitoria:2) Gli impianti, le costruzioni e le modificazioni del terreno

contrari allo scopo della zona protetta e attuati dopo il 1° giugno 1983, in particolare

nella zona palustre di Rothenthurm, sul territorio dei Cantoni di Svitto e di Zugo,

devono essere demoliti e rimossi a spese di chi li ha attuati. Lo stato originario

dev’essere ripristinato.

Art. 24 septies 3)

1 La Confederazione emana disposizioni legislative per proteggere l’uomo e il suo

ambiente naturale dagli agenti dannosi o molesti. Essa, segnatamente, combatte l’in-quinamento

atmosferico e il rumore.

2 L’esecuzione di tali disposizioni spetta ai Cantoni, salvo ove la legge l’attribuisca

alla Confederazione.

Art. 24 octies 4)

1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per

un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato e sicuro, economico e

compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente, nonché per un consumo

dell’energia parsimonioso e razionale.

1) Accettato nella votazione popolare del 27 mag. 1962 (DF del 22 giu. 1962 – RU 1962 803;

FF 1961 649, 1962 941).

2) Accettato nella votazione popolare del 6 dic. 1987 (DF del 28 gen. 1988 – RU 1988 352 – e

DF del 20 mar. 1987 – FF 1987 I 814, 1983 I 802, 1985 II 1261, 1988 I 457).

3) Accettato nella votazione popolare del 6 giu. 1971 (DF del 24 giu. 1971 – RU 1971 905; FF

1970 I 561, 1971 I 1080).

4) Accettato nella votazione popolare del 23 set. 1990 (DF del 30 gen. 1991 – RU 1991 246 –

e DF del 6 ott. 1989 – FF 1989 III 802, 1988 I 281, 1991 I 263).

 

La Confederazione emana principi per:

a. l’utilizzazione delle energie indigene e rinnovabili;

b. il consumo parsimonioso e razionale dell’energia.

3 La Confederazione:

a. emana prescrizioni sul consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi;

b. promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, segnatamente nel settore del ri-sparmio

di energia e delle energie rinnovabili.

4 La Confederazione tiene conto, nella sua politica energetica, degli sforzi compiuti

dai Cantoni e dai loro enti pubblici, nonché dall’economia. Essa prende in conside-razione

le diversità delle singole regioni del Paese e la sopportabilità dal punto di

vista economico. I provvedimenti concernenti il consumo di energia negli edifici so-no

presi soprattutto dai Cantoni.

Art. 24 novies 1)

1 L’uomo e il suo ambiente sono protetti contro gli abusi della tecnologia riprodut-tiva

e dell’ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e ge-netico

umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la

famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti:

a. gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani so-no

inammissibili;

b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel pa-trimonio

genetico umano né fuso con quest’ultimo;

c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non

vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmis-sione

di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nasci-turo

o a fini di ricerca. La fecondazione di oociti umani fuori del grembo della

donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge. Fuori del grembo

della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti

se ne possono trapiantare immediatamente;

d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono in-ammissibili;

e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti

da embrioni;

f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato

soltanto col consenso di costei o in base a una prescrizione legale;

g. l’accesso di una persona ai dati concernenti la sua origine genetica è garantito.

3 La Confederazione emana prescrizioni sul trattamento del patrimonio germinale e

genetico di animali, piante e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della dignità

della creatura e dell’integrità dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente e tutela la va-rietà

delle specie animale e vegetale.

1) Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992 (DCF del 13 ago. 1992 – RU 1992

1580 – e DF del 21 giu. 1991 – RU 1992 1579 – FF 1991 II 1229, 1987 II 1009, 1989 III

881, 1992 V 346.

 

Art. 25

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative su l’esercizio

della pesca e della caccia, nominatamente per la conservazione del grosso selvag-giume

nelle montagne, non meno che per la protezione degli uccelli utili all’agricol-tura

ed alla selvicoltura.

Art. 25 bis 1)

1 La legislazione sulla protezione degli animali è di competenza della Confedera-zione.

2 La legislazione federale emana segnatamente prescrizioni su:

a. la custodia e la cura degli animali;

b. l’impiego e il commercio di animali;

c. il trasporto di animali;

d. gli interventi e gli esperimenti su animali vivi;

e. la macellazione e altri modi di uccisione degli animali;

f. l’importazione di animali e di prodotti animali.

3 L’esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni, in quanto la legge non

la riservi alla Confederazione.

Art. 26

La legislazione sulla costruzione e l’esercizio delle strade ferrate è di competenza

della Confederazione.

Art. 26 bis 2)

La legislazione su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e car-buranti

liquidi o gassosi è di competenza della Confederazione.

Art. 27

1 Oltre alla Scuola politecnica esistente, la Confederazione ha il diritto di creare una

Università ed altri stabilimenti superiori d’istruzione, o di sussidiare simili istituti.

2 I Cantoni provvedono per una istruzione primaria sufficiente, la quale deve stare

esclusivamente sotto la direzione del potere civile. La medesima è obbligatoria e

nelle scuole pubbliche gratuita.

3 Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli attinenti di tutte le con-fessioni

senza pregiudizio della loro libertà di credenza e di coscienza.

3bis Nella scuola dell’obbligo, l’anno scolastico comincia tra metà agosto e metà set-tembre.

3)

1) Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1973 (DF del 14 mar. 1974 – RU 1974 721;

FF 1972 II 1219, 1974 I 287).

2) Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1961 (DF del 23 giu. 1961 – RU 1961 498;

FF 1960 1133, 1961 430).

3) Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1985 (DCF del 28 ott. 1985 – RU 1985 1648

 

4 La Confederazione avviserà alle misure necessarie contro i Cantoni che non sod-disfacessero

a questi obblighi.

Art. 27 bis 1)

Art. 27 ter 2)

1 La Confederazione ha la facoltà di emanare, mediante leggi o decreti di carattere

obbligatorio generale, disposizioni intese:

a. a promuovere la produzione cinematografica svizzera e le attività culturali

esercitate nel campo della cinematografia,

b. a disciplinare l’importazione e la distribuzione delle pellicole cinematografiche,

come anche l’apertura e la trasformazione di cinematografi; a tale scopo, la

Confederazione può stabilire deroghe al principio della libertà di commercio e

d’industria, quando fossero giustificate nell’interesse generale della cultura o

dello Stato.

2 Nell’elaborazione delle leggi d’esecuzione, saranno consultati i Cantoni e le asso-ciazioni

culturali ed economiche interessate.

3 Qualora l’apertura e la trasformazione di cinematografi fossero, nella legislazione

federale, assoggettate a permessi, questi saranno accordati dai Cantoni, secondo la

procedura da essi stabilita.

4 Nel rimanente, la legislazione sulla cinematografia e la sua applicazione sono di

competenza dei Cantoni.

Art. 27 quater 3)

1 La Confederazione può sussidiare le spese sostenute dai Cantoni nell’assegnazione

di borse di studio e di altri finanziamenti per l’istruzione.

2 Inoltre, essa può, a complemento delle istituzioni cantonali, prendere o appoggiare

provvedimenti, intesi al promovimento dell’istruzione per mezzo di borse o altri

aiuti finanziari.

3 In ogni caso, la sovranità cantonale in materia d’istruzione va rispettata.

4 Le disposizioni esecutive sono emanate in forma di legge federale o di decreto fe-derale

di obbligatorietà generale. I Cantoni sono previamente consultati.

Art. 27 quinquies 4)

1 La Confederazione ha facoltà d’emanare prescrizioni sulla ginnastica e lo sport dei

giovani. Essa può, per legge, rendere obbligatorio l’insegnamento della ginnastica e

1) Abrogato nella votazione popolare del 10 mar. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (DCF del

22 mag. 1985 – RU 1985 658 – e DF del 5 ott. 1984; FF 1984 III 10, 1981 III 677, 1985 I

1361).

2) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU 1958 804; FF

1956 217, 1958 703).

3) Accettato nella votazione popolare dell'8 dic. 1963 (DF del 21 feb. 1964 – RU 1964 93; FF

1962 1761, 1963 1988).

4) Accettato nella votazione popolare del 27 set. 1970 (DF del 17 dic. 1970 – RU 1970 1653;

FF 1969 II 401, 1970 I 379 e II 1257).

 

dello sport nelle scuole. L’esecuzione nelle scuole delle prescrizioni federali spetta

ai Cantoni.

2 La Confederazione promuove la pratica della ginnastica e dello sport per gli adulti.

3 Essa mantiene una scuola federale di ginnastica e sport.

4 I Cantoni e gli organismi interessati devono essere consultati per la emanazione

delle leggi applicative.

Art. 27 sexies 1)

1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica. Le sue prestazioni possono es-sere

subordinate alla condizione che il coordinamento sia garantito.

2 Essa può istituire centri di ricerca e assumere, interamente o parzialmente, quelli

esistenti.

Art. 28

I dazi sono di spettanza della Confederazione. La quale ha il diritto di percepire

tasse daziarie d’entrata e di sortita.

Art. 29

1 Nella percezione dei dazi si osserveranno le massime seguenti:

1. Tasse d’entrata:

a. le materie necessarie per l’industria e per l’agricoltura del Paese saranno

nella tariffa daziaria tassate il più basso possibile;

b. eguale riguardo si avrà pure per le cose necessarie alla vita;

c. gli oggetti di lusso saranno colpiti dalle tasse più elevate.

Quando non vi siano motivi impellenti in contrario, queste massime saranno

seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio coll’estero.

2. Le tasse di sortita saranno fissate in guisa la più moderata possibile.

3. La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire i rapporti

di frontiera e dei mercati.

2 Resta però sempre riservato alla Confederazione il diritto di adottare, in circo-stanze

straordinarie, eccezionali misure temporanee.

Art. 30

1 Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.

2 e 3 ... 2)

4 ...3)

1) Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 1973 (DF del 21 giu. 1973 – RU 1973 1049;

FF 1972 I 389, 1973 I 960).

2) Abrogati nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU 1958 806, 1962

1888; FF 1957 1105, 1958 273 382 703).

3) Abrogato nella votazione popolare del 15 mag. 1927 (DF del 29 giu. 1927 – RU 43 232; FF

1925 685, 1926 247).

 

Art. 31 1)

1 La libertà di commercio e d’industria è garantita su tutto il territorio della Confe-derazione,

con riserva delle disposizioni restrittive della Costituzione e della legisla-zione

che ne deriva.

2 Le disposizioni cantonali sull’esercizio e sull’imposizione fiscale del commercio e

dell’industria rimangono riservate; esse non possono tuttavia portare pregiudizio al

principio della libertà di commercio e d’industria, a meno che la Costituzione fede-rale

non disponga altrimenti. Sono pure riservate le regalìe cantonali.

Art. 31 bis 1)

1 Entro i limiti delle sue competenze costituzionali, la Confederazione prende le mi-sure

atte ad aumentare il benessere generale e a procurare la sicurezza economica

dei cittadini.

2 La Confederazione può, sempre salvaguardando gli interessi generali dell’econo-mia

nazionale, emanare disposizioni sull’esercizio del commercio e dell’industria e

prendere misure in favore di singoli rami dell’economia o di professioni. Essa deve,

con riserva del capoverso 3, rispettare il principio della libertà di commercio e

d’industria.

3 Quando l’interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, dero-gando

ove occorra al principio della libertà di commercio e d’industria, di emanare

disposizioni:

a. per salvaguardare importanti rami dell’economia o professioni minacciati nella

loro esistenza e per sviluppare la capacità professionale delle persone che

esercitano un’attività per conto proprio in questi rami o professioni;

b. ...2)

c. per proteggere regioni la cui economia è in pericolo;

d. per parare agli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti dai car-telli

e da organizzazioni analoghe;

e.3) per prendere misure precauzionali in materia di difesa nazionale economica e

per garantire l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di

grave penuria non rimediabile dall’economia stessa.

4 Disposizioni in virtù delle lettere a e b possono essere emanate solo se i rami eco-nomici

e le professioni avranno prese da se stessi le misure interne che si possono

equamente pretendere da loro.

5 La legislazione federale emanata in virtù del capoverso 3 lettere a e b, deve salva-guardare

lo sviluppo dei gruppi economici che si fondano sul mutuo aiuto.

1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF

1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

2) Abrogata nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 – RU 1996 2503

2502 – e DF del 21 dic. 1995 – FF 1996 I 247, 1992 VI 263, 1996 III 851).

3) Accettato nella votazione popolare del 2 mar. 1980 (DCF del 23 apr. 1980 – RU 1980 380 –

e DF del 22 giu. 1979 – FF 1979 II 401, 1978 II 693, 1980 II 196).

 

Art. 31 ter 1)

1 I Cantoni hanno il diritto di subordinare, in via legislativa, la gestione di caffé e di

ristoranti a requisiti di capacità personale, e il numero degli esercenti dello stesso

genere al bisogno, se questo ramo dell’economia è minacciato nella sua esistenza da

una concorrenza eccessiva. Le disposizioni relative dovranno tenere adeguatamente

conto dell’importanza dei diversi generi di esercizio per il benessere pubblico.

2 Inoltre, la Confederazione può, entro i limiti delle sue competenze legislative, au-torizzare

i Cantoni ad emanare disposizioni in dominî che non richiedono un disci-plinamento

generale da parte della Confederazione e nei quali i Cantoni non sono

già competenti in virtù del proprio diritto.

Art. 31 quater 1)

1 La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni sulle banche.

2 Queste disposizioni devono tenere conto dei compiti e della situazione particolare

delle banche cantonali.

Art. 31 quinquies 2)

1 La Confederazione adotta misure per una equilibrata evoluzione congiunturale, se-gnatamente

per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. Essa collabora

con i Cantoni e con l’economia.

2 Nell’adozione di misure nei settori monetario e creditizio, delle finanze pubbliche

e dei rapporti economici con l’estero, la Confederazione può, se necessario,

derogare al principio della libertà di commercio e d’industria. Essa può obbligare le

imprese a costituire riserve di crisi fiscalmente privilegiate. Dopo la liberazione di

queste riserve, le imprese ne decidono liberamente l’impiego nell’ambito degli scopi

stabiliti dalla legge.

3 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni allestiscono i propri bilanci di previsione

tenendo conto delle esigenze della situazione congiunturale. Per stabilizzare la

congiuntura, la Confederazione ha facoltà, a titolo temporaneo, di riscuotere sup-plementi

o concedere ribassi sulle imposte e sulle tasse federali. I fondi così assorbiti

devono essere sterilizzati fintanto che la situazione congiunturale lo esiga. Le

imposte e tasse federali dirette saranno poi individualmente rimborsate e quelle indi-rette

devolute all’assegnazione di ribassi o a procurare occasioni di lavoro.

4 La Confederazione tien conto delle disparità nello sviluppo economico delle di-verse

regioni del Paese.

5 La Confederazione procede alle indagini richieste dalla politica congiunturale.

1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF

1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

2) Accettato nella votazione popolare del 26 feb. 1978 (DF del 21 apr. 1978 – RU 1978 485 –

e DF del 7 ott. 1977 – RU 1978 484; FF 1976 III 701, 1978 I 1045 1100).

 

Art. 31 sexies 1)

1 La Confederazione prende provvedimenti per proteggere i consumatori salvaguar-dando

gli interessi dell’economia nazionale e rispettando il principio della libertà di

commercio e d’industria.

2 Nell’ambito della legislazione federale sulla concorrenza sleale, alle organizzazioni

dei consumatori spettano gli stessi diritti di quelli accordati alle associazioni pro-fessionali

ed economiche.

3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria

semplice e rapida per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e

fornitori fino a un valore litigioso stabilito dal Consiglio federale.

Art. 31 septies 2)

Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, la Confederazione emana disposi-zioni

sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi of-ferti

da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente da cartelli e

organizzazioni analoghe, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prez-zi

possono essere ridotti.

Art. 31 octies3)

1 La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologi-camente

sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;

b. salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale;

c. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.

2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono esigere dal settore agri-colo

e derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, la

Confederazione promuove le aziende agricole che coltivano il suolo.

3 La Confederazione adotta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere

i suoi compiti multifunzionali. Le sue competenze e i suoi compiti sono segnata-mente

i seguenti:

a. completa il reddito agricolo con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo

equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze

ecologiche sono rispettate;

1) Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 1981 (DCF del 17 ago. 1981 – RU 1981

1244 – e DF del 10 ott. 1980 – FF 1980 III 622 1481, 1979 II 57 669, 1981 II 1195).

2) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1982 (DCF del 1° mar. 1983 – RU 1983 240

– e DF del 19 mar. 1982 – FF 1982 I 790, 1981 III 327, 1983 I 815). L'iniziativa popolare

chiede che la disposizione sulla sorveglianza dei prezzi venga introdotta nella Costituzione

come art. 31 sexies . Premesso che il popolo e i Cantoni hanno già completato la Costituzione,

con la votazione del 14 giu. 1981, con un articolo 31 sexies sulla protezione dei consumatori,

non abrogato dall'iniziativa popolare, la disposizione sulla sorveglianza dei prezzi è, quindi,

inserita nella presente Costituzione quale articolo 31 septies .

3) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 – RU 1996 2503

2502 – DF del 21 dic. 1995 – FF 1996 I 247,1992 VI 263, 1996 III 851).

 

b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di gestione

del suolo particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e

della vita animale;

c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione di provenienza e di qualità,

come pure metodi di produzione e procedimenti di trasformazione delle derrate

alimentari;

d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione abusiva di fertiliz-zanti,

prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;

e. può promuovere la ricerca, la divulgazione e la formazione agricole e versare

contributi d'investimento;

f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

4 Impiega per tali scopi crediti a destinazione vincolata del settore agricolo e risorse

generali della Confederazione.

Art. 32 1)

1 Le disposizioni previste negli articoli 31 bis , 31 ter capoverso 2, 31 quater e 31 quinquies e

31 octies capoversi 2 e 3 non potranno essere emanate che in forma di leggi o di de-creti

per i quali può essere domandata la votazione popolare.2) Per i casi urgenti, in

periodo di perturbazioni economiche, rimane riservato l’articolo 89 capoverso 3 3) .

2 I Cantoni devono essere consultati per l’elaborazione delle leggi d’esecuzione. Di

regola essi devono essere incaricati di eseguire le disposizioni federali.

3 Le organizzazioni economiche interessate devono essere consultate per l’elabora-zione

delle leggi d’esecuzione e possono essere chiamate a cooperare all’applica-zione

delle norme esecutive.

Art. 32 bis 4)

1 La Confederazione ha la facoltà di emanare, per via legislativa, delle disposizioni

su la fabbricazione, l’importazione, la rettificazione, la vendita e l’imposizione fi-scale

di bevande distillate.

2 La legislazione sarà intesa a diminuire il consumo e quindi l’importazione e la pro-duzione

dell’acquavite. Essa promuoverà la produzione della frutta da tavola e

l’utilizzazione delle materie distillabili indigene in forma di sostanze alimentari e

foraggiere. ...5)

3 La produzione industriale di bevande distillate è data in concessione a società co-operative

ed altre imprese private. Le concessioni devono permettere di utilizzare i

cascami della frutticoltura, della viticoltura, della produzione delle barbabietole da

1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF

1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

2) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 – RU 1996 2503

2502 – DF del 21 dic. 1995 – FF 1996 I 247,1992 VI 263, 1996 III 851).

3) Ora: l'art. 89bis, conformemente al DF del 28 ott. 1949 (RU 1949 II 1544).

4) Accettato nella votazione popolare del 6 apr. 1930 (DF del 25 giu. 1930 – RU 46 415; FF

1926 53, 1930 I 415).

5) Per. abrogato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU 1996

1490 – e DF del 24 mar. 1995 – FF 1995 II 262, I 65, 1996 II 937).

 

zucchero, nonché l’eccedenza delle raccolte di frutta e patate per quanto queste ma-terie

prime non possano essere usate più adeguatamente in altro modo.

4 La produzione non industriale delle acqueviti di frutta, di cascami di frutta, di

sidro, di vino, di vinacce d’uva, di feccia di vino, di radici di genziana e di ma-terie

analoghe è permessa nelle distillerie domestiche già esistenti o in distille-rie

ambulanti, sempreché le materie della distillazione provengano esclusiva-mente

dalla raccolta indigena del produttore o siano cresciute allo stato selva-tico

nel Paese. L’acquavite così ottenuta è esente da imposta per quanto occorra

all’economia domestica e all’azienda agricola del produttore. Le distillerie

domestiche, ancora esistenti dopo quindici anni a contare dall’accettazione del

presente articolo, dovranno ottenere una concessione per continuare l’esercizio;

essa sarà loro data senza spese alle condizioni da stabilirsi dalla legge.

5 Le specialità ottenute con la distillazione della frutta a nocciolo, del vino, delle vi-nacce

d’uva, della feccia di vino, delle radici di genziana e di materie analoghe sono

soggette al pagamento di un’imposta. Al produttore deve tuttavia rimanere un equo

guadagno per le materie di provenienza indigena adoperate.

6 Ad eccezione della quantità esente da imposta occorrente al produttore e delle

specialità, la Confederazione può acquistare a prezzi adeguati l'acquavite prodotta in

Svizzera.1)

7 Sono esenti da imposta i prodotti esportati o trasportati in transito o denatu-rati.

8 I proventi dell’imposta sullo spaccio e sul commercio al minuto nel territorio can-tonale

spettano ai Cantoni. Le patenti per il commercio al minuto intercantonale e

internazionale vengono rilasciate dalla Confederazione; i proventi sono ripartiti fra i

Cantoni in ragione della loro popolazione residente.

9 Il 10 per cento del prodotto netto che la Confederazione trae dall’imposizione fi-scale

delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. Questi lo impiegano nella lotta

contro l’alcolismo, l’abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipen-denza

e l’abuso di medicamenti, nelle loro cause e nei loro effetti. Tale somma è ri-partita

fra i Cantoni in ragione della popolazione residente. La quota spettante alla

Confederazione è impiegata per l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.2)

Art. 32 ter 3)

1 La fabbricazione, l’importazione, il trasporto, la vendita e la detenzione per la

vendita del liquore conosciuto sotto il nome di assenzio, sono vietati in tutto il terri-torio

della Confederazione. Questo divieto si estende a tutte le bevande che, sotto

una denominazione qualunque, costituiscono un’imitazione dell’assenzio. Restano

salvi il trasporto in transito e l’uso dell’assenzio a scopi farmaceutici.

2 Il predetto divieto entrerà in vigore due anni dopo la sua accettazione. La legisla-zione

federale prenderà le disposizioni rese necessarie dal divieto.

1) Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU 1996

1490 – e DF del 24 mar. 1995 – FF 1995 II 262, I 65, 1996 II 937).

2) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 (DCF del 24 lug. 1985 – RU 1985 1025

– e DF del 5 ott. 1984 – FF 1984 III 14, 1981 III 677, 1985 II 641).

  1. Accettato nella votazione popolare del 5 lug. 1908 (DF del 7 ott. 1908 – RU 24 869).

 

3 La Confederazione ha il diritto di decretare in via legislativa lo stesso divieto per

tutte le altre bevande contenenti assenzio che costituiscano un pericolo pubblico.

Art. 32 quater 1)

1 I Cantoni hanno il diritto di sottoporre, per via legislativa, l’esercizio del mestiere

di oste e il commercio al minuto delle bevande spiritose a quelle restrizioni che sono

richieste dal bene pubblico. E considerato come commercio al minuto delle bevande

spiritose non distillate quello in quantità inferiore a due litri.

2 Il commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità da due a dieci litri

può, per via legislativa, essere sottoposto dai Cantoni, nei limiti dell’articolo 31 ca-poverso

2 2) , a una licenza, al pagamento di una modica tassa e alla vigilanza

dell’autorità.

3 La vendita delle bevande spiritose non distillate non può essere gravata dai Cantoni

da imposte speciali che non siano le tasse delle patenti.

4 Le persone giuridiche non possono essere trattate dai Cantoni più sfavorevolmente

delle persone fisiche. I produttori di vino e di sidro possono vendere i loro prodotti

in quantità di due e più litri senza licenza e senza tassa.

5 La Confederazione ha il diritto di emanare, per via legislativa, disposizioni sul

commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità di due o più litri. Queste

disposizioni non devono essere contrarie al principio della libertà di commercio e

d’industria.

6 Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di

vendita girovaga.

Art. 33

1 Resta in facoltà dei Cantoni il subordinare l’esercizio delle professioni liberali ad

una prova di capacità.

2 Al mezzo della legislazione federale sarà provveduto onde possano ottenersi cer-tificati

di capacità tali da essere validi in tutta la Confederazione.

Art. 34

1 La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l’impiego dei

fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime.

Essa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai

contro l’esercizio di industrie malsane e pericolose.

2 Le operazioni delle agenzie di emigrazione e delle imprese private nel ramo delle

assicurazioni sono sottoposte alla sorveglianza e alla legislazione della Confedera-zione.

1) Accettato nella votazione popolare del 6 apr. 1930 (DF del 25 giu. 1930 – RU 46 415; FF

1926 53, 1930 I 415).

2) Nuovo riferimento accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 –

RU 63 1047; FF 1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

 

Art. 34 bis 1)

1 La Confederazione introdurrà per legge l’assicurazione contro gl’infortuni del la-voro

e le malattie, tenendo conto delle casse di soccorso esistenti.

2 Essa può dichiarare quest’assicurazione obbligatoria per tutti o per certe classi di

cittadini soltanto.

Art. 34 ter 2)

1 La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni:

a. sulla protezione dei lavoratori;

b. sui rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, segnatamente sul disciplinamento

comune delle questioni che interessano l’azienda e la professione;

c. sul conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di la-voro

o ad altri accordi, tra associazioni di datori di lavoro e lavoratori, per fa-vorire

la pace del lavoro;

d. su una compensazione adeguata del salario o del guadagno perduto in conse-guenza

del servizio militare;

e. sul servizio di collocamento;

f. ...3)

g. sulla formazione professionale nell’industria, nell’artigianato, nel commercio,

nell’agricoltura e nei servizi dell’economia domestica.

2 Il carattere obbligatorio generale previsto nella lettera c può essere conferito solo

per i rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, e solo se i contratti o gli ac-cordi

tengono debito conto delle diversità regionali, degli interessi legittimi delle

minoranze e rispettano l’eguaglianza innanzi alla legge e la libertà d’associazione.

3 ...3)

4 Le disposizioni dell’articolo 32 sono applicabili per analogia.

Art 34 quater 4)

1 La Confederazione prende i provvedimenti necessari per realizzare una sufficiente

previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Essa è composta di un’assicu-razione

federale, della previdenza professionale e della previdenza individuale.

2 La Confederazione istituisce, in via legislativa, un’assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità, obbligatoria per tutta la popolazione. Questa assicurazione

eroga prestazioni in denaro ed in natura. Le rendite devono compensare adeguatamente il

fabbisogno vitale. La rendita massima non deve superare il doppio della rendita minima.

Le rendite devono essere adattate almeno all’evoluzione dei prezzi. I Cantoni cooperano

1) Accettato nella votazione popolare del 26 ott. 1890 (Ris. fed. del 17 dic. 1890 – RU 11

737).

2) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF

1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

3) Abrogata(o) nella votazione popolare del 13 giu. 1976 (DF del 4 ott. 1976 – RU 1976 2001

e DF dell'11 mar. 1976 – RU 1976 2003; FF 1975 II 1521, 1976 II 1538).

4) Accettato nella votazione popolare del 3 dic. 1972 (DF del 20 mar. 1973 – RU 1973 429;

FF 1971 II 1205, 1973 I 69).

 

all’attuazione dell’assicurazione; possono essere chiamate a cooperare associazioni pro-fessionali

e altre organizzazioni private o pubbliche. L’assicurazione è finanziata:

a. con i contributi degli assicurati; trattandosi di salariati, la metà dei contributi è a

carico del datore di lavoro;

b. con un contributo della Confederazione non eccedente la metà delle uscite e

coperto, in primo luogo, dai proventi netti dell’imposta e dei dazi doganali sul

tabacco, e dall’imposizione fiscale sulle bevande distillate, secondo il disposto

dell’articolo 32 bis capoverso 9;

c. qualora la legge d’esecuzione lo preveda, con un contributo cantonale che ridu-ce

corrispondentemente quello federale.

3 La Confederazione prende, in via legislativa, le seguenti misure in materia di pre-videnza

professionale, allo scopo di permettere alle persone anziane, ai superstiti e

agli invalidi di mantenere in modo adeguato il loro precedente tenore di vita, e tenu-to

conto delle prestazioni dell’assicurazione federale:

a. obbliga i datori di lavoro ad assicurare il personale presso un’istituzione di pre-videnza

aziendale, amministrativa o di associazione, o presso una istituzione

analoga, e ad assumersi almeno la metà dei contributi;

b. fissa le esigenze minime cui queste istituzioni di previdenza devono soddisfare;

per risolvere certi problemi speciali, possono essere previsti provvedimenti a

livello nazionale;

c. cura affinché ogni datore di lavoro abbia la possibilità di assicurare il proprio

personale presso un’istituzione di previdenza; può istituire una cassa federale;

d. vigila affinché le persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente abbiano la

possibilità di assicurarsi facoltativamente presso un’istituzione di previdenza

professionale, a condizioni equivalenti a quelle offerte ai lavoratori dipendenti.

L’assicurazione può, in generale o per la copertura di rischi particolari, essere

resa obbligatoria per alcune categorie di persone che svolgono un’attività lu-crativa

indipendente.

4 La Confederazione cura affinché l’assicurazione federale e la previdenza profes-sionale

si possano sviluppare, a lunga scadenza, conformemente al loro scopo.

5 I Cantoni possono essere obbligati a concedere esenzioni fiscali alle istituzioni

dell’assicurazione federale o della previdenza professionale, come pure sgravi fiscali

agli assicurati e ai loro datori di lavoro, per quanto concerne i contributi o i diritti di

aspettativa.

6 La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza indi-viduale,

segnatamente con provvedimenti di politica fiscale e di politica in materia

di proprietà.

7 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi in-trapresi

in favore delle persone anziane, dei superstiti e degli invalidi. Essa può

usare a tale scopo i mezzi finanziari dell’assicurazione federale.

 

 

Art. 34 quinquies 1)

1 La Confederazione tiene conto, nell’esercizio dei poteri che le sono conferiti e nei

limiti della Costituzione, dei bisogni della famiglia.

2 La Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione

per le famiglie. Essa può dichiarare obbligatoria, per tutta la popolazione o per taluni

gruppi di essa, l’affiliazione a queste casse. Essa tiene conto delle casse esistenti,

appoggia gli sforzi dei Cantoni per la fondazione di nuove casse e può istituire una

cassa nazionale di compensazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finan-ziarie

da un’equa partecipazione dei Cantoni.

3 ...2)

4 La Confederazione istituirà, per via legislativa, l’assicurazione per la maternità. Es-sa

potrà dichiarare obbligatoria, in generale o per taluni gruppi della popolazione,

l’affiliazione a questa assicurazione e obbligare al versamento di contributi anche

persone che non possono fruire delle prestazioni dell’assicurazione. Essa può far di-pendere

le sue prestazioni finanziarie da un’equa partecipazione dei Cantoni.

5 Le legge emanate in virtù del presente articolo saranno attuate con il concorso dei

Cantoni; si potrà ricorrere alla collaborazione di associazioni di diritto pubblico e

privato.

Art. 34 sexies 3)

1 La Confederazione adotta le misure intese a promuovere, segnatamente con la ri-duzione

dei costi, la costruzione di alloggi e l’acquisto in proprietà d’appartamenti o

case. La legislazione federale determinerà le condizioni alle quali sarà subordinata la

concessione dell’aiuto della Confederazione.

2 La Confederazione ha in particolare la facoltà:

a. d’agevolare il conseguimento e l’urbanizzazione di aree destinate alla costru-zione

di alloggi;

b. di appoggiare le iniziative in materia abitazionale ed ambientale a favore delle

famiglie, delle persone con reddito modesto, nonché degli anziani, degli inva-lidi

e delle persone bisognose di cure;

c. di promuovere la ricerca nel settore edilizio e in quello del mercato degli al-loggi,

come anche la razionalizzazione della costruzione;

d. di provvedere a che sia garantito il finanziamento necessario per la costruzione

di alloggi.

3 La Confederazione può emanare le disposizioni legali indispensabili per l’urbaniz-zazione

delle aree destinate alla costruzione di alloggi e per la razionalizzazione

edilizia.

4 I Cantoni sono chiamati a partecipare all’esecuzione, ove queste misure, per la loro

natura, non cadono esclusivamente nella competenza federale.

1) Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 1945 (DF del 5 apr. 1946 – RU 62 458; FF

1945 9).

2) Abrogato nella votazione popolare del 5 mar. 1972 (DF del 29 giu.1972 – RU 1972 1681;

FF 1971 I 1335, 1972 I 1034).

3) Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1972 (DF del 29 giu. 1972 – RU 1972 1681;

FF 1971 I 1335, 1972 I 1034).

 

 

5 I Cantoni e le organizzazioni interessate devono essere consultati prima che siano

emanate le leggi d’esecuzione.

Art. 34 septies 1)

1 La Confederazione ha il diritto di emanare prescrizioni contro gli abusi in materia

di locazione. Essa disciplina la protezione dei locatari da pigioni abusive e da altre

pretese abusive del locatore, l’impugnabilità delle disdette abusive e la protrazione

temporanea dei rapporti di locazione.

2 La Confederazione può, allo scopo di favorire soluzioni concordate ed impedire

abusi in materia di pigioni e di alloggio, emanare disposizioni concernenti il conferi-mento

del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione e ad altre

misure adottate convenzionalmente dalle associazioni dei locatari e dei locatori o

dalle organizzazioni che tutelano interessi similari. L’articolo 34 ter capoverso 2 si

applica per analogia.2)

Art. 34 novies 2)

1 La Confederazione disciplina in via legislativa l’assicurazione contro la disoccu-pazione.

Essa può emanare disposizioni sull’aiuto ai disoccupati.

2 L’assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La legge determina le deroghe. La Confederazione provvede affinché le persone che

svolgono un’attività lucrativa indipendente abbiano la possibilità di assicurarsi a de-terminate

condizioni.

3 L’assicurazione contro la disoccupazione garantisce un’adeguata compensazione

del guadagno e promuove con prestazioni finanziarie provvedimenti atti a prevenire

e combattere la disoccupazione.

4 L’assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con contributi degli assicu-rati;

se questi sono lavoratori dipendenti, la metà dei contributi è a carico dei rispet-tivi

datori di lavoro. La legge delimita il reddito lavorativo soggetto a contribuzione,

come anche l’aliquota di contribuzione. In circostanze straordinarie, Confederazione

e Cantoni concedono prestazioni finanziarie.

5 I Cantoni e le organizzazioni dell’economia cooperano all’emanazione ed all’ese-cuzione

delle disposizioni legali.

1) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1986 (DCF del 20 gen. 1987 – RU 1987 282 –

DF del 21 mar. 1986 art. 2 cpv. 2; FF 1986 I 735, 1985 I 1201, 1987 I 1107). Il cpv. 2

riprende senza cambiamenti l'attuale cpv. 1 dell'art. 34 septies .

2) Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 1976 (DF del 4 ott. 1976 – RU 1976 2001 – e

DF dell'11 mar. 1976 – RU 1976 2003; FF 1975 II 1521, 1976 II 1538). Attualmente non

esiste l'art. 34 octies .

 

Art. 35 1)

1 È vietato istituire ed esercitare case di giuoco.

2 I Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pub-blico,

i giuochi di svago che si solevano fare nei "Kursaal" prima della primavera

del 1925, purché l’esercizio di questi giuochi, a giudizio dell’autorità che accorda il

permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere l’industria dei forestieri e

sia attuato da un’impresa di "Kursaal" adatta a questo scopo. I Cantoni possono vie-tare

anche i giuochi di questo genere.

3 Il Consiglio federale emanerà un’ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico

bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi.

4 Ogni permesso cantonale dovrà essere approvato dal Consiglio federale.

5 Un quarto delle entrate lorde dell’esercizio dei giuochi sarà versato alla Confede-razione

che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi e

ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni.

6 La Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

Art. 36

1 Le poste e i telegrafi in tutta l’estensione della Confederazione sono del dominio

federale.

2 Il prodotto della amministrazione delle poste e dei telegrafi è devoluto alla cassa

federale.

3 Le tariffe su tutto il territorio della Confederazione sono stabilite su basi eguali e

ad un tempo, quanto più è possibile, moderate.

4 È garantita l’inviolabilità del segreto nelle poste e nei telegrafi.

Art. 36 bis 2)

1 La Confederazione assicura, in via legislativa, lo stabilimento e l’uso di una rete di

strade nazionali. Possono essere dichiarate tali le strade di collegamento di maggiore

importanza e d’interesse generale per la Svizzera.

2 I Cantoni costruiscono e mantengono le strade nazionali conformemente alle dis-posizioni

stabilite dalla Confederazione e sotto l’alta vigilanza della medesima. Il

compito spettante a un Cantone può essere assunto dalla Confederazione, se esso ne

fa domanda oppure se è necessario nell’interesse dell’opera.

3 Il terreno economicamente utilizzabile dev’essere, per quanto sia possibile, rispar-miato.

Il detrimento arrecato all’uso o al governo dei terreni per effetto della costru-zione

di strade, dev’essere compensato mediante misure appropriate le quali sono a

carico dell’opera stradale.

1) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1958 (DF del 29 mar. 1959 – RU 1959 234;

FF 1958 225, 1959 37).

2) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU 1958 806, 1962

1888; FF 1957 1105; 1958 273 382 703).

 

4 Le spese di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali sono ri-partite

tra la Confederazione e i Cantoni, tenuto conto dell’onere che quelle cagio-nano

al Cantone, dell’interesse e della capacità finanziaria del medesimo.1)

5 ...2)

6 Riservate le competenze spettanti alla Confederazione, le strade nazionali sono

poste sotto la sovranità dei Cantoni.

Art. 36 ter 1)

1 La Confederazione assegna al traffico stradale la metà del prodotto netto

dell'imposta sugli oli minerali utilizzati come carburanti e l'intero provento di una

soprattassa, utilizzandoli:3)

a. come partecipazione alle spese per le strade nazionali;

b. come contributi alle spese per la costruzione delle strade principali appartenenti

a una rete da designare dal Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni e

soddisfacenti a requisiti tecnici determinati;

c.3) come contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello, per

promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli stradali accompagnati,

nonché per altri provvedimenti intesi a separare i modi di traffico;

d. come contributi per provvedimenti protettivi dell’ambiente e del paesaggio, resi

necessari dal traffico stradale motorizzato, e per opere di protezione contro le

forze della natura lungo le strade aperte ai veicoli a motore;

e. come contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la

perequazione finanziaria nel settore stradale;

f. come contributi ai Cantoni aventi strade alpine che servono al traffico interna-zionale,

e ai Cantoni privi di strade nazionali.

2 La Confederazione riscuote la soprattassa nella misura in cui il prodotto della

quota assegnata dell'imposta sugli oli minerali non risulti sufficiente a garantire la

realizzazione dei compiti di cui al capoverso 1. 4)

Art. 36 quater5)

1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata tanto

alle prestazioni quanto al consumo dei veicoli. La tassa può essere riscossa unica-mente

se il traffico pesante causa alla collettività costi che non siano già coperti da

altre prestazioni o tasse.

1) Accettato nella votazione popolare del 27 feb. 1983, in vigore dal 1° mag. 1983 (DCF del

27 apr. 1983 – RU 1983 445 – e DF dell'8 ott. 1982 – RU 1983 444; FF 1982 III 105 I

1269, 1983 II 282).

2) Abrogato nella votazione popolare del 27 feb. 1983 (DCF del 27 apr. 1983 – RU 1983 445

– e DF dell'8 ott. 1982 – RU 1983 444; FF 1982 III 105 I 1269, 1983 II 282).

3) Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU 1996

1491 – e DF del 24 mar. 1995 – FF 1995 II 263, I 65, 1996 II 937).

4) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993 (DCF del 27 gen. 1994 – RU 1994 268

– e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 267; FF 1993 II 794, 1992 I 672, 1994 I 422).

5) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU 1994 1096

 

2 Il prodotto netto della tassa non deve superare l'importo dei costi non coperti. Tale

prodotto è destinato alla copertura di costi ricollegabili al traffico stradale.

3 I Cantoni beneficiano di una parte del prodotto netto. Per il calcolo delle quote

cantonali si deve tener conto delle ripercussioni particolari della tassa nelle regioni

di montagna e periferiche.

Art. 36 quinquies1)

1 La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di

seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e su rimorchi

immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 ton-nellate.

Per quanto i costi derivanti dal traffico stradale lo giustifichino, le aliquote

possono essere adeguate mediante decreto federale di obbligatorietà generale sotto-posto

a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione mediante ordinanza. Può esentare dalla

tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli

spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i vei-coli

immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di

contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e

sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

3 Il prodotto netto della presente tassa è utilizzato nello stesso modo come il prodotto

della soprattassa giusta l'articolo 36 ter .

4 In via legislativa la tassa può essere sospesa integralmente o parzialmente. Essa

può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla

tassa sul traffico pesante.

5 Il presente articolo entra il vigore il 1° gennaio 1995.

Art. 36 sexies2)

1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traf-fico

di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito ad una misura inof-fensiva

per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

2 Il traffico di transito delle merci attraverso le Alpi da confine a confine avviene per

ferrovia. Il Consiglio federale disciplina per ordinanza le misure necessarie. Sono

ammesse eccezioni soltanto se indispensabili. Esse saranno precisate dalla legge.

1) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU 1994 1098

– e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 1097; FF 1993 II 804, 1992 II 613, 1994 II 630).

2) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU 1994 1102

– e del DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 1101; FF 1993 II 800, 1990 II 959, 1992 II 741,

1994 II 630). L'iniziativa popolare chiedeva che la costituzione fosse completata da un

art.36 quater . Poichè Popolo e Cantoni hanno completato la costituzione, nella stessa

votazione del 20 feb. 1994, con un art. 36 quater concernente l'introduzione di una tassa sul

traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo (RU 1994 1096) e con un art.

36 quinquies concernente la proroga della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (RU

1994 1097), i quali non sono stati abrogati dall'iniziativa popolare, la disp. sulla protezione

della regione alpina dal traffico di transito sarà inserita nella costituzione come art. 36 sexies .

 

3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata.

Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di

transito.

Art. 37 1)

1 La Confederazione esercita l’alta vigilanza su le strade e i ponti alla cui conserva-zione

ha interesse.

2 Non devono essere riscosse tasse per l’uso delle strade aperte al traffico pubblico,

nei limiti dello scopo cui queste sono destinate. In casi speciali, l’Assemblea federa-le

può accordare deroghe.

Art. 37 bis 2)

1 La Confederazione ha facoltà di stabilire disposizioni sugli automobili e i veloci-pedi.

2 Resta garantito ai Cantoni il diritto di limitare o di vietare la circolazione degli au-tomobili

e dei velocipedi. Tuttavia la Confederazione può dichiarare aperte intiera-mente

o in misura limitata certe strade necessarie al grande transito. Resta riservato

l’uso delle strade per il servizio della Confederazione.

Art. 37 ter 2)

La legislazione sulla navigazione aerea è di competenza della Confederazione.

Art. 37 quater 3)

1 La Confederazione determina i principî applicabili alle reti di sentieri e viottoli.

2 La sistemazione e la manutenzione delle reti di sentieri e viottoli incombono ai

Cantoni. La Confederazione può sostenere e coordinare questa attività.

3 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle reti di sen-tieri

e viottoli e sostituisce le vie ch’essa sopprime.

4 Confederazione e Cantoni collaborano con le organizzazioni private.

Art. 38

1 Alla Confederazione spetta l’esercizio di tutti i diritti compresi nella regalìa delle

monete.

2 La coniazione delle monete è di esclusivo diritto della Confederazione.

3 Essa fissa il sistema monetario ed emana, occorrendo, disposizioni per la tariffa di

monete estere.

1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU 1958 806, 1962

1888; FF 1957 1105, 1958 273 382 703).

2) Accettato nella votazione popolare del 22 mag. 1921 (DF del 21 ott. 1921 – RU 37 828; FF

1918 I 175, 1921 749).

3) Accettato nella votazione popolare del 18 feb. 1979 (DCF del 9 mag. 1979 – RU 1979 678

 

Art. 39 1)

1 Il diritto d’emissione di biglietti di banca e di ogni altra moneta fiduciaria appar-tiene

esclusivamente alla Confederazione.

2 La Confederazione può esercitare il diritto esclusivo d’emissione di biglietti di

banca mediante una banca di Stato posta sotto un’amministrazione speciale, o com-metterne

l’esercizio, sotto riserva del diritto di riscatto, ad una banca centrale per

azioni, amministrata col concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione.2)

3 Compito principale della banca investita del monopolio dei biglietti è quello di re-golare

la circolazione del denaro nel paese, di facilitare le operazioni di pagamento e

di svolgere, nei limiti della legislazione federale, una politica di credito e una poli-tica

monetaria utili agli interessi generali della Svizzera.2)

4 Il guadagno netto che la banca farà, oltre un equo interesse o dividendo da corri-spondersi

al capitale di dotazione o al capitale azioni, ed oltre ai necessari assegni al

fondo di riserva, andrà almeno per due terzi a favore dei Cantoni.

5 La banca e le sue succursali non sono soggette ad imposta alcuna nei Cantoni.

6 La Confederazione non potrà né sospendere l’obbligo di rimborsare i biglietti di

banca o qualsiasi altra moneta fiduciaria, né decretarne il corso legale, fuorché in

tempi di guerra o di perturbamenti della situazione monetaria.2)

7 I biglietti di banca emessi devono essere coperti con oro e averi a breve termine.2)

8 La legislazione federale emana le disposizioni relative all’esecuzione di quest’articolo.2)

Art. 40

1 Il sistema dei pesi e delle misure è stabilito dalla Confederazione.

2 L’esecuzione delle leggi a ciò relative ha luogo per opera dei Cantoni sotto la sor-veglianza

della Confederazione.

Art. 40 bis3)

La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi in materia di armi, accessori

di armi e munizioni.

Art. 41 4)

1 La fabbricazione e la vendita della polvere da guerra spettano esclusivamente alla

Confederazione.

2 La fabbricazione, l’acquisto, il commercio e la distribuzione di armi, di munizioni,

di esplosivi, di altro materiale bellico e di loro parti staccate sono soggetti ad un’au-torizzazione

della Confederazione. Siffatta autorizzazione non sarà concessa che alle

persone e alle imprese le quali presentano le necessarie garanzie dal punto di vista

1) Accettato nella votazione popolare del 18 ott. 1891 (DF del 23 dic. 1891 – RU 12 443).

2) Accettato nella votazione popolare del 15 apr. 1951 (DF del 21 giu. 1951 – RU 1951 619;

FF 1950 279, 1951 601).

3) Accettato nella votazione popolare del 26 set. 1993 (DCF del 25 nov. 1993 - RU 1993 3040

- e DF del 19 mar. 1993; FF 1993 I 919, IV 203).

4) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1938 (DF del 29 apr. 1938 – RU 54 194; FF

1937 603, 1938 313).

 

dell’interesse nazionale. Rimangono riservati i diritti degli stabilimenti in regìa della

Confederazione.

3 L’importazione e l’esportazione di armi, di munizioni e di materiale bellico, nel senso

della presente disposizione costituzionale, possono aver luogo soltanto se sono autorizzate

dalla Confederazione; essa ha il diritto di subordinare ad autorizzazione anche il transito.

4 Il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con riserva della legislazione fe-derale,

le disposizioni necessarie per l’esecuzione dei capoversi 2 e 3. Esso stabilisce

in particolare più precise disposizioni per quanto concerne la concessione, la durata

e la revoca delle autorizzazioni, nonché il controllo dei concessionari. Esso de-termina

inoltre le armi, le munizioni, gli esplosivi, l’altro materiale e le parti staccate

ai quali si applica la presente disposizione.

Art. 41 bis 1)

1 La Confederazione può riscuotere le seguenti imposte:

a. tasse di bollo su cartevalori comprese le cedole, le cambiali e i titoli affini, su

quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti concernenti operazioni

commerciali; la facoltà d’imposizione non è estesa ai documenti relativi a ope-razioni

fondiarie e di pegno immobiliare. ...2) ;

b. un’imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva) sul reddito dei capitali

mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d’assicurazioni;

c.3) imposte sul tabacco greggio e manufatto, come pure su altre sostanze e prodotti

fabbricati con esse, destinati allo stesso uso del tabacco greggio e manufatto;

d. imposte speciali a carico di persone domiciliate all’estero, per rimediare alle

misure fiscali prese da Stati esteri.

2 Ciò che la legislazione assoggetta a una delle imposte federali indicate al capo-verso

1 lettere a, b e c, o che dichiara esente non può essere gravato da imposte

cantonali o comunali dello stesso genere.

3 L’esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 41 ter 4)

1 La Confederazione può riscuotere oltre alle imposte che le competono dell’articolo 41 bis :

a.5) un’imposta sulla cifra d’affari (imposta sul valore aggiunto);

b.6) imposte speciali di consumo sulle merci delle specie designate al capoverso 4;

c. un’imposta federale diretta.

1) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959

(DF del 20 giu. 1958 – RU 1958 375; FF 1957 425, 1958 499).

2) Per. abrogato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 (DCF del 24 lug. 1985 – RU 1985

1026 – e DF del 5 ott. 1984 – FF 1984 III 13, 1981 III 677, 1985 II 641).

3) Accettato nella votazione popolare del 3 dic. 1972 (DF del 20 mar. 1973 – RU 1973 429;

FF 1971 II 1205, 1973 I 69).

4) Accettato nella votazione popolare del 6 giu. 1971 e in vigore dal 1° gen. 1971 (DF del 24

giu. 1971 – RU 1971 907; FF 1970 II 1297, 1971 I 1080).

5) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del

27 gen. 1994 – RU 1994 262 – e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 258; FF 1993 II 789, 1992

I 672, 1994 I 422).

6) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993 (DCF del 27 gen. 1994 – RU 1994 268

La competenza a riscuotere le imposte di cui alle lettere a e c è limitata a fine 2006 1) . 2)

1bis Per migliorare la situazione delle finanze federali, la Confederazione riscuote un

supplemento all'imposta sulla cifra d'affari di 0,3 punti percentuali al massimo, con-formemente

all'articolo 41 ter capoverso 1 lettera a.3)

2 Le cifre d’affari che la Confederazione grava o esenta d’imposta secondo il capo-verso

1 lettera a o b non possono essere sottoposte, nei Cantoni e nei Comuni, a

un’imposta del medesimo genere.

3 L'imposta sulla cifra d'affari giusta il capoverso 1 lettera a può colpire le forniture

di beni e di servizi nonché le importazioni, secondo il sistema a più stadi con dedu-zione

dell'imposta precedente. L'imposta ammonta al massimo al 6,2 per cento. Il 5

per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti a favore delle classi

di reddito inferiori.1)

3bis Per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assi-curazione

contro l'invalidità, qualora esso non fosse più garantito a causa dell'evo-luzione

della piramide delle età, l'aliquota dell'imposta sulla cifra d'affari può essere

aumentata al massimo di un punto percentuale per via di decreto federale di obbliga-torietà

generale sottoposto al referendum facoltativo.4)

4 Le imposte speciali di consumo conformemente al capoverso 1 lettera b possono gra-vare:

a. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti della loro raffinazione,

nonché i carburanti ricavati da altre materie (imposta sugli oli minerali e soprat-tassa,

art. 36 ter );

b. la birra. L'onere complessivo che grava la birra proporzionalmente al prezzo e che

comprende l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime birriere e sulla birra

come anche l'imposta sulla cifra d'affari, permane allo stato del 31 dicembre 1970;

c. le automobili e loro componenti. Il legislatore può integrare nell'imposta sulle

automobili l'imposta sui pezzi di ricambio.5)

5 Per l’imposta federale diretta, conformemente al capoverso 1 lettera c, vale quanto

segue:

a. essa è riscossa sul reddito delle persone fisiche e sul reddito netto, il capitale e

le riserve delle persone giuridiche. Le persone giuridiche, qualunque sia la loro

forma giuridica, devono essere imposte secondo la loro capacità economica e in

modo per quanto possibile uguale;

1) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del

27 gen. 1994 – RU 1994 262 – e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 258; FF 1993 II 789, 1992

I 672, 1994 I 422).

2) Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1981 (DCF del 26 gen. 1982 – RU 1982 140

– e DF del 19 giu. 1981 – RU 1982 138; FF 1981 II 546, 1981 I 20, 1982 I 189).

3) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del

27 gen. 1994 – RU 1994 264 – e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 263; FF 1993 II 787, 1994

I 422).

4) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del

27 gen. 1994 – RU 1994 266 – e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 265; FF 1993 II 785, 1992

I 672, 1994 I 422).

5) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993 (DCF del 27 gen. 1994 – RU 1994 268

 

b. essa è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Tre decimi del pro-dotto

lordo dell’imposta sono devoluti ai Cantoni; almeno un sesto della quota

devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione intercantonale;

c.1) nella determinazione delle tariffe deve essere adeguatamente considerato

l’onere costituito dalle imposte dirette cantonali e comunali. L’imposta ammon-ta

al massimo al:

– 11,5 per cento del reddito delle persone fisiche; l’assoggettamento inizia, il

più presto, con un reddito netto di 9700 franchi o 12 200 franchi per i coniu-gati;

– 9,8 per cento del reddito netto delle persone giuridiche;

– 0,825 per mille del capitale e delle riserve delle persone giuridiche.

Gli effetti della progressione fredda dell’imposta sul reddito delle persone fisi-che

devono essere compensati periodicamente.

6 L’esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 42 2)

La Confederazione sopperisce alle sue spese con:

a. il reddito della sostanza federale;

b. il prodotto netto dell’amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni

(art. 36) e della regìa delle polveri (art. 41);

c. il prodotto netto della tassa d’esenzione dal servizio militare (art. 18 cpv.

4);

d. il prodotto dei dazi (art. 30);

e. la sua quota del provento netto dell’imposizione fiscale delle bevande distillate

(art. 32 bis e 34 quater cpv. 7) e delle entrate lorde dell’esercizio dei giuochi (art.

35 cpv. 5);

f. la sua quota del guadagno netto della banca che fruisce del monopolio d’emis-sione

dei biglietti di banca (art. 39 cpv. 4);

g. il prodotto delle imposte federali (art. 41 bis e segg.);

h. il prodotto delle tasse e le altre entrate previste nella legislazione.

Art. 42 bis 3)

La Confederazione deve ammortare il disavanzo del suo bilancio. Procedendo a tale

ammortamento, essa tiene conto delle condizioni economiche.

1) Accettata nella votazione popolare dell'8 giu. 1975 (DCF del 2 lug. 1975 – RU 1975 1205;

FF 1975 I 323 II 200 283).

2) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959

(DF del 20 giu. 1958 – RU 1958 375; FF 1957 425, 1958 499).

3) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959

(DF del 20 giu. 1958 – RU 1958 375; FF 1957 425, 1958 499).

 

Art. 42 ter 1)

La Confederazione promuove la perequazione finanziaria fra i Cantoni. Nell’asse-gnazione

di sussidi federali, deve essere tenuto conto, in particolare, della capacità

finanziaria dei Cantoni e delle condizioni delle regioni di montagna.

Art. 42 quater 1)

La Confederazione può emanare, per via legislativa, disposizioni contro le conven-zioni

conchiuse con contribuenti allo scopo di garantire loro privilegi fiscali ingiu-stificati.

Art. 42 quinquies 2)

1 La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, si adopera per armonizzare le

imposte dirette federali, cantonali e comunali.

2 A tal fine, essa stabilisce in via legislativa norme generali per la legislazione can-tonale

e comunale su l’obbligo fiscale, l’oggetto e il computo nel tempo delle impo-ste,

il diritto procedurale e il diritto penale fiscale e ne vigila l’osservanza. Rimane

segnatamente di competenza dei Cantoni la determinazione delle tariffe e delle ali-quote

fiscali, come anche degli ammontari esenti da imposta.

3 Nell’emanazione delle norme legislative generali per le imposte dirette cantonali e

comunali e nell’emanazione della legislazione sull’imposta federale diretta, la Con-federazione

tiene conto degli sforzi dei Cantoni nel campo dell’armonizzazione fi-scale.

Ai Cantoni è concesso un congruo termine per adeguare le proprie legislazioni

fiscali.

4 I Cantoni partecipano alla preparazione delle leggi federali.

Art. 43

1 Ogni cittadino di un Cantone è cittadino svizzero.

2 Come tale egli può prender parte a tutte le elezioni e le votazioni federali nel luogo

di suo domicilio, previa giustificazione del suo diritto di voto.

3 Nessuno può esercitare diritti politici in più d’un Cantone.

4 Il cittadino svizzero domiciliato gode nel luogo di suo domicilio di tutti i diritti dei

cittadini del Cantone e insieme anche di tutti i diritti dei cittadini del comune. Resta

però eccettuata la compartecipazione ai beni di patriziato (Bürgergüter) ed di corpo-razioni,

come pure il diritto di voto in affari puramente patriziali, a meno che la le-gislazione

cantonale non disponesse altrimenti.

5 Negli affari cantonali e comunali, egli acquisisce il diritto di voto dopo un domi-cilio

di tre mesi.

1) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959

(DF del 20 giu. 1958 – RU 1958 375; FF 1957 425, 1958 499).

2) Accettato nella votazione popolare del 12 giu. 1977 (DF del 5 ott. 1977 – RU 1977 1850 – e

DF del 17 dic. 1976 – RU 1977 1849; FF 1975 II 1691, 1976 I 1367, 1977 II 1342).

 

6 Le leggi cantonali sul domicilio e sul diritto di voto dei domiciliati in affari comu-nali

sono sottomesse alla sanzione del Consiglio federale.

Art. 44 1)

1 La Confederazione regola l’acquisto e la perdita del diritto di cittadinanza per ori-gine,

matrimonio e adozione, come pure la perdita della cittadinanza svizzera e la

reintegrazione nella stessa.

2 La cittadinanza svizzera può ugualmente essere acquisita per naturalizzazione in un

Cantone e in un Comune. La naturalizzazione è pronunciata dai Cantoni, previo rilascio

della pertinente autorizzazione federale. La Confederazione emana prescrizioni minime.

3 La persona naturalizzata gode degli stessi diritti ed obblighi degli altri cittadini del

Cantone e del Comune. Essa partecipa ai beni patriziali e corporativi nella misura

prevista dal diritto cantonale.

Art. 45 2)

1 Ogni Svizzero può prendere domicilio in qualsiasi luogo del Paese.

2 Nessuno Svizzero può essere espulso dal territorio della Confederazione.1)

Art. 45 bis 3)

1 La Confederazione ha facoltà di promuovere le relazioni degli Svizzeri dell’estero

tra loro e con la patria, e di sostenere le istituzioni che servono a questo scopo.

2 Essa può, considerando le condizioni particolari degli Svizzeri dell’estero, dare le

disposizioni necessarie a disciplinare i loro diritti e doveri, segnatamente circa

l’esercizio dei diritti politici, l’adempimento dell’obbligo militare e l’assistenza.

Queste disposizioni saranno date dopo aver sentito i Cantoni.

Art. 46

1 Nei rapporti di diritto civile i domiciliati sono di regola sottoposti alla giurisdizione

e alla legislazione del luogo di loro domicilio.

2 La legislazione federale statuirà le disposizioni necessarie per l’applicazione di

questo principio, e per impedire il caso di doppia imposta.

Art. 47

Una legge federale determinerà la differenza tra domicilio e dimora, prescrivendo ad

un tempo particolari norme intorno ai diritti politici e civili dei dimoranti svizzeri.

1) Accettato nella votazione popolare del 4 dic. 1983 (DCF del 29 feb. 1984 – RU 1984 290 –

e DF del 24 giu. 1983 – FF 1983 II 674, 1982 II 125, 1984 I 450).

2) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 ed entrato in vigore il 1° gen. 1979 (DF

del 17 mar. 1976 – RU 1976 711 -, DF del 13 dic. 1974 – RU 1976 713 – e DCF del 16 gen.

1978 – RU 1978 212; FF 1974 I 181 1375, 1976 I 351).

 

Art. 48 1)

1 Le persone nel bisogno sono assistite dal Cantone in cui dimorano. Le spese

dell’assistenza sono a carico del Cantone di domicilio.

2 La Confederazione può disciplinare il regresso verso il Cantone di un precedente

domicilio o verso il Cantone di origine.

Art. 49

1 La libertà di credenza e di coscienza è inviolabile.

2 Nessuno può essere costretto a prender parte ad una associazione religiosa, o ad

una istruzione religiosa, o a prestarsi ad un atto religioso, né incorrere in pena di al-cuna

sorta a causa di opinioni religiose.

3 La persona che è investita dalla patria potestà o della curatela dispone, conforme-mente

ai principî sopra esposti, della educazione religiosa dei fanciulli sino alla età

di 16 anni compiti.

4 L’esercizio dei diritti civili o politici non può essere limitato da veruna prescrizione

o condizione di natura ecclesiastica o religiosa.

5 Le opinioni religiose non isvincolano dall’adempimento dei doveri di citta-dino.

6 Nessuno è tenuto a pagare aggravi imposti a causa propria e particolare

dell’esercizio del culto di una associazione religiosa alla quale non appartiene.

L’esecuzione più speciale di questa massima resta riservata alla legislazione

federale.

Art. 50

1 Il libero esercizio dei culti è garantito entro i limiti dei buoni costumi e dell’ordine

pubblico.

2 Resta riservato ai Cantoni come pure alla Confederazione il prendere misure con-venienti

pel mantenimento dell’ordine pubblico e della pace tra i membri delle di-verse

associazioni religiose, non meno che contro le invasioni delle Autorità eccle-siastiche

nei diritti dei cittadini e dello Stato.

3 Le contestazioni di diritto pubblico o di diritto privato occasionate dalla forma-zione

o dalla separazione di associazioni religiose, possono per via di ricorso essere

sottoposte alla decisione delle competenti autorità federali.

4 L’erezione di vescovati sul territorio svizzero è sottoposta all’approvazione della

Confederazione.

1) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 ed entrato in vigore il 1° gen. 1979 (DF

del 17 mar. 1976 – RU 1976 711 -, DF del 13 dic. 1974 – RU 1976 713 – e DCF del 16 gen.

1978 – RU 1978 212; FF 1974 I 181 1375, 1976 I 351).

 

Art. 51 e 52 1)

Art. 53

1 La tenuta dei registri e la documentazione degli atti dello stato civile è opera delle

autorità civili. La legislazione federale darà le speciali disposizioni in proposito.

2 Il diritto di disporre dei luoghi di sepoltura spetta alle autorità civili. Queste prov-vederanno

a che ogni defunto possa essere convenientemente inumato.

Art. 54

1 Il diritto al matrimonio è posto sotto la protezione della Confederazione.

2 A questo diritto non può essere frapposto ostacolo per motivi né ecclesiastici né

economici, né per titolo di anteriore condotta, né per qualsiasi altra ragione di polizia.

3 Il matrimonio conchiuso in un Cantone o all’estero secondo le leggi ivi vigenti sarà

riconosciuto valido come tale in tutta la Confederazione.

4 ...2)

5 Mediante il susseguente matrimonio dei genitori restano legittimati i figli nati an-teriormente.

6 Non è permesso esigere dagli sposi tasse d’ammissione, né altre consimili gravezze.

Art. 55

1 È garantita la libertà della stampa.

2 e 3 ...3)

Art. 55 bis 4)

1 La legislazione sulla radiotelevisione, nonché su altre forme di telediffusione

pubblica di emissioni e informazioni è di competenza federale.

2 La radio e la televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, alla libera forma-zione

delle opinioni e all’intrattenimento degli utenti. Esse tengono conto delle pe-culiarità

del Paese e dei bisogni dei Cantoni. Presentano correttamente gli avveni-menti

ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

3 L’indipendenza della radio e della televisione e l’autonomia nella concezione dei

programmi sono garantite nell’ambito del capoverso 2.

4 Dev’essere tenuto conto della situazione e del compito di altri mezzi di comunica-zione

sociale, soprattutto della stampa.

5 La Confederazione istituisce un’autorità indipendente di ricorso.

1) Abrogati nella votazione popolare del 20 mag. 1973 (DF del 24 set. 1973 – RU 1973 1455;

FF 1972 I 93, 1973 I 1382).

2) Abrogato nella votazione popolare del 4 dic. 1983 (DCF del 29 feb. 1984 – RU 1984 290 –

e DF del 24 giu. 1983 – FF 1983 II 674, 1982 II 137, 1984 I 450).

3) Decaduti all'entrata in vigore del CP (RS 311.0) conformemente al n. II cpv. 2 del DF del

21 dic. 1898 (RU 16 904).

4) Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1984 (DCF del 21 gen. 1985 – RU 1985 150 –

e DF del 23 mar. 1984; FF 1984 I 708, 1981 II 849, 1985 I 229).

 

Art. 56

I cittadini hanno diritto di formare associazioni quando non sono illegali o perico-lose

allo Stato né pel loro scopo, né pei mezzi a questo impiegati. La legislazione

cantonale emana le convenienti disposizioni a reprimere l’abuso di codesto diritto.

Art. 57

È garantito il diritto di petizione.

Art. 58

1 Nessuno può essere sottratto al suo giudice costituzionale e di conseguenza non

può essere creato alcun Tribunale eccezionale.

2 La giurisdizione ecclesiastica è abolita.

Art. 59

1 Il debitore solvibile avente domicilio stabile nella Svizzera deve per pretese per-sonali

essere convenuto davanti al giudice del luogo di suo domicilio, e conseguen-temente

per titolo di obbligazioni personali non può essere messo sequestro sui suoi

beni fuori del Cantone nel quale è domiciliato.

2 Restano riservate rispetto agli esteri le disposizioni dei relativi trattati internazio-nali.

3 L’arresto personale per debiti è abolito.

Art. 60

Tutti i Cantoni hanno l’obbligo di ritenere tutti i cittadini svizzeri come eguali

ai cittadini del proprio Cantone, sia nella legislazione che nella procedura

giudiziaria.

Art. 61

Tutte le sentenze civili aventi forza esecutiva pronunciate in un Cantone devono ottenere

esecuzione in tutta la Svizzera.

Art. 62

Ogni diritto di detrazione (ius detractus – traite foraine – Abzugsrecht) nell’interno

della Svizzera, siccome pure qualsiasi diritto di prelazione (droit de retrait – Zugrecht), da

parte di cittadini di un Cantone contro cittadini di altri Cantoni, è abolito.

Art. 63

Rispetto agli Stati esteri vi ha libertà di trasporto delle sostanze sotto riserva della

reciprocità.

Art. 64

1 È di competenza federale la legislazione:

sulla capacità civile;

su tutti i rapporti di diritto relativi al commercio e alla circolazione mobiliare (diritto

delle obbligazioni, compreso il diritto commerciale e di cambio);

sulla proprietà letteraria ed artistica;

sulla protezione delle invenzioni applicabili alla industria, compresi i disegni e i mo-delli;

1)

sulla procedura esecutiva per debiti e sui fallimenti.

2 La Confederazione ha il diritto di far leggi anche nelle altre materie del diritto civile.2)

3 L’ordinamento dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giu-stizia

restano di competenza dei Cantoni.2)

Art. 64 bis 2)

1 La Confederazione ha il diritto di far leggi in materia di diritto penale.

2 L’ordinamento dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giu-stizia

restano di competenza dei Cantoni.

3 La Confederazione ha il diritto di concedere ai Cantoni dei sussidi per la costru-zione

di stabilimenti penitenziari, di case di lavoro e di correzione, nonché per i mi-glioramenti

da apportarsi nel dominio della esecuzione delle pene. Essa ha pure il

diritto di dare il suo concorso ad istituzioni che abbiano per iscopo la protezione

della infanzia abbandonata.

Art. 64 ter 3)

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le vittime di reati contro la vita

e l’integrità della persona beneficino d’aiuto. L’aiuto comprenderà un equo inden-nizzo

ove, in seguito al reato, le vittime incontrassero difficoltà materiali.

Art. 65 4)

1 Non potrà essere pronunciata condanna a morte per causa di delitti politici.

2 Le pene corporali sono interdette.

Art. 66

La legislazione federale fissa i limiti entro i quali un cittadino svizzero può essere

privato dei suoi diritti politici.

1) Accettato nella votazione popolare del 19 mar. 1905 (DF del 1° lug. 1905 – RU 21 346).

2) Accettato nella votazione popolare del 13 nov. 1898 (DF del 21 dic. 1898 – RU 16 901

904).

3) Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1984 (DCF del 21 gen. 1985 – RU 1985 151 –

e DF del 22 giu. 1984; FF 1984 II 748, 1980 III 1271, 1983 III 693, 1985 I 229).

4) Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 1879 (Ris fed. del 28 mar. e del 20 giu.

1879 – RU 4 193 195).

 

Art. 67

La legislazione federale stabilisce le norme necessarie sull’estradizione degli accu-sati

da un Cantone all’altro; però l’estradizione per delitti politici e di stampa non

può essere resa obbligatoria.

Art. 68

È oggetto della legislazione federale la definizione dei diritti di cittadinanza degli

individui senza patria (Heimatlosen) e lo stabilire delle misure onde non se ne pro-ducano

dei nuovi.

Art. 69 1)

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni di legge per combattere le

malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di natura maligna che colpiscono

l’uomo o gli animali.

Art. 69 bis 2)

1 La Confederazione ha il diritto di far leggi:

a. sul commercio delle derrate alimentari;

b. sul commercio di altri oggetti d’uso e di consumo, in quanto possano mettere in

pericolo la vita o la salute.

2 L’esecuzione di tali leggi è affidata ai Cantoni 3) .

3 Spetta invece alla Confederazione il controllo sull’importazione alla frontiera na-zionale.

Art. 69 ter 4)

1 La Confederazione ha il diritto di far leggi sull’entrata, l’uscita, la dimora e il do-micilio

degli stranieri.

2 I Cantoni decidono, secondo il diritto federale, circa la dimora e il domicilio. La

Confederazione ha però il diritto di statuire in ultima istanza su ciò che concerne:

a. i permessi cantonali di dimora prolungata e di domicilio, nonché le tolleranze;

b. la violazione dei trattati di domicilio;

c. le espulsioni cantonali che estendono i loro effetti al territorio della Confede-razione;

d. il diniego d’asilo.

1) Accettato nella votazione popolare del 4 mag. 1913 (DF del 20 giu. 1913 – RU 29 203).

2) Accettato nella votazione popolare dell'11 lug. 1897 (DF del 15 ott. 1897 – RU 16 349).

3) Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (DCF del

22 mag. 1985 – RU 1985 659 – e DF del 5 ott. 1984; FF 1984 III 1, 1981 III 677, 1985 I

1361).

4) Accettato nella votazione popolare del 25 ott. 1925 (DF del 23 dic. 1925 – RU 42 1; FF

1924 587, 1925 667).

 

Art. 70

La Confederazione ha diritto di espellere dal territorio svizzero quei forestieri che

mettono a pericolo la sicurezza interna od esterna della Confederazione.

Capitolo II. Autorità federali

I. Assemblea federale

Art. 71

Sotto riserva dei diritti del popolo e dei Cantoni (art. 89 e 121)1) il potere supremo

della Confederazione è esercitato dalla Assemblea federale che consta di due sezio-ni,

ciò sono:

A. il Consiglio Nazionale,

B. il Consiglio degli Stati.

A. Consiglio Nazionale

Art. 72 2)

1 Il Consiglio Nazionale si compone di 200 Deputati del popolo svizzero.

2 I seggi sono ripartiti tra i Cantoni e i mezzi Cantoni proporzionalmente alla popolazione

di residenza; ciascun Cantone o mezzo Cantone ha diritto almeno a un seggio.

3 Le disposizioni particolari saranno date con una legge federale.

Art. 73 3)

1 Le elezioni pel Consiglio Nazionale sono dirette. Esse hanno luogo secondo il

principio della proporzionalità; ogni Cantone o mezzo Cantone forma un circondario

elettorale.

2 La legislazione federale sancirà le disposizioni speciali per l’applicazione di questo

principio.

Art. 74 4)

1 Nelle elezioni e votazioni federali, gli Svizzeri e le Svizzere hanno identici diritti e

doveri.

1) Ora: art. 89, 89 bis , 120, 121 e 123.

2) Accettato nella votazione popolare del 4 nov. 1962 (DF del 14 dic. 1962 – RU 1962 1717;

FF 1962 25 1733).

3) Accettato nella votazione popolare del 13 ott. 1918 (DF dell'11 dic. 1918 – RU 34 1437; FF

1918 I 3 1197).

4) Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1971 (DF del 16 mar. 1971 – RU 1971 329;

FF 1970 I 61, 1971 I 328).

 

2 Ha diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni Svizzero o Svizzera che ha

compiuto il diciottesimo anno d’età e non è privato, secondo la legislazione della

Confederazione, dei diritti politici 1) . 2)

3 La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative uniformi sul diritto di

partecipare alle elezioni e votazioni in materia federale.

4 Per le elezioni e votazioni cantonali e comunali, resta riservato il diritto cantonale.

Art. 75

Eleggibile a membro del Consiglio Nazionale è ogni cittadino svizzero dello stato

secolare avente diritto di voto.

Art. 76 3)

Il Consiglio Nazionale viene eletto per la durata di quattro anni, ed ogni volta è rin-novato

per rielezioni integrali.

Art. 77

I membri del Consiglio degli Stati, del Consiglio federale e gli impiegati nominati da

quest’ultimo non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Nazio-nale.

Art. 78 4)

1 Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno un Presidente ed un vice-Presidente

per ogni sessione ordinaria o straordinaria.

2 Quel membro che ha coperto la carica di Presidente in una sessione ordinaria, nella

prossima sessione ordinaria non è eleggibile né come Presidente, né come vice-Pre-sidente.

Il medesimo membro non può essere per due sessioni ordinarie consecutive.

3 Quando vi abbia eguaglianza di voti, quello del Presidente decide; nelle nomine

egli ha diritto di voto come ogni membro.

Art. 79

I membri del Consiglio Nazionale vengono indennizzati dalla cassa federale.

1) La privazione dei diritti politici è ora abolita (abrogazione degli art. 52, 76, 171 e 284 CP –

RS 311.0 – e degli art. 28 cpv. 2 per. 2 nel testo del 13 giu. 1927 – CS 3 371 -, 29 cpv. 2

per. 2 nel testo del 13 giu. 1941 – CS 3 371 -, 39 e 57, nel testo del 13 giu. 1941, CPM – RS

321.0). Gli effetti di tale privazione, pronunciata secondo il diritto penale ordinario in

sentenze anteriori al 1° lug. 1971, non sono per altro cessati quanto all'eleggibilità a un

pubblico ufficio (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mar. 1971, n. III 3 cma 3) e, del pari,

per gli effetti di tale privazione pronunciata secondo il diritto penale militare in sentenze

anteriori al 1° feb. 1975 (RS 321.0 in fine, disp. fin. mod. 4 ott. 1974 n. II 2).

2) Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 1991 (DF del 2 mag. 1991 – RU 1991 1122 -e

DF del 5 ott. 1990 – FF 1990 III 477, I 859 1160, 1991 II 588).

3) Accettato nella votazione popolare del 15 mar. 1931 (DF del 20 giu. 1931 – RU 47 437; FF

1930 II 82, 1931 289).

4) Nel testo francese quest'articolo ha quattro capoversi. Il cpv. 3 corrisponde al per. 2 del cpv.

2 e il cpv. 4 al cpv. 3 del testo italiano.

 

B. Consiglio degli Stati

Art. 80

Il Consiglio degli Stati è composto di 46 1) Deputati dei Cantoni. Ogni Cantone eleg-ge

due Deputati; nei Cantoni separati ogni parte elegge un Deputato.

Art. 81

I membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio federale non ponno contempora-neamente

essere membri del Consiglio degli Stati.

Art. 82

1 Il Consiglio degli Stati per ogni sessione ordinaria o straordinaria nomina nel suo

seno un Presidente ed un vice-Presidente.

2 Un Cantone non può avere uno dei suoi Deputati né come Presidente, né come Vi-ce-

Presidente per due sessioni ordinarie consecutive.

3 I Deputati di uno stesso Cantone non ponno coprire la carica di Vice-Presidente per

due sessioni ordinarie consecutive.

4 Quando i voti sono pari, quello del Presidente decide; nelle nomine egli ha diritto

di voto come ogni membro.

Art. 83

I membri del Consiglio degli Stati vengono indennizzati dai Cantoni.

C. Attributi dell’Assemblea federale

Art. 84

Il Consiglio Nazionale ed il Consiglio degli Stati devono trattare tutti gli oggetti,

che, giusta il tenore della presente Costituzione, sono di competenza federale e non

sono attribuiti ad un’altra Autorità federale.

Art. 85

Gli oggetti di attributo dei due Consigli sono segnatamente i seguenti:

1. Le leggi su l’organizzazione e il modo d’elezione delle Autorità federali.

2. Le leggi e i decreti sulle materie che dalla Costituzione federale sono collocate

nella competenza della Confederazione.

3. La determinazione degli onorari e delle indennità dei membri delle Autorità fe-derali

e della Cancelleria federale; la creazione di impieghi stabili e la fissa-zione

dei relativi emolumenti.

1) Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1978, entrato in vigore il 1° gen. 1979 (DCF

del 25 ott. 1978 – RU 1978 1579 – e DF del 9 mar. 1978 – RS 135.1; FF 1977 III 777, 1978

II 1136).

 

4. La elezione del Consiglio federale, del Tribunale federale, del Cancelliere, come pu-re

del Generale dell’armata federale. Rimane riservato alla legislazione di at-tribuire

all’Assemblea federale l’atto o la conferma anche di altre nomine.

5. Le alleanze e i trattati coll’estero, come pure la approvazione di trattati dei

Cantoni fra loro o coll’estero. Simili trattati dei Cantoni però non sono portati

all’Assemblea federale se non quando si elevi reclamo dal Consiglio federale o

da un altro Cantone.

6. Le misure per la sicurezza esterna, pel mantenimento dell’indipendenza e neu-tralità

della Svizzera, le dichiarazioni di guerra e le conclusioni di pace.

7. La garanzia delle costituzioni e del territorio dei Cantoni; l’intervento in con-seguenza

della garanzia; le misure per la sicurezza interna, pel mantenimento

della quiete e dell’ordine; l’amnistia e l’esercizio del diritto di grazia.

8. Le misure aventi per iscopo l’osservanza della Costituzione federale, la gua-rentigia

delle costituzioni cantonali, l’adempimento degli obblighi federali.

9. Il disporre dell’armata federale.

10. Lo stabilimento del preventivo annuale e l’esame del contoreso di Stato, come

pure le deliberazioni sui prestiti.

11. L’alta sorveglianza sull’amministrazione e sulla giustizia federale.

12. I gravami contro le decisioni del Consiglio federale nelle questioni amministra-tive

(art. 113).

13. Le questioni di competenza tra Autorità federali.

14. La revisione della Costituzione federale.

Art. 86

1 Ambo i Consigli si radunano una volta all’anno in sessione ordinaria, in un giorno

fissato dal regolamento.

2 Essi vengono pure convocati straordinariamente per decreto del Consiglio federale,

oppure quando lo domandano il quarto dei membri del Consiglio Nazionale o cinque

Cantoni.

Art. 87

Per validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei

membri del rispettivo Consiglio.

Art. 88

1 Nel Consiglio Nazionale e nel Consiglio degli Stati decide la maggioranza assoluta

dei votanti.

2 In ogni Consiglio è tuttavia necessaria l'adesione della maggioranza di tutti i mem-bri

per adottare i sussidi previsti in disposizioni di leggi e di decreti federali di ob-bligatorietà

generale, nonché i crediti d'impegno e i limiti di pagamento che preve-

 

dono nuove spese uniche superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti

superiori a 2 milioni di franchi.1)

3 L'Assemblea federale può adeguare al rincaro gli importi fissati nel capoverso 2

mediante un decreto federale di obbligatorietà generale non sottoposto a referen-dum.

1)

Art. 89 2)

1 Per le leggi e i decreti federali è necessario l’accordo dei due Consigli.

2 Le leggi e i decreti federali di carattere obbligatorio generale devono essere sotto-posti

al popolo per l’accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 50 000 3)

cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.

3 Il capoverso 2 s’applica parimente ai trattati internazionali:

a. conchiusi per una durata indeterminata e indenunciabili;

b. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale;

c. implicanti un’unificazione multilaterale del diritto.4)

4 Per decisione dei due Consigli, il capoverso 2 può essere applicato anche ad altri

trattati internazionali.4)

5 L’adesione ad organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali

deve essere sottoposta al popolo e ai Cantoni per l’accettazione o il rifiuto.4)

Art. 89 bis 5)

1 I decreti federali di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non

possa essere ritardata, possono entrare immediatamente in vigore mediante una de-cisione

presa con la maggioranza di tutti i membri di ciascuno dei due Consigli; la

loro durata di applicazione deve essere limitata.

2 Qualora la votazione popolare venisse chiesta da 50 000 3) cittadini attivi o da otto

Cantoni, i decreti federali messi in vigore d’urgenza perdono la loro validità un anno

dopo la loro adozione dall’Assemblea federale, se nel frattempo non sono stati ap-provati

dal popolo; in questo caso non possono essere rinnovati.

3 I decreti federali messi in vigore d’urgenza e che derogano alla Costituzione devo-no

essere ratificati dal popolo e dai Cantoni nell’anno seguente la loro adozione

dall’Assemblea federale; in mancanza di che, essi perdono la loro validità allo spi-rare

di questo termine, e non possono essere rinnovati.

1) Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (DCF del 17

mag. 1995 - RU 1995 1456 - e DF del 7 ott. 1994 - RU 1995 1455; FF 1993 IV 225, 1994

III 1603, 1995 II 1156).

2) Accettato nella votazione popolare del 22 gen. 1939 (DF 3 feb. 1939 – RU 55 167; FF 1938

385, 1939 96).

3) Accettato nella votazione popolare del 25 set. 1977, in vigore dal 25 dic. 1977 (DF del 15

dic. 1977 – RU 1977 2229 – e DF del 25 mar. 1977 – RU 1977 2228; FF 1975 II 129, 1977

III 847 931).

4) Accettato nella votazione popolare del 13 mar. 1977 (DF del 5 mag. 1977 – RU 1977 807;

FF 1974 II 1113, 1977 II 204).

5) Accettato nella votazione popolare dell'11 set. 1949 (DF del 28 ott. 1949 – RU 1949 II

1544; FF 1949 817).

Art. 90

La legislazione federale stabilirà quanto è necessario relativamente alle forme e ai

termini per le votazioni popolari.

Art. 91

I membri di ambedue i Consigli votano senza istruzioni.

Art. 92

Ciascun Consiglio delibera separatamente. Ma per le elezioni (art. 85 n. 4), per

l’esercizio del diritto di grazia e per la decisione di questioni di competenza (art. 85

n. 13) i due Consigli si riuniscono sotto la direzione della Presidenza del Consiglio

Nazionale per una deliberazione in comune, cosicché la maggioranza assoluta dei

membri votanti dei due Consigli riuniti è quella che decide.

Art. 93

1 Ognuno dei due Consigli ed ogni membro di ciascheduno di essi ha il diritto d’ini-ziativa.

2 I Cantoni esercitano per corrispondenza il medesimo diritto.

Art. 94

Le sessioni di ambedue i Consigli, di regola ordinaria, sono pubbliche.

II. Consiglio federale

Art. 95

Il Consiglio federale è la suprema autorità esecutiva e direttoriale della Confedera-zione:

esso è composto di sette membri.

Art. 96

1 I membri del Consiglio federale vengono nominati per quattro anni

dall’Assemblea federale fra tutti i cittadini svizzeri che sono eleggibili come

membri del Consiglio Nazionale. Tuttavia da un Cantone non si può scegliere

più di un membro.1)

2 Dopo ogni rinnovazione integrale del Consiglio Nazionale ha pur luogo una totale

rinnovazione del Consiglio federale.

3 I posti divenuti vacanti nel frattempo vengono surrogati nella prossima sessione

dell’Assemblea federale per il resto della durata della carica.

1) Accettato nella votazione popolare del 15 mar. 1931 (DF del 20 giu. 1931 – RU 47 437; FF

1930 I 82, 1931 289).

 

Art. 97

I membri del Consiglio federale non possono coprire verun altro impiego, sia esso al

servizio della Confederazione, sia di un Cantone, né esercitare qualunque siasi pro-fessione

o industria.

Art. 98 1)

1 La presidenza del Consiglio federale è devoluta al Presidente della Confederazio-ne;

esso ed il Vice-Presidente vengono nominati fra i membri dello stesso, per la du-rata

di un anno, dai due Consigli riuniti.

2 Il Presidente che cessa non è più eleggibile pel secondo anno né come Presidente,

né come vice-Presidente. Lo stesso membro non può coprire la carica di vice-Presi-dente

per due anni consecutivi.

Art. 99

Il Presidente della Confederazione e gli altri membri del Consiglio federale ricevono

dalla cassa federale un annuo onorario.

Art. 100

Per trattare e risolvere legalmente devono essere presenti almeno quattro membri.

Art. 101

I membri del Consiglio federale nelle discussioni di ambedue le sezioni dell’Assem-blea

federale hanno voto consultivo, ed hanno pure diritto di fare delle proposte su

d’un oggetto in deliberazione.

Art. 102

Il Consiglio federale ha, entro i limiti della presente Costituzione, precipuamente le

attribuzioni e le incombenze seguenti:

1. Egli dirige gli affari federali conforme alle leggi e alle risoluzioni federali.

2. Vigila all’osservanza della Costituzione, delle leggi, dei decreti e delle risolu-zioni

della Confederazione, come anche delle prescrizioni dei concordati fede-rali;

prende le disposizioni che si richiedono per il loro mantenimento, sia di

moto proprio, sia dietro ricorsi, in quanto il giudizio di quest’ultimi non sia de-voluto

giusta l’articolo 113 al Tribunale federale.

3. Vigila alla guarentigia delle Costituzioni cantonali.

4. Presenta all’Assemblea federale progetti di leggi, decreti e risoluzioni e dà il

suo preavviso sulle proposte che gli sono inviate dai Consigli della Confedera-zione

o dai Cantoni.

5. Provvede all’esecuzione delle leggi, dei decreti e delle risoluzioni federali,

delle sentenze del Tribunale federale, ed anche delle transazioni e dei giudizi

arbitramentali in controversie tra Cantoni.

1) Nel testo francese quest'articolo ha quattro capoversi. Il cpv. 2 corrisponde alla seconda

frase del cpv. 1 del testo italiano e i cpv. 3 e 4 corrispondono ai per. 1 e 2 del cpv. 2.

 

6. Fa le nomine che non vengono attribuite alla Assemblea federale né al Tribu-nale

federale, né ad altra Autorità.

7. Esamina i trattati dei Cantoni fra loro o coll’estero e li ratifica, in quanto siano

ammissibili (art. 85 n. 5).

8. Veglia alla conservazione degli interessi della Confederazione all’estero, e spe-cialmente

ai rapporti di diritto internazionale, ed in generale è incaricato degli

affari esteri.

9. Veglia per la sicurezza esterna della Svizzera, per il mantenimento della sua

indipendenza e della sua neutralità.

10. Ha cura della sicurezza interna, del mantenimento della tranquillità e dell’or-dine

della Confederazione.

11. Nei casi di urgenza, se i Consigli non sono radunati, il Consiglio federale è au-torizzato

a fare una leva delle truppe necessarie ed a disporne sotto riserva

dell’immediata convocazione dell’Assemblea federale, quando le truppe levate

oltrepassino i due mila uomini, o la durata ch’esse rimangono in arme sia più di

tre settimane.

12. È incaricato di tutti gli affari militari e di tutti i rami di amministrazione, che

spettano alla Confederazione.

13. Esamina le leggi e i regolamenti dei Cantoni ai quali necessita la sua approva-zione;

invigila quei rami di amministrazione cantonale che sottostanno alla sua

sorveglianza.

14. Ha l’amministrazione delle finanze della Confederazione, presenta il conto pre-ventivo

ed il rendiconto delle entrate ed uscite della Confederazione.

15. Ha la sorveglianza sulla gestione di tutti i funzionari ed impiegati dell’Ammi-nistrazione

federale.

16. In ogni ordinaria sessione rende conto alla Assemblea federale della propria

gestione; fa rapporto sullo stato interno ed esterno della Confederazione, e rac-comanda

all’attenzione di lei quelle misure, cui crede vantaggiose al promovi-mento

della comune prosperità.

Di più, ha da presentare particolari rapporti quando l’Assemblea federale o una delle

sezioni di essa ciò richieda.

Art. 103 1)

1 Gli affari del Consiglio federale sono ripartiti per dipartimenti fra i suoi membri.

Le decisioni emanano dal Consiglio federale come autorità.

2 La legislazione federale può delegare ai dipartimenti o ai servizi che ne dipendono

il disbrigo di determinati affari, con riserva del diritto di ricorso.

3 Essa determina i casi nei quali la trattazione del ricorso è di competenza di un Tri-bunale

amministrativo federale.

Art. 104

Per affari speciali il Consiglio federale ed i suoi dipartimenti hanno diritto di ag-giungersi

degli esperti.

  1. Accettato nella votazione popolare del 25 ott. 1914 (DF del 23 dic. 1914 – RU 30 637).

 

III. Cancelleria federale

Art. 105

1 Una Cancelleria federale, presieduta da un Cancelliere, dà spaccio agli affari di

cancelleria tanto per l’Assemblea federale quanto pel Consiglio federale.

2 Il Cancelliere è nominato dall’Assemblea federale per la durata di quattro anni, e

sempre contemporaneamente al Consiglio federale.1)

3 La Cancelleria federale è sotto la sorveglianza speciale del Consiglio federale.

4 La più precisa organizzazione della Cancelleria federale è riservata alla legislazione fe-derale.

IV. Organizzazione e attribuzioni del Tribunale federale

Art. 106

1 Per l’amministrazione della giustizia, in quanto è del dominio della Confederazione,

viene istituito un Tribunale federale.

2 Per i giudizi in materia penale (art. 112) vi saranno Tribunali di giurati (giuri).

Art. 107 2)

1 I membri del Tribunale federale e i supplenti vengono nominati dall’Assemblea fe-derale.

Nella loro nomina si avrà riguardo a che tutte e tre le lingue ufficiali siano

rappresentate.

2 La legge determina l’organizzazione del Tribunale federale e delle sue sezioni, il

numero dei membri e dei supplenti, la durata della carica e l’onorario loro.

Art. 108

1 Nel Tribunale federale può essere nominato ogni cittadino svizzero che è eleggibile

al Consiglio Nazionale.

2 I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale e i funzionari nominati

da questa Autorità non possono essere ad un tempo membri del Tribunale federale.

3 I membri del Tribunale federale non possono coprire alcun’altra carica né in ser-vizio

della Confederazione, né in un Cantone, né esercitare qualsiasi altra profes-sione

od industria.

Art. 109

Il Tribunale federale costituisce la sua Cancelleria.

1) Accettato nella votazione popolare del 15 mar. 1931 (DF del 20 giu. 1931 – RU 47 437; FF

1930 II 82, 1931 289).

2) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1938 (DF del 29 apr. 1938 – RU 54 191; FF

1937 511, 1938 313).

 

Art. 110

1 Il Tribunale federale giudica nelle cause di diritto civile:

1. fra la Confederazione e i Cantoni;

2. fra la Confederazione da una parte e corporazioni o privati dall’altra parte,

quando l’oggetto della lite abbia una importanza da determinarsi dalla legisla-zione

federale e quando queste corporazioni o questi privati siano attori;

3. fra i Cantoni tra loro;

4. fra i Cantoni da una parte e corporazioni o privati dall’altra parte, quando l’og-getto

della lite è di una importanza da determinarsi dalla legislazione federale,

ed una delle parti ne faccia domanda.

2 Il Tribunale federale pronuncia inoltre nelle questioni circa ai privi di patria e nelle

contestazioni sui diritti di cittadinanza fra comuni di diversi Cantoni.

Art. 111

Il Tribunale federale ha l’obbligo di assumere l’ufficio di giusdicente anche per altri

casi, quando ciò sia parimente domandato dall’una e dall’altra delle parti e l’oggetto

litigioso sia di un’importanza da determinarsi dalla legislazione federale.

Art. 112

Il Tribunale federale, col concorso di giurati che pronunciano sulla questione di

fatto, giudica in materia penale;

1. sui casi di alto tradimento contro la Confederazione, di rivolta e di violenza

contro le Autorità federali;

2. sui crimini e delitti contro il diritto delle genti;

3. sui crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali, per cui

diventa necessario un intervento armato federale, e

4. nei casi in cui un’Autorità federale gli demanda pel giudizio penale i funzionari

da lei nominati.

Art. 113

1 Il Tribunale federale giudica inoltre:

1. sui conflitti di competenza tra Autorità federali da una parte e Autorità canto-nali

dall’altra parte;

2. sulle questioni di diritto pubblico fra Cantoni;

3. sui ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini, come pure su

quelli di privati per violazione di concordati e di trattati.

2 Sono riservate le contestazioni amministrative da precisarsi dalla legislazione fe-derale.

3 In tutti questi casi però il Tribunale federale prenderà a norma le leggi emanate

dall’Assemblea federale e le risoluzioni della medesima di carattere obbligatorio ge-nerale,

come pure i trattati da lei ratificati.

 

Art. 114

È lasciato alla legislazione federale di comprendere nella competenza del Tribunale

federale anche altri casi oltre a quelli designati negli articoli 110, 112 e 113, e di

determinare in ispecie le attribuzioni da conferirsi ad esso Tribunale in seguito

all’emanazione delle leggi federali previste dall’articolo 64, per l’applicazione uni-forme

delle medesime.

IV bis . Giurisdizione amministrativa e disciplinare

della Confederazione 1)

Art. 114 bis 1)

1 Il Tribunale amministrativo federale conosce delle contestazioni in materia ammi-nistrativa

di competenza della Confederazione che gli vengono deferite dalla legis-lazione

federale.

2 Esso conosce pure dei casi disciplinari dell’Amministrazione federale che gli sono

deferiti dalla legislazione federale, in quanto non sia per essi creata una giurisdi-zione

speciale.

3 Il Tribunale amministrativo prende a norma la legislazione federale ed i trattati in-ternazionali

ratificati dall’Assemblea federale.

4 I Cantoni possono, coll’approvazione dell’Assemblea federale, deferire al Tribu-nale

amministrativo federale la decisione di contestazioni amministrative che sono

di loro competenza.

5 L’organizzazione della giurisdizione amministrativa e disciplinare della Confede-razione,

come pure la procedura, sono stabilite dalla legge.

V. Disposizione diverse

Art. 115

Tutto che si riferisce alla sede delle Autorità federali è oggetto della legislazione fe-derale.

Art. 116 2)

1 Le lingue nazionali della Svizzera sono il tedesco, il francese, l'italiano e il

romancio.

2 Confederazione e Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le

comunità linguistiche.

3 La Confederazione sostiene i provvedimenti adottati dai Cantoni Grigioni e Ticino

per salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano.

1) Accettato nella votazione popolare del 25 ott. 1914 (DF del 23 dic. 1914 – RU 30 637).

2) Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU 1996

1492 – e DF del 6 ott. 1995 – FF 1995 IV 435, 1991 II 293, 1996 II 937).

 

4 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il

romancio è pure lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini romanci. I particolari

sono regolati dalla legge.

Art.116 bis1)

1 Il 1° agosto è Festa nazionale in tutta la Confederazione.

2 Per quanto attiene al diritto del lavoro, esso è parificato alla domenica. I particolari

sono regolati per legge.

Art. 117

I funzionari della Confederazione sono responsabili della loro gestione. Una legge

federale determinerà in modo più preciso questa responsabilità.

Capitolo III. Revisione della Costituzione federale 2)

Art. 118

La Costituzione federale può essere riformata in ogni tempo totalmente o parzial-mente.

Art. 119

La riforma totale ha luogo nel modo stabilito dalla legislazione federale.

Art. 120

1 Quando una sezione dell’assemblea federale decide la riforma totale e l’altra non

vi acconsente, oppure quando 100 000 3) cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, do-mandano

la riforma totale della Costituzione federale, si nell’uno che nell’altro caso,

la questione – "se la riforma totale abbia o no ad aver luogo" – deve sottoporsi alla

votazione del popolo svizzero.

2 Quando in uno di questi casi la maggioranza dei cittadini svizzeri votanti si di-chiara

affermativamente sulla questione, si procederà alla rielezione dei due Con-sigli

onde por mano alla riforma totale.

Art. 121

1 La revisione parziale può aver luogo, sia per la via dell’iniziativa popolare, sia

nelle forme statuite per la legislazione federale.

1) Accettato nella votazione popolare del 26 set. 1993 (DCF del 25 nov. 1993 – RU 1993 3041

– e DF del 18 giu. 1993; FF 1993 II 783 art. 1 cpv. 2, IV 203).

2) Accettato nella votazione popolare del 5 lug. 1891 (Ris. fed. del 29 lug. 1891 – RU 12 161).

3) Accettato nella votazione popolare del 25 set. 1977, in vigore dal 25 dic. 1977 (DF del 15

dic. 1977 – RU 1977 2231 – e DF del 25 mar. 1977 – RU 1977 2230; FF

 

2 L’iniziativa popolare consiste nella domanda avanzata da 100 000 1) cittadini svizzeri

aventi diritto di voto richiedenti o l’adottamento o l’abrogazione o la modificazione

di dati articoli della Costituzione federale.

3 Ove mediante l’iniziativa popolare vengano proposte, per la revisione o per l’in-serzione

nella Costituzione federale, più materie differenti, ciascuna di queste dovrà

formar l’oggetto di una domanda particolare d’iniziativa.

4 La domanda d’iniziativa può essere presentata o solo come proposta generale, op-puranco

come progetto già elaborato.

5 Se questa domanda vien presentata sotto la forma di proposta generale e le Camere

federali sono colla medesima d’accordo, queste devono procedere alla revisione

parziale nel senso della domanda e sottoporla al popolo ed agli Stati per la accetta-zione

od il rifiuto. Se per l’opposto la domanda non è dalle Camere federali aggra-dita,

la questione della revisione parziale sarà sottoposta alla votazione popolare, e,

quando la maggioranza dei cittadini svizzeri votanti si pronuncia affermativamente,

l’Assemblea federale procederà alla revisione uniformandosi alla decisione popolare.

6 Se la domanda d’iniziativa è messa innanzi in forma di progetto già elaborato e

l’Assemblea federale vi aderisce, il progetto stesso viene sottoposto al popolo ed

agli Stati per l’accettazione od il rifiuto. Ove l’Assemblea federale non sia d’ac-cordo,

può fare essa medesima un proprio progetto, oppure proporre il rigetto di

quello che fu presentato e sottoporre alla votazione del popolo e degli Stati il suo

progetto o la sua proposta di rifiuto insieme colla rispettiva domanda d’iniziativa.

Art. 121 bis 2)

1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa

scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserva:

1. se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente;

2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;

3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui popolo e Cantoni li

abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è te-nuto

conto delle domande lasciate senza risposta.

3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito

della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa do-manda,

ha raccolto il maggior numero di voti del popolo e dei Cantoni. Per contro,

se, nelle risposte alla terza domanda, un testo ha raccolto più voti del popolo e l’altro

più voti dei Cantoni, nessuno dei testi entra in vigore.

1) Accettato nella votazione popolare del 25 set. 1977, in vigore dal 25 dic. 1977 (DF del 15

dic. 1977 – RU 1977 2231 – e DF del 25 mar. 1977 – RU 1977 2230; FF 1975 II 129, 1977

III 847 932).

2) Accettato nella votazione popolare del 5 apr. 1977, in vigore dal 5 apr. 1988 (CDF del 2 set.

1977 – RU 1987 1125 – e DF del 19 dic. 1986 – FF 1987 I 15; 1984 II 277, 1987 II 689).

 

Art. 122

Una legge federale determinerà le formalità da osservarsi per le domande d’inizia-tiva

popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale.

Art. 123

1 La Costituzione federale riformata, o la sua parte riformata, entra in vigore quando

è accettata dalla maggioranza dei cittadini che prendono parte alla votazione e dalla

maggioranza dei Cantoni.

2 Nello stabilire la maggioranza dei Cantoni, il voto di un mezzo Cantone è contato

per mezzo voto.

3 Il risultato della votazione popolare in ciascun Cantone vale come suo voto di

Stato.

Disposizioni transitorie 1)

Art. 1

1 Per la ripartizione del prodotto dei dazi e delle poste rimangono invariate le attuali

condizioni sino a che le spese militari sin qui sopportate dai Cantoni non siano ef-fettivamente

passate a carico della Confederazione.

2 Inoltre, per mezzo della legislazione federale, si farà in modo che quei Cantoni, ai

quali dall’insieme delle modificazioni portate dagli articoli 20, 30, 36 capoverso 2, e

42 lettera e 2) viene a risultare una perdita finanziaria, non abbiano a subire questa

perdita tutta intiera in una volta, ma solamente a poco a poco durante un periodo di

transizione di alcuni anni.

3 Quei Cantoni che al momento in cui entra in vigore l’articolo 20 si trovano in arre-trato

colle prestazioni militari a loro incombenti in virtù della fin qui vigente Costi-tuzione

federale e delle leggi federali, hanno l’obbligo di completare queste presta-zioni

a proprie spese.

Art. 2

Quelle disposizioni delle leggi federali, dei concordati, delle costituzioni e leggi

cantonali che sono in contraddizione colla nuova Costituzione federale, restano fuori

di vigore coll’accettazione della medesima o coll’emanazione delle leggi federali in

essa previste.

Art. 3

Le nuove disposizioni su l’organizzazione e le attribuzioni del Tribunale federale

non entrano in vigore che dopo l’emanazione delle relative leggi federali.

1) Vedi anche le disp. trans. agli art. 12 e 24 sexies cpv. 5.

  1. Trattasi della lett. e dell'art. 42 primitivo.

 

Art. 4

1 Per l’introduzione della gratuità della pubblica istruzione primaria (art. 27) è la-sciato

ai Cantoni un termine di cinque anni.

2 Per l’introduzione dell’ordinamento inerente all’inizio dell’anno scolastico giusta

l’articolo 27 capoverso 3 bis è lasciato loro un termine di cinque anni. Le misure di

cui all’articolo 27 capoverso 4 sono prese dal Consiglio federale in via d’ordinanza.

Esso ne informa l’Assemblea federale.1)

Art. 5

Le persone esercenti professioni liberali che prima dell’emanazione della legge fe-derale

prevista all’articolo 33 hanno ricevuto da un Cantone o da una rappresentanza

concordataria di più Cantoni il certificato d’idoneità, sono autorizzate ad esercitare

la loro professione in tutta la Confederazione.

Art. 6 2)

Per gli anni 1959 e 1960, la quota spettante ai Cantoni del prodotto della tassa

d’esenzione dal servizio militare, compresa la provvigione d’esazione, è stabilita al

31 per cento del prodotto lordo; dal 1° gennaio 1961, questa quota è sostituita con

una provvigione d’esazione del 20 per cento del prodotto lordo. Le disposizioni con-trarie

della legislazione federale cessano di essere in vigore.

Art. 7 2)

1 La tassa di bollo sui documenti di trasporto non è più riscossa dal 1° gennaio 1959.

Le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano di essere in vigore.

2 I documenti in uso per il trasporto di bagagli, animali e merci mediante le Ferrovie

federali svizzere e le imprese di trasporto beneficiarie di una concessione rilasciata

dalla Confederazione non possono essere gravati dai Cantoni con tasse di bollo o di

registrazione.

Art. 8 3)

1 In deroga all'articolo 41 ter capoverso 6, il Consiglio federale emana le disposizioni

di esecuzione relative all'imposta sulla cifra d'affari previste dall'articolo 41 ter capo-verso

1 lettera a e capoverso 3; esse rimangono valide sino all'entrata in vigore della

legislazione federale.

1) Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1985 (DCF del 28 ott. 1985 – RU 1985 1648

– e DF del 5 ott. 1984; FF 1984 III 8 art. 2, 1981 I 1093, 1983 III 609, 1985 II 1253).

2) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959

(DF del 20 giu. 1958 – RU 1958 375; FF 1957 425, 1958 499).

3) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del

27 gen. 1994 – RU 1994 262 – e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 258; FF 1993 II 789, 1992

I 672, 1994 I 422).

 

2 Nell'emanazione delle disposizioni di esecuzione devono essere osservati i principi

seguenti:

a. sottostanno all'imposta:

1. le forniture di beni e di servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso sul

territorio svizzero (compreso il consumo proprio);

2. le importazioni di beni;

b. sono esentati dall'imposta senza deduzione dell'imposta precedente:

1. i servizi forniti dall'Azienda svizzera delle PTT, esclusi il trasporto di per-sone

e le telecomunicazioni;

2. i servizi nel settore della sanità;

3. i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale;

4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento, della protezione

dell'infanzia e dei giovani;

5. le prestazioni culturali;

6. le prestazioni assicurative;

7. le prestazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali,

esclusi la gestione patrimoniale e l'incasso di crediti;

8. la fornitura, la locazione durevole e l'affitto di immobili;

9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo;

i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri per il tramite

di quote stabilite dagli statuti;

le forniture di francobolli svizzeri ufficiali utilizzati come tali.

L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto

alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salva-guargare

la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

c. sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente:

1. l'esportazione di beni e di servizi effettuati all'estero;

2. i servizi che si accompagnano all'esportazione e al transito di beni;

d. non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sul territo-rio

svizzero:

1. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75i000 fran-chi;

2. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250i000

franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo rima-nente

dell'imposta non superi regolarmente 4000 franchi all'anno;

3. gli agricoltori, silvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente pro-dotti

provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame;

4. i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente.

L'assoggettamento volontario delle imprese e persone menzionate qui sopra con

diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzato per salva-guardare

la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

e. l'imposta ammonta:

1. all'1,9 per cento sulle forniture e le importazioni relative ai beni seguenti,

che possono essere definiti con maggiore precisione dal Consiglio federa-le:

– acqua trasportata in condotta;

 

– bestiame, pollame, pesce;

– cereali;

– semenze, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti,

nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti simi-lari;

– foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e preparazioni per

la protezione delle piante;

– medicinali;

– giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita dal

Consiglio federale;

2. all'1,9 per cento sulle prestazioni degli organismi della radio e della tele-visione

diverse da quelle aventi uno scopo commerciale;

3. al 6,2 per cento sulle forniture e le importazioni di altri beni, nonché sugli

altri servizi assoggettati all'imposta;

f. l'imposta è calcolata sulla controprestazione oppure, se non è data contropre-stazione

o se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio;

g. l'imposta è dovuta:

1. dal contribuente che effettua una transazione imponibile;

2. dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costo dei

servizi superi 10i000 franchi all'anno;

3. dalla persona che in seguito all'importazione di un bene è assoggettata al

dazio doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana;

h. il contribuente deve l'imposta sulla sua cifra d'affari imponibile; se destina i

beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera o

all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente:

1. l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti;

2. l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizione

di servizi in provenienza dall'estero;

3. l'1,9 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da imprese

che non sono assoggettate all'imposta giusta la lettera d numero 3.

Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla dedu-zione

dell'imposta precedente.

i. il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente

corrisponde di norma a un trimestre civile;

k. per l'imposizione ai fini dell'imposta sulla cifra d'affari dell'oro monetato,

dell'oro fino, nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono

essere emanate norme derogative;

l. possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole

misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e se non provocano

complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti;

m. la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle imprese, prevista all'arti-colo

7 della legge federale sul diritto penale amministrativo 1) , può applicarsi pari-menti

al caso in cui una multa superiore a 5000 franchi entrasse in linea di conto.

  1. RS 313.0

 

3 Il Consiglio federale assicura il passaggio dal regime attuale a quello nuovo. In un

primo periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo regime, esso può parimenti

limitare o anticipare la deduzione dell'imposta precedente sui beni d'investimento.

4 Durante i primi cinque anni a contare dall'introduzione dell'imposta sulla cifra d'af-fari

secondo l'articolo 41 ter capoverso 3, il 5 per cento annuo del prodotto di

quest'imposta è destinato alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, a fa-vore

delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale decide su come tale quota

debba essere destinata una volta scaduto detto termine.

Art. 8 bis1)

Il supplemento all'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 41 ter capoverso 1 bis è di:

a. 0,1 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera e,

numeri 1 e 2 delle disposizioni transitorie;

b. 0,3 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera e,

numero 3 delle disposizioni transitorie;

c. 0,1 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera h,

numero 3 delle disposizioni transitorie.

Art. 8 ter2)

La Confederazione può stabilire in via legislativa un'aliquota inferiore per l'imposta

sulla cifra d'affari sulle prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero, purché

esse siano consumate in larga misura da stranieri e la situazione concorrenziale lo

esiga.

Art. 9 2)

Fatta salva la legislazione federale prevista dall'articolo 41 ter , rimangono in vigore le

disposizioni applicabili il 31 dicembre 1994 all'imposta sulla birra.

Art. 10 3)

1 Sino che non sarà disciplinata la perequazione fra i Cantoni, l’attuale provvisione

dei Cantoni del 6 per cento è sostituita, a contare dal 1° gennaio 1972, da un’aliquo-ta

dei Cantoni al prodotto netto dell’imposta preventiva del 12 per cento; la chiave di

ripartizione fra i Cantoni è stabilita dalla legislazione federale.

2 Durante gli anni in cui il tasso dell’imposta preventiva supera il 30 per cento, l’ali-quota

dei Cantoni è del 10 per cento.4)

1) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del

27 gen. 1994 – RU 1994 264 – e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 263; FF 1993 II 787, 1994

I 422).

2) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del

27 gen. 1994 – RU 1994 262 – e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 258; FF 1993 II 789, 1992

I 672, 1994 I 422).

3) Accettato nella votazione popolare del 6 giu. 1971 e in vigore dal 1° gen. 1972 (DF del 24

giu. 1971 – RU 1971 907; FF 1970 II 1297, 1971 I 1080).

4) Accettato nella votazione popolare dell'8 giu. 1975 (DCF del 2 lug. 1975 – RU 1975 1205;

FF 1975 I 323 II 200 283).

 

Art. 11 1)

1 Sino a quando le prestazioni dell’assicurazione federale non compenseranno il

fabbisogno vitale nel senso dell’articolo 34 quater capoverso 2, la Confederazione con-cede

ai Cantoni sussidi per il finanziamento delle prestazioni completive. Essa può

usare a questo scopi i proventi fiscali destinati al finanziamento dell’assicurazione

federale. Per il calcolo dei contributi massimi dei poteri pubblici secondo l’articolo

34 quater capoverso 2 lettere b e c si deve tenere conto di questi sussidi federali e dei

contributi corrispondenti dei Cantoni.

2 Gli assicurati appartenenti alla prima generazione del sistema di previdenza

professionale obbligatoria secondo l’articolo 34 quater capoverso 3, devono poter

beneficiare della protezione minima legalmente prescritta, dopo un periodo

ripartito, secondo l’importanza del loro reddito, tra 10 e 20 anni a contare

dall’entrata in vigore della legge pertinente. La legge stabilisce la cerchia delle

persone appartenenti alla prima generazione e stabilisce le prestazioni minime

da erogare durante il periodo transitorio; essa tiene conto, con prescrizioni

speciali, della situazione degli assicurati in favore dei quali un datore di lavoro

aveva preso provvedimenti di previdenza prima dell’entrata in vigore della

legge. I contributi per la copertura delle prestazioni devono raggiungere la

pienezza entro cinque anni al più tardi.

Art. 12 2)

Art. 13 3)

Art. 14 4)

Art. 15 5)

Art. 16 6)

Art. 17 7)

Art. 18 7)

1) Accettato nella votazione popolare del 3 dic. 1972 (DF del 20 mar. 1973 – RU 1973 429;

FF 1971 II 1205, 1973 I 69).

2) Privo d'oggetto in seguito all'entrata in vigore della LF del 9 mar. 1978 sulla protezione

degli animali (RS 455).

3) Validità scaduta il 31 dic. 1979.

4) Abrogato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 (DCF del 24 lug. 1985 – RU 1985 1026

– e DF del 5 ott. 1984 – FF 1984 III 13, 1981 III 677, 1985 II 641).

5) Abrogato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 (DCF del 24 lug. 1985 – RU 1985 1025

– e DF del 5 ott. 1984 – FF 1984 III 14, 1981 III 677, 1985 II 641).

6) Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 1993 (DCF del 27 gen. 1994 – RU 1994 268

– e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 267; FF 1993 II 794, 1992 I 672, 1994 I 422).

  1. Validità scaduta il 31 dic. 1994.

 

Art. 19 1)

Durante i dieci anni che seguono l’accettazione della presente disposizione transi-toria

da parte del popolo e dei Cantoni, non saranno accordate, per nuovi impianti di

produzione di energia nucleare (centrali nucleari o reattori nucleari per il riscalda-mento),

né autorizzazioni di massima né licenze di costruzione, di messa in servizio

o di esercizio a tenore del diritto federale. Sono considerati nuovi gli impianti per i

quali la licenza di costruzione federale non è stata accordata entro il 30 settembre

1986.

Art. 20 2)

1 Il Consiglio federale mette in vigore l'articolo 116 bis entro tre anni dalla sua accet-tazione

da parte del popolo e dei Cantoni.

2 Fino all'entrata in vigore della legislazione federale modificata, il Consiglio federa-le

regola i particolari in via d'ordinanza.

3 Il giorno della Festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi se-condo

l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Art. 21 3)

1 Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuo-te

una tassa annuale sui veicoli a motore e sui rimorchi, immatricolati in Svizzera o

all'estero, di un peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate.

2 La tassa ammonta a:

a. per gli autocarri e gli autoarticolati Fr.

– di 3,5 a 12 tonnellate n650

– di 12 a 16 tonnellate 2000

– di 16 a 22 tonnellate 3000

– di oltre 22 tonnellate 4000

b. per i rimorchi

– di 3,5 a 8 tonnellate n650

– di 8 a 10 tonnellate 1500

– di oltre 10 tonnellate 2000

c. per gli autobus n650

3 Per quanto i costi derivanti dal traffico stradale lo giustifichino, le aliquote possono

essere adeguate mediante decreto federale di obbligatorietà generale sottoposto a re-ferendum

facoltativo.

1) Accettato nella votazione popolare del 23 set. 1990 (DF del 30 gen. 1991 – RU 1991 247 –

e DF del 23 mar. 1990 – FF 1990 I 1202, 1987 II 1164, 1989 II 1, 1991 I 263).

2) Accettato nella votazione popolare del 26 set. 1993 (DCF del 25 nov. 1993 – RU 1993 3041

– e DF del 18 giu. 1993; FF 1993 II 783 art. 1 cpv. 2, IV 203).

3) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU 1994 1100

– e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 1099; FF 1993 II 802, 1992 II 613, 1994 II 630). Il DF

del 18 giu. 1993 prevedeva di introdurre la disposizione come art. 20 delle disp. trans. della

Costituzione. Poichè Popolo e Cantoni nella votazione del 26 set. 1993 hanno completato le

disp. trans. con un art. 20 relativo alla messa in vigore dell'art. 116 bis Cost. (RU 1993 3041),

che non è stato abrogato dal DF, la tassa sul traffico pesante sarà introdotta come art. 21

nelle disp. trans. della Costituzione.

 

4 Tramite ordinanza, il Consiglio federale può inoltre adeguare le aliquote applicabili

ai veicoli che oltrepassano le 12 t, giusta il capoverso 2, in corrispondenza ad even-tuali

modifiche della legge sulla circolazione stradale riguardo alle categorie di peso.

5 Per i veicoli che non sono messi in circolazione in Svizzera tutto l'anno, il Consi-glio

federale fissa aliquote graduate secondo la durata di validità; esso tiene conto

degli oneri causati dalla riscossione.

6 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione mediante ordinanza. Per speciali

categorie di veicoli può stabilire le aliquote giusta il capoverso 2, esentare dalla

tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli

spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare

i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in

caso di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati

in Svizzera.

7 Il prodotto netto della presente tassa è utilizzato nello stesso modo come il prodotto

della soprattassa giusta l'articolo 36 ter .

8 In via legislativa è possibile rinunciare parzialmente o integralmente alla tassa.

9 Il presente articolo entra il vigore il 1° gennaio 1995 e resta valido al più tardi fino

al 31 dicembre 2004.

Art. 22 1)

Il trasferimento del traffico di transito delle merci dalla strada alla ferrovia dev'es-sere

concluso entro dieci anni dall'accettazione dell'articolo 36 quater capoverso 2.

Data dell’entrata in vigore: 29 maggio 1874 2)

1) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU 1994 1102

– e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 1101; FF 1993 II 800, 1990 II 959, 1992 II 741, 1994 II

630). L'iniziativa popolare chiedeva l'introduzione di un art. 20 nelle disp. trans. della

costituzione. Poichè nella votazione popolare del 26 set. 1993 Popolo e Cantoni hanno

completato le disp. trans. con un art. 20 relativo all'entrata in vigore dell'art. 116 bis Cost.

(RU 1993 3041), che non é stato abrogato dall'iniziativa popolare, il nuovo art.

costituzionale sarà inserito come art. 22 nelle disp. trans. della Costituzione.

  1. DF del 29 mag. 1874 (RU 1 38).

 

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