Costituzione 101
federale della Confederazione Svizzera
del 29 maggio 1874 (Stato il 1° ottobre 1996)
In nome di Dio onnipotente!
La Confederazione Svizzera,
allo scopo di rassodare la lega dei Confederati, di mantenere ed accrescere lunità, la forza
e lonore della Nazione Svizzera, ha adottato la Costituzione federale seguente 1) :
Capitolo I. Disposizioni generali
Art. 1 2)
Le popolazioni dei ventitre Cantoni sovrani, riuniti in forza della presente Lega, cioè: Zu-rigo,
Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo (Alto e Basso), Glarona, Zugo, Fri-burgo,
Soletta, Basilea (Città e Campagna), Sciaffusa, Appenzello (ambedue i Rho-des),
San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Gi-nevra
e Giura costituiscono nel loro insieme la Confederazione Svizzera.
Art. 2
La Lega ha per iscopo: di sostenere lindipendenza della Patria contro lo straniero, di
mantenere la tranquillità e lordine nellinterno, di proteggere la libertà e i diritti dei
Confederati, e di promuovere la loro comune prosperità.
Art. 3
I Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federa-le,
e come tali esercitano tutti i diritti che non sono devoluti allAutorità federale.
Art. 4
1 Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha suddi-tanza
di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.
2 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura luguaglianza soprattutto per
quanto concerne la famiglia, listruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad
una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore.3)
RU 1 e 1 CS 1 3
1) Accettata nella votazione popolare del 19 apr. 1874 (DF del 29 mag. 1874 RU 1 38).
2) Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1978, entrato in vigore il 1° gen. 1979 (DCF
del 25 ott. 1978 RU 1978 1579 e DF del 9 mar. 1978 RS 135.1; FF 1977 III 777, 1978
II 1136).
3) Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 1981 (DCF del 17 ago. 1981 RU 1981
1243 e DF del 10 ott. 1980 FF 1980 III 618 677, 1980 I 65, 1981 II 1195).
Art. 5
La Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti
stabiliti dallarticolo 3, le loro costituzioni, la libertà, i diritti del popolo ed i diritti
costituzionali dei cittadini; e similmente garantisce i diritti e le attribuzioni, che il
popolo ha conferito alle Autorità.
Art. 6
1 I Cantoni sono obbligati a domandare per le loro costituzioni la garanzia della Con-federazione.
2 La Confederazione assume tale garanzia allorché:
a. esse nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale;
b. assicurano lesercizio dei diritti politici giusta le forme repubblicane-rappresen-tative
o democratiche;
c. siano state accettate dal popolo e possano essere riformate, quando la maggio-ranza
assoluta dei cittadini lo richieda.
Art. 7
1 Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono
proibiti.
2 Per lo contrario hanno essi diritto di conchiudere tra loro delle convenzioni sopra
oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; però devono presentarle
allesame dellAutorità federale, la quale, se tali convenzioni contengono alcuna co-sa
di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni, è autorizzata ad impe-dirne
lesecuzione. Nellopposto caso i rispettivi Cantoni hanno diritto di chiedere la
cooperazione delle Autorità federali per lesecuzione.
Art. 8
La Confederazione soltanto ha il diritto di dichiarare la guerra e di conchiudere la
pace, di stipulare cogli Stati esteri alleanze o trattati, particolarmente di dazio e di
commercio.
Art. 9
In via eccezionale i Cantoni hanno podestà di stipulare cogli Stati esteri detrattati di
economia pubblica, di rapporti di vicinato o di polizia; ma questi non hanno mai da
contenere cosa alcuna che sia contraria alla Confederazione o ai diritti di altri Can-toni.
Art. 10
1 I rapporti ufficiali tra i Cantoni ed i Governi degli Stati esteri, siccome pure coi
rappresentanti di questi, hanno luogo per mezzo del Consiglio federale.
2 Tuttavia per gli oggetti accennati allarticolo 9, i Cantoni possono corrispondere
direttamente colle Autorità e cogli impiegati secondari di un estero Stato.
Art. 11
Non è permesso conchiudere alcuna capitolazione militare.
Art. 12 1)
1 I membri delle autorità federali, i funzionari civili e militari della Confederazione e
i rappresentanti o commissari federali, nonché i membri dei governi e delle autorità
legislative dei Cantoni non possono accettare da Governi esteri né pensioni o sti-pendi,
né titoli, doni od ordini cavallereschi. La trasgressione di questo divieto ha
per effetto la perdita del mandato o della funzione.
2 Chi è già in possesso di pensioni, titoli od ordini cavallereschi, non può essere
eletto quale membro delle autorità federali, né nominato funzionario civile o militare
della Confederazione, oppure rappresentante o commissario federale, né eletto quale
membro del governo o dellautorità legislativa di un Cantone, se prima di entrare in
carica non rinunci espressamente a godere le pensioni o a portare i titoli, o non re-stituisca
le decorazioni.
3 Nellarmata svizzera non si possono portar decorazioni né far valere titoli conferiti
da Governi esteri.
4 È vietato a tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati di accettare siffatte distinzioni.
Disposizione transitoria: Chiunque, prima dellattuazione dellarticolo 12 modificato,
abbia, in modo lecito, ricevuto una decorazione o un titolo, può essere eletto mem-bro
di una autorità federale, funzionario civile o militare della Confederazione, rap-presentante
o commissario federale, membro del governo o dellautorità legislativa
di un Cantone se egli simpegna a rinunziare, per la durata del suo mandato o della
sua funzione, a portare il titolo o la decorazione. Linosservanza di questo impegno
ha per effetto la perdita del mandato o della funzione.
Art. 13
1 La Confederazione non ha diritto di mantenere truppe permanenti.
2 Senza consentimento delle Autorità federali nessun Cantone, o, nei Cantoni separati,
nessuna parte del Cantone può aver più di 300 uomini di truppa permanente, non
compresi i corpi di gendarmeria.
Art. 14
Quando nascono delle contese fra i Cantoni, devono questi astenersi dal farsi giu-stizia
da sé, e sottomettersi invece alla decisione federale.
Art. 15
Allorché un Cantone è improvvisamente minacciato di pericolo allestero, il Governo del
Cantone minacciato ha obbligo di chieder per aiuto altri Cantoni, avvisandone al
tempo stesso lAutorità federale, e senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni di
1) Accettato nella votazione popolare dell'8 feb. 1931 (DF del 3 giu. 1931 RU 47 433; FF
1929 833, 1931 141).
questa. I Cantoni richiesti hanno dovere di accorrere in aiuto. Le spese sono a carico
della Confederazione.
Art. 16
1 Allorché lordine interno di un Cantone è turbato, o quando il pericolo è minac-ciato
da un altro Cantone, il Governo del Cantone minacciato deve darne immediata
conoscenza al Consiglio federale, affinché questultimo entro i limiti degli attributi suoi
(art. 102 n. 3, 10 e 11) possa prendere le necessarie provvidenze o convocare lAs-semblea
federale. In casi urgenti il rispettivo Governo è autorizzato, dandone im-mediato
avviso al Consiglio federale, a richieder per aiuto altri Cantoni, e gli Stati di
ciò richiesti hanno dovere di prestarsi.
2 Quando il Governo del Cantone è fuori della possibilità di domandare aiuto, può, e
quando la sicurezza della Svizzera è minacciata, deve la competente Autorità fede-rale
intervenire di suo moto proprio.
3 Ne casi dintervento federale le Autorità della Confederazione vegliano a fine siano
adempiute le prescrizioni dellarticolo 5.
4 Le spese vanno a carico del Cantone richiedente o di quello che causò lintervento
federale, quando lAssemblea federale, a cagione di speciali circostanze, non decida
altrimenti.
Art. 17
Nei casi indicati dagli articoli 15 e 16, ogni Cantone ha dovere di lasciar libero pas-saggio
alle truppe. Queste hanno immediatamente da essere poste sotto comando fe-derale.
Art. 18
1 Ogni Svizzero è obbligato al servizio militare. La legge prevede un servizio civile
sostitutivo.1)
2 I militi che a causa del servizio militare federale perdono la vita o soggiacciono ad
unimperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé o per le famiglie loro, in ca-so
di bisogno, al soccorso della Confederazione.
3 I militi riceveranno gratuitamente il loro primo armamento, abbigliamento ed equi-paggiamento.
Larma rimane nelle mani del milite sotto le condizioni che saranno
determinate dalla legislazione federale.
4 La tassa desenzione dal servizio militare è riscossa dai Cantoni, per conto della
Confederazione, conformemente alle disposizioni della legislazione federale.2)
Art. 19
1 Larmata federale si compone:
a. dei corpi di truppa dei Cantoni;
1) Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992 (DCF del 13 ago. 1992 RU 1992
1578 e DF del 13 dic. 1991 FF 1991 IV 950, II 391 779, 1992 V 346).
2) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959
(DF del 20 giu. 1958 RU 1958 375; FF 1957 425, 1958 499).
b. di tutti gli Svizzeri che sebben non ascritti a questi corpi di truppa, sono però in
obbligo di servizio militare.
2 Il diritto di disporre dellarmata federale, compreso il materiale di guerra ad essa
pertinente per legge, compete alla Confederazione.
3 In tempi di pericolo la Confederazione ha il diritto esclusivo ed immediato di di-sporre
anche delle forze non incorporate nellarmata federale e di tutti gli altri mezzi
di guerra dei Cantoni.
4 I Cantoni dispongono delle forze militari del rispettivo territorio, in quanto questo
loro diritto non sia limitato dalle disposizioni della Costituzione o delle leggi fede-rali.
Art. 20
1 Le leggi concernenti lorganizzazione dellarmata emanano dalla Confederazione.
La loro esecuzione nei Cantoni ha luogo, entro i limiti descritti dalla legislazione fe-derale
e sotto la sorveglianza della Confederazione, per mezzo delle autorità canto-nali.
2 Listruzione militare nel suo insieme e così pure larmamento incombono alla Con-federazione.
3 La provvista dellabbigliamento e dellequipaggiamento e la cura di loro manuten-zione
appartiene ai Cantoni, ai quali però la Confederazione ne bonifica le spese
dietro una regola da stabilirsi dalla legislazione federale.
Art. 21
1 In quanto non vi si oppongano ragioni militari, i corpi di truppa devono essere
formati degli uomini del medesimo Cantone.
2 La composizione di questi corpi, le provvidenze per mantenerne leffettivo e la no-mina
e la promozione dei rispettivi ufficiali è di spettanza dei Cantoni, sotto osser-vanza
delle norme generali statuite dalla Confederazione.
Art. 22
1 Contro equo indennizzo la Confederazione ha il diritto di assumere in uso o rile-vare
in proprietà le piazze darme e gli edifizi colle loro dipendenze che si trovano
nei Cantoni e che hanno destinazione militare.
2 Le condizioni delle indennità vengono regolate dalla legislazione federale.
Art. 22 bis 1)
1 La legislazione su la protezione civile delle persone e dei beni dalle conseguenze
delle azioni belliche è di competenza della Confederazione.
2 Le leggi esecutive sono date consultati i Cantoni, i quali devono applicarle sotto
lalta vigilanza della Confederazione.
3 La legge stabilisce i sussidi della Confederazione alle spese di protezione civile.
1) Accettato nella votazione popolare del 24 mag. 1959 (DF del 2 ott. 1959 RU 1959 933;
FF 1958 365, 1959 593).
4 La Confederazione ha facoltà distituire, mediante una legge, il servizio obbliga-torio
per gli uomini.
5 Le donne possono prestare servizio volontario; lesecuzione di questa disposizione
è regolata per legge.
6 Pure dalla legge è stabilito il regime del soldo, dellassicurazione e dellindennità
per perdita di guadagno nel servizio di protezione civile.
7 Uguale atto regge limpiego degli organi di protezione civile in caso durgenza di
soccorsi.
Art. 22 ter 1)
1 La proprietà è garantita.
2 Entro i limiti delle loro competenze costituzionali e nellinteresse pubblico, la Con-federazione
e i Cantoni possono prevedere, in via legislativa, lespropriazione e re-strizioni
della proprietà.
3 In caso despropriazione, o di restrizione della proprietà equivalente a una espro-priazione,
è dovuta piena indennità.
Art. 22 quater 1)
1 La Confederazione stabilisce, in via legislativa, norme generali applicabili ai piani
dazzonamento che i Cantoni dovranno compilare per assicurare una funzionale uti-lizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio.
2 Essa stimola e coordina le iniziative dei Cantoni e collabora con essi.
3 Essa tiene conto, nelladempimento dei suoi compiti, delle esigenze della sistema-zione
nazionale, regionale e locale del territorio.
Art. 23
1 Nellinteresse della Confederazione o di una gran parte della medesima, ha essa il
diritto di erigere pubbliche opere a spese della Confederazione stessa, o aiutare
lerezione delle medesime.
2 A questo uopo è pure autorizzata a valersi del diritto di espropriazione mediante
pieno indennizzo. Le ulteriori disposizioni sono riservate alla legislazione federale.
3 LAssemblea federale può interdire lerezione di opere pubbliche, le quali sieno di
danno agli interessi militari della Confederazione.
Art. 23 bis 2)
1 La Confederazione tiene le scorte di grano necessarie ad assicurare lapprovigiona-mento
del paese. Essa può obbligare i mugnai a immagazzinare grano e a rilevare le
dette scorte per agevolarne il rinnovamento.
1) Accettato nella votazione popolare del 14 set. 1969 (DF dell'11 dic. 1969 RU 1969 1267;
FF 1967 II 125, 1969 II 479).
2) Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 1929 (DF del 20 giu. 1929 RU 45 279; FF
1928 187, 1929 199).
2 La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano panificabile e favo-risce
la selezione e lacquisto delle sementi indigene di pregio.1) Essa acquista il
grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda
possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano al
prezzo di costo della Confederazione.2) 3)
3 La Confederazione prende i provvedimenti necessari per sostenere lindustria na-zionale
dei mulini; parimente essa tutela glinteressi dei consumatori di pane e di fa-rina.
Essa invigila, nei limiti delle sue attribuzioni, il commercio e i prezzi così del
grano come della farina panificabile e del pane. La Confederazione prende i provve-dimenti
necessari per regolare limportazione della farina panificabile; essa può ri-servarsi
il diritto esclusivo dimportare questo prodotto. La Confederazione accorda
ai mugnai, in caso di bisogno, delle facilitazioni per ridurre le spese di trasporto
nellinterno del paese. Essa prende in favore delle regioni montane provvedimenti
atti a conseguire un conguaglio dei prezzi della farina.
4 ... 4)
Art. 24
1 La Confederazione ha il diritto di alta vigilanza sulla polizia delle opere idrauliche
e delle foreste.5)
2 Essa sussidierà la correzione e larginatura dei torrenti montani e limboschimento
dei siti di loro origine e stabilirà i provvedimenti necessari per la conservazione di
queste opere e dei boschi esistenti.
Art. 24 bis 6)
1 Per utilizzare razionalmente e proteggere le risorse idriche, come anche per stor-nare
gli influssi dannosi dellacqua, la Confederazione, tenuto conto dellintera eco-nomia
idrica, stabilisce in via legislativa principi consoni allinteresse generale su:
a. la conservazione e lo sfruttamento delle risorse idriche, segnatamente per lap-provvigionamento
in acqua potabile, come anche lalimentazione delle acque
sotterranee;
b. lutilizzazione delle acque per la produzione energetica e il raffreddamento;
1) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 ed in vigore dal 1° giu. 1986 (DCF del
24 lug. 1985 RU 1985 1024 e DF del 14 dic. 1984 FF 1984 III 1426 I 1013, 1985 II
641).
2) Frase accettata nella votazione popolare del 25 set. 1994 ed entrata in vigore il 1° lug. 1995
(DCF del 19 giu. 1995 - RU 1995 3183 - e DF del 18 mar. 1994 - FF 1994 II 214, 1993 IV
225, 1994 V 521).
3) Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980 (DCF del 21 gen. 1981 RU 1981 90
e DF del 20 giu. 1980 FF 1980 II 607, 1980 I 469, 1981 I 280).
4) Abrogato nella votazione popolare del 25 set. 1994 (DCF del 19 giu. 1995 - RU 1995 3183
- e DF del 18 mar. 1994 - FF 1994 II 214, 1993 IV 225, 1994 V 521).
5) Accettato nella votazione popolare dell'11 lug. 1897 (DF del 15 ott. 1897 RU 16 345).
6) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 (DF del 17 mar. 1976 RU 1976 711 e
DF del 20 giu. 1975 RU 1976 715; FF 1972 II 913, 1976 I 351).
c. la regolazione dei livelli e dei deflussi delle acque superficiali e sotterranee, le
derivazioni dacqua fuori del corso naturale, le irrigazioni e i drenaggi, come
anche altri interventi nel ciclo idrico.
2 Allo stesso scopo, la Confederazione emana disposizioni su:
a. la protezione delle acque superficiali e sotterranee dallinquinamento e la con-servazione
di adeguati deflussi minimi;
b. la polizia delle opere idrauliche, incluse le correzioni di corsi dacqua e la sicu-rezza
degli impianti di accumulazione;
c. gli interventi per influire sulle precipitazioni atmosferiche;
d. la rilevazione e lutilizzazione di dati idrologici;
e. il diritto della Confederazione di rivendicare lutilizzazione di risorse idriche
per le proprie aziende di trasporto e comunicazione, verso pagamento dei tributi
e adeguata compensazione degli inconvenienti.
3 Riservati i diritti privati, spetta ai Cantoni o ai titolari designati dalla legislazione
cantonale disporre delle risorse idriche e riscuotere tributi per lutilizzazione dellac-qua.
I Cantoni stabiliscono i tributi nei limiti della legislazione federale.
4 Se la concessione o lesercizio di diritti su risorse idriche concerne i rapporti inter-nazionali,
la Confederazione decide col concorso dei Cantoni interessati. Lo stesso
vale nei rapporti intercantonali se i Cantoni interessati non giungono a unintesa. Nei
rapporti internazionali, la Confederazione determina i tributi dopo aver udito i Can-toni
interessati.
5 Lesecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni sempre che la legge
non la riservi alla Confederazione.
6 Nellesercizio delle sue competenze, la Confederazione considera i bisogni e salva-guarda
le possibilità di sviluppo delle regioni, donde provengono le acque, e dei
Cantoni interessati.
Art. 24 ter 1)
La legislazione sulla navigazione è di competenza della Confederazione.
Art. 24 quater 2)
1 La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e
la distribuzione dellenergia elettrica.
2 Lenergia prodotta dalle forze idriche può essere erogata allestero soltanto con
lautorizzazione della Confederazione.
Art. 24 quinquies 3)
1 La legislazione concernente lenergia nucleare è di competenza della Confedera-zione.
1) Accettato nella votazione popolare del 4 mag. 1919 (DF del 27 giu. 1919 RU 35 680; FF
1918 I 115).
2) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 (DF del 17 mar. 1976 RU 1976 711 e
DF del 20 giu. 1975 RU 1976 715; FF 1972 II 913, 1976 I 351).
3) Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 1957 (DF del 20 dic. 1957 RU 1957 1065;
FF 1957 693 1241).
2 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dai pericoli delle radiazioni
ionizzanti.
Art. 24 sexies 1)
1 La protezione della natura e del paesaggio è di competenza cantonale.
2 La Confederazione, nelladempiere i propri compiti, deve rispettare le caratteristi-che
del paesaggio, laspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità natu-rali
e i monumenti culturali e deve conservarli intatti quando vi sia un interesse ge-nerale
preponderante.
3 La Confederazione può sussidiare gli sforzi intesi a proteggere la natura e il pae-saggio
e procedere, per contratto od espropriazione, ad acquistare o conservare ri-serve
naturali, luoghi storici e monumenti culturali dimportanza nazionale.
4 Essa ha la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora.
5 Le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e dimportanza nazionale sono
zone protette. Non vi si può costruire alcun impianto né mutare, in qualsiasi modo,
la configurazione del terreno. Sono eccettuate le istallazioni destinate a preservare il
fine protettivo e a mantenere lattuale utilizzazione agricola.2)
Disposizione transitoria:2) Gli impianti, le costruzioni e le modificazioni del terreno
contrari allo scopo della zona protetta e attuati dopo il 1° giugno 1983, in particolare
nella zona palustre di Rothenthurm, sul territorio dei Cantoni di Svitto e di Zugo,
devono essere demoliti e rimossi a spese di chi li ha attuati. Lo stato originario
devessere ripristinato.
Art. 24 septies 3)
1 La Confederazione emana disposizioni legislative per proteggere luomo e il suo
ambiente naturale dagli agenti dannosi o molesti. Essa, segnatamente, combatte lin-quinamento
atmosferico e il rumore.
2 Lesecuzione di tali disposizioni spetta ai Cantoni, salvo ove la legge lattribuisca
alla Confederazione.
Art. 24 octies 4)
1 Nellambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per
un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato e sicuro, economico e
compatibile con le esigenze della protezione dellambiente, nonché per un consumo
dellenergia parsimonioso e razionale.
1) Accettato nella votazione popolare del 27 mag. 1962 (DF del 22 giu. 1962 RU 1962 803;
FF 1961 649, 1962 941).
2) Accettato nella votazione popolare del 6 dic. 1987 (DF del 28 gen. 1988 RU 1988 352 e
DF del 20 mar. 1987 FF 1987 I 814, 1983 I 802, 1985 II 1261, 1988 I 457).
3) Accettato nella votazione popolare del 6 giu. 1971 (DF del 24 giu. 1971 RU 1971 905; FF
1970 I 561, 1971 I 1080).
4) Accettato nella votazione popolare del 23 set. 1990 (DF del 30 gen. 1991 RU 1991 246
e DF del 6 ott. 1989 FF 1989 III 802, 1988 I 281, 1991 I 263).
La Confederazione emana principi per:
a. lutilizzazione delle energie indigene e rinnovabili;
b. il consumo parsimonioso e razionale dellenergia.
3 La Confederazione:
a. emana prescrizioni sul consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi;
b. promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, segnatamente nel settore del ri-sparmio
di energia e delle energie rinnovabili.
4 La Confederazione tiene conto, nella sua politica energetica, degli sforzi compiuti
dai Cantoni e dai loro enti pubblici, nonché dalleconomia. Essa prende in conside-razione
le diversità delle singole regioni del Paese e la sopportabilità dal punto di
vista economico. I provvedimenti concernenti il consumo di energia negli edifici so-no
presi soprattutto dai Cantoni.
Art. 24 novies 1)
1 Luomo e il suo ambiente sono protetti contro gli abusi della tecnologia riprodut-tiva
e dellingegneria genetica.
2 La Confederazione emana prescrizioni sullimpiego del patrimonio germinale e ge-netico
umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la
famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti:
a. gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani so-no
inammissibili;
b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel pa-trimonio
genetico umano né fuso con questultimo;
c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non
vi sono altri modi per curare linfecondità o per ovviare al pericolo di trasmis-sione
di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nasci-turo
o a fini di ricerca. La fecondazione di oociti umani fuori del grembo della
donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge. Fuori del grembo
della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti
se ne possono trapiantare immediatamente;
d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono in-ammissibili;
e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti
da embrioni;
f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato
soltanto col consenso di costei o in base a una prescrizione legale;
g. laccesso di una persona ai dati concernenti la sua origine genetica è garantito.
3 La Confederazione emana prescrizioni sul trattamento del patrimonio germinale e
genetico di animali, piante e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della dignità
della creatura e dellintegrità delluomo, dellanimale e dellambiente e tutela la va-rietà
delle specie animale e vegetale.
1) Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992 (DCF del 13 ago. 1992 RU 1992
1580 e DF del 21 giu. 1991 RU 1992 1579 FF 1991 II 1229, 1987 II 1009, 1989 III
881, 1992 V 346.
Art. 25
La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative su lesercizio
della pesca e della caccia, nominatamente per la conservazione del grosso selvag-giume
nelle montagne, non meno che per la protezione degli uccelli utili allagricol-tura
ed alla selvicoltura.
Art. 25 bis 1)
1 La legislazione sulla protezione degli animali è di competenza della Confedera-zione.
2 La legislazione federale emana segnatamente prescrizioni su:
a. la custodia e la cura degli animali;
b. limpiego e il commercio di animali;
c. il trasporto di animali;
d. gli interventi e gli esperimenti su animali vivi;
e. la macellazione e altri modi di uccisione degli animali;
f. limportazione di animali e di prodotti animali.
3 Lesecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni, in quanto la legge non
la riservi alla Confederazione.
Art. 26
La legislazione sulla costruzione e lesercizio delle strade ferrate è di competenza
della Confederazione.
Art. 26 bis 2)
La legislazione su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e car-buranti
liquidi o gassosi è di competenza della Confederazione.
Art. 27
1 Oltre alla Scuola politecnica esistente, la Confederazione ha il diritto di creare una
Università ed altri stabilimenti superiori distruzione, o di sussidiare simili istituti.
2 I Cantoni provvedono per una istruzione primaria sufficiente, la quale deve stare
esclusivamente sotto la direzione del potere civile. La medesima è obbligatoria e
nelle scuole pubbliche gratuita.
3 Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli attinenti di tutte le con-fessioni
senza pregiudizio della loro libertà di credenza e di coscienza.
3bis Nella scuola dellobbligo, lanno scolastico comincia tra metà agosto e metà set-tembre.
3)
1) Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1973 (DF del 14 mar. 1974 RU 1974 721;
FF 1972 II 1219, 1974 I 287).
2) Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1961 (DF del 23 giu. 1961 RU 1961 498;
FF 1960 1133, 1961 430).
3) Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1985 (DCF del 28 ott. 1985 RU 1985 1648
4 La Confederazione avviserà alle misure necessarie contro i Cantoni che non sod-disfacessero
a questi obblighi.
Art. 27 bis 1)
Art. 27 ter 2)
1 La Confederazione ha la facoltà di emanare, mediante leggi o decreti di carattere
obbligatorio generale, disposizioni intese:
a. a promuovere la produzione cinematografica svizzera e le attività culturali
esercitate nel campo della cinematografia,
b. a disciplinare limportazione e la distribuzione delle pellicole cinematografiche,
come anche lapertura e la trasformazione di cinematografi; a tale scopo, la
Confederazione può stabilire deroghe al principio della libertà di commercio e
dindustria, quando fossero giustificate nellinteresse generale della cultura o
dello Stato.
2 Nellelaborazione delle leggi desecuzione, saranno consultati i Cantoni e le asso-ciazioni
culturali ed economiche interessate.
3 Qualora lapertura e la trasformazione di cinematografi fossero, nella legislazione
federale, assoggettate a permessi, questi saranno accordati dai Cantoni, secondo la
procedura da essi stabilita.
4 Nel rimanente, la legislazione sulla cinematografia e la sua applicazione sono di
competenza dei Cantoni.
Art. 27 quater 3)
1 La Confederazione può sussidiare le spese sostenute dai Cantoni nellassegnazione
di borse di studio e di altri finanziamenti per listruzione.
2 Inoltre, essa può, a complemento delle istituzioni cantonali, prendere o appoggiare
provvedimenti, intesi al promovimento dellistruzione per mezzo di borse o altri
aiuti finanziari.
3 In ogni caso, la sovranità cantonale in materia distruzione va rispettata.
4 Le disposizioni esecutive sono emanate in forma di legge federale o di decreto fe-derale
di obbligatorietà generale. I Cantoni sono previamente consultati.
Art. 27 quinquies 4)
1 La Confederazione ha facoltà demanare prescrizioni sulla ginnastica e lo sport dei
giovani. Essa può, per legge, rendere obbligatorio linsegnamento della ginnastica e
1) Abrogato nella votazione popolare del 10 mar. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (DCF del
22 mag. 1985 RU 1985 658 e DF del 5 ott. 1984; FF 1984 III 10, 1981 III 677, 1985 I
1361).
2) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 RU 1958 804; FF
1956 217, 1958 703).
3) Accettato nella votazione popolare dell'8 dic. 1963 (DF del 21 feb. 1964 RU 1964 93; FF
1962 1761, 1963 1988).
4) Accettato nella votazione popolare del 27 set. 1970 (DF del 17 dic. 1970 RU 1970 1653;
FF 1969 II 401, 1970 I 379 e II 1257).
dello sport nelle scuole. Lesecuzione nelle scuole delle prescrizioni federali spetta
ai Cantoni.
2 La Confederazione promuove la pratica della ginnastica e dello sport per gli adulti.
3 Essa mantiene una scuola federale di ginnastica e sport.
4 I Cantoni e gli organismi interessati devono essere consultati per la emanazione
delle leggi applicative.
Art. 27 sexies 1)
1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica. Le sue prestazioni possono es-sere
subordinate alla condizione che il coordinamento sia garantito.
2 Essa può istituire centri di ricerca e assumere, interamente o parzialmente, quelli
esistenti.
Art. 28
I dazi sono di spettanza della Confederazione. La quale ha il diritto di percepire
tasse daziarie dentrata e di sortita.
Art. 29
1 Nella percezione dei dazi si osserveranno le massime seguenti:
1. Tasse dentrata:
a. le materie necessarie per lindustria e per lagricoltura del Paese saranno
nella tariffa daziaria tassate il più basso possibile;
b. eguale riguardo si avrà pure per le cose necessarie alla vita;
c. gli oggetti di lusso saranno colpiti dalle tasse più elevate.
Quando non vi siano motivi impellenti in contrario, queste massime saranno
seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio collestero.
2. Le tasse di sortita saranno fissate in guisa la più moderata possibile.
3. La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire i rapporti
di frontiera e dei mercati.
2 Resta però sempre riservato alla Confederazione il diritto di adottare, in circo-stanze
straordinarie, eccezionali misure temporanee.
Art. 30
1 Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.
2 e 3 ... 2)
4 ...3)
1) Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 1973 (DF del 21 giu. 1973 RU 1973 1049;
FF 1972 I 389, 1973 I 960).
2) Abrogati nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 RU 1958 806, 1962
1888; FF 1957 1105, 1958 273 382 703).
3) Abrogato nella votazione popolare del 15 mag. 1927 (DF del 29 giu. 1927 RU 43 232; FF
1925 685, 1926 247).
Art. 31 1)
1 La libertà di commercio e dindustria è garantita su tutto il territorio della Confe-derazione,
con riserva delle disposizioni restrittive della Costituzione e della legisla-zione
che ne deriva.
2 Le disposizioni cantonali sullesercizio e sullimposizione fiscale del commercio e
dellindustria rimangono riservate; esse non possono tuttavia portare pregiudizio al
principio della libertà di commercio e dindustria, a meno che la Costituzione fede-rale
non disponga altrimenti. Sono pure riservate le regalìe cantonali.
Art. 31 bis 1)
1 Entro i limiti delle sue competenze costituzionali, la Confederazione prende le mi-sure
atte ad aumentare il benessere generale e a procurare la sicurezza economica
dei cittadini.
2 La Confederazione può, sempre salvaguardando gli interessi generali dellecono-mia
nazionale, emanare disposizioni sullesercizio del commercio e dellindustria e
prendere misure in favore di singoli rami delleconomia o di professioni. Essa deve,
con riserva del capoverso 3, rispettare il principio della libertà di commercio e
dindustria.
3 Quando linteresse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, dero-gando
ove occorra al principio della libertà di commercio e dindustria, di emanare
disposizioni:
a. per salvaguardare importanti rami delleconomia o professioni minacciati nella
loro esistenza e per sviluppare la capacità professionale delle persone che
esercitano unattività per conto proprio in questi rami o professioni;
b. ...2)
c. per proteggere regioni la cui economia è in pericolo;
d. per parare agli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti dai car-telli
e da organizzazioni analoghe;
e.3) per prendere misure precauzionali in materia di difesa nazionale economica e
per garantire lapprovvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di
grave penuria non rimediabile dalleconomia stessa.
4 Disposizioni in virtù delle lettere a e b possono essere emanate solo se i rami eco-nomici
e le professioni avranno prese da se stessi le misure interne che si possono
equamente pretendere da loro.
5 La legislazione federale emanata in virtù del capoverso 3 lettere a e b, deve salva-guardare
lo sviluppo dei gruppi economici che si fondano sul mutuo aiuto.
1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 RU 63 1047; FF
1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).
2) Abrogata nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 RU 1996 2503
2502 e DF del 21 dic. 1995 FF 1996 I 247, 1992 VI 263, 1996 III 851).
3) Accettato nella votazione popolare del 2 mar. 1980 (DCF del 23 apr. 1980 RU 1980 380
e DF del 22 giu. 1979 FF 1979 II 401, 1978 II 693, 1980 II 196).
Art. 31 ter 1)
1 I Cantoni hanno il diritto di subordinare, in via legislativa, la gestione di caffé e di
ristoranti a requisiti di capacità personale, e il numero degli esercenti dello stesso
genere al bisogno, se questo ramo delleconomia è minacciato nella sua esistenza da
una concorrenza eccessiva. Le disposizioni relative dovranno tenere adeguatamente
conto dellimportanza dei diversi generi di esercizio per il benessere pubblico.
2 Inoltre, la Confederazione può, entro i limiti delle sue competenze legislative, au-torizzare
i Cantoni ad emanare disposizioni in dominî che non richiedono un disci-plinamento
generale da parte della Confederazione e nei quali i Cantoni non sono
già competenti in virtù del proprio diritto.
Art. 31 quater 1)
1 La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni sulle banche.
2 Queste disposizioni devono tenere conto dei compiti e della situazione particolare
delle banche cantonali.
Art. 31 quinquies 2)
1 La Confederazione adotta misure per una equilibrata evoluzione congiunturale, se-gnatamente
per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. Essa collabora
con i Cantoni e con leconomia.
2 Nelladozione di misure nei settori monetario e creditizio, delle finanze pubbliche
e dei rapporti economici con lestero, la Confederazione può, se necessario,
derogare al principio della libertà di commercio e dindustria. Essa può obbligare le
imprese a costituire riserve di crisi fiscalmente privilegiate. Dopo la liberazione di
queste riserve, le imprese ne decidono liberamente limpiego nellambito degli scopi
stabiliti dalla legge.
3 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni allestiscono i propri bilanci di previsione
tenendo conto delle esigenze della situazione congiunturale. Per stabilizzare la
congiuntura, la Confederazione ha facoltà, a titolo temporaneo, di riscuotere sup-plementi
o concedere ribassi sulle imposte e sulle tasse federali. I fondi così assorbiti
devono essere sterilizzati fintanto che la situazione congiunturale lo esiga. Le
imposte e tasse federali dirette saranno poi individualmente rimborsate e quelle indi-rette
devolute allassegnazione di ribassi o a procurare occasioni di lavoro.
4 La Confederazione tien conto delle disparità nello sviluppo economico delle di-verse
regioni del Paese.
5 La Confederazione procede alle indagini richieste dalla politica congiunturale.
1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 RU 63 1047; FF
1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).
2) Accettato nella votazione popolare del 26 feb. 1978 (DF del 21 apr. 1978 RU 1978 485
e DF del 7 ott. 1977 RU 1978 484; FF 1976 III 701, 1978 I 1045 1100).
Art. 31 sexies 1)
1 La Confederazione prende provvedimenti per proteggere i consumatori salvaguar-dando
gli interessi delleconomia nazionale e rispettando il principio della libertà di
commercio e dindustria.
2 Nellambito della legislazione federale sulla concorrenza sleale, alle organizzazioni
dei consumatori spettano gli stessi diritti di quelli accordati alle associazioni pro-fessionali
ed economiche.
3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria
semplice e rapida per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e
fornitori fino a un valore litigioso stabilito dal Consiglio federale.
Art. 31 septies 2)
Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, la Confederazione emana disposi-zioni
sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi of-ferti
da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente da cartelli e
organizzazioni analoghe, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prez-zi
possono essere ridotti.
Art. 31 octies3)
1 La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologi-camente
sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:
a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;
b. salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale;
c. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.
2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono esigere dal settore agri-colo
e derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, la
Confederazione promuove le aziende agricole che coltivano il suolo.
3 La Confederazione adotta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere
i suoi compiti multifunzionali. Le sue competenze e i suoi compiti sono segnata-mente
i seguenti:
a. completa il reddito agricolo con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo
equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze
ecologiche sono rispettate;
1) Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 1981 (DCF del 17 ago. 1981 RU 1981
1244 e DF del 10 ott. 1980 FF 1980 III 622 1481, 1979 II 57 669, 1981 II 1195).
2) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1982 (DCF del 1° mar. 1983 RU 1983 240
e DF del 19 mar. 1982 FF 1982 I 790, 1981 III 327, 1983 I 815). L'iniziativa popolare
chiede che la disposizione sulla sorveglianza dei prezzi venga introdotta nella Costituzione
come art. 31 sexies . Premesso che il popolo e i Cantoni hanno già completato la Costituzione,
con la votazione del 14 giu. 1981, con un articolo 31 sexies sulla protezione dei consumatori,
non abrogato dall'iniziativa popolare, la disposizione sulla sorveglianza dei prezzi è, quindi,
inserita nella presente Costituzione quale articolo 31 septies .
3) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 RU 1996 2503
2502 DF del 21 dic. 1995 FF 1996 I 247,1992 VI 263, 1996 III 851).
b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di gestione
del suolo particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e
della vita animale;
c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione di provenienza e di qualità,
come pure metodi di produzione e procedimenti di trasformazione delle derrate
alimentari;
d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione abusiva di fertiliz-zanti,
prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
e. può promuovere la ricerca, la divulgazione e la formazione agricole e versare
contributi d'investimento;
f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.
4 Impiega per tali scopi crediti a destinazione vincolata del settore agricolo e risorse
generali della Confederazione.
Art. 32 1)
1 Le disposizioni previste negli articoli 31 bis , 31 ter capoverso 2, 31 quater e 31 quinquies e
31 octies capoversi 2 e 3 non potranno essere emanate che in forma di leggi o di de-creti
per i quali può essere domandata la votazione popolare.2) Per i casi urgenti, in
periodo di perturbazioni economiche, rimane riservato larticolo 89 capoverso 3 3) .
2 I Cantoni devono essere consultati per lelaborazione delle leggi desecuzione. Di
regola essi devono essere incaricati di eseguire le disposizioni federali.
3 Le organizzazioni economiche interessate devono essere consultate per lelabora-zione
delle leggi desecuzione e possono essere chiamate a cooperare allapplica-zione
delle norme esecutive.
Art. 32 bis 4)
1 La Confederazione ha la facoltà di emanare, per via legislativa, delle disposizioni
su la fabbricazione, limportazione, la rettificazione, la vendita e limposizione fi-scale
di bevande distillate.
2 La legislazione sarà intesa a diminuire il consumo e quindi limportazione e la pro-duzione
dellacquavite. Essa promuoverà la produzione della frutta da tavola e
lutilizzazione delle materie distillabili indigene in forma di sostanze alimentari e
foraggiere. ...5)
3 La produzione industriale di bevande distillate è data in concessione a società co-operative
ed altre imprese private. Le concessioni devono permettere di utilizzare i
cascami della frutticoltura, della viticoltura, della produzione delle barbabietole da
1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 RU 63 1047; FF
1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).
2) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 RU 1996 2503
2502 DF del 21 dic. 1995 FF 1996 I 247,1992 VI 263, 1996 III 851).
3) Ora: l'art. 89bis, conformemente al DF del 28 ott. 1949 (RU 1949 II 1544).
4) Accettato nella votazione popolare del 6 apr. 1930 (DF del 25 giu. 1930 RU 46 415; FF
1926 53, 1930 I 415).
5) Per. abrogato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 RU 1996
1490 e DF del 24 mar. 1995 FF 1995 II 262, I 65, 1996 II 937).
zucchero, nonché leccedenza delle raccolte di frutta e patate per quanto queste ma-terie
prime non possano essere usate più adeguatamente in altro modo.
4 La produzione non industriale delle acqueviti di frutta, di cascami di frutta, di
sidro, di vino, di vinacce duva, di feccia di vino, di radici di genziana e di ma-terie
analoghe è permessa nelle distillerie domestiche già esistenti o in distille-rie
ambulanti, sempreché le materie della distillazione provengano esclusiva-mente
dalla raccolta indigena del produttore o siano cresciute allo stato selva-tico
nel Paese. Lacquavite così ottenuta è esente da imposta per quanto occorra
alleconomia domestica e allazienda agricola del produttore. Le distillerie
domestiche, ancora esistenti dopo quindici anni a contare dallaccettazione del
presente articolo, dovranno ottenere una concessione per continuare lesercizio;
essa sarà loro data senza spese alle condizioni da stabilirsi dalla legge.
5 Le specialità ottenute con la distillazione della frutta a nocciolo, del vino, delle vi-nacce
duva, della feccia di vino, delle radici di genziana e di materie analoghe sono
soggette al pagamento di unimposta. Al produttore deve tuttavia rimanere un equo
guadagno per le materie di provenienza indigena adoperate.
6 Ad eccezione della quantità esente da imposta occorrente al produttore e delle
specialità, la Confederazione può acquistare a prezzi adeguati l'acquavite prodotta in
Svizzera.1)
7 Sono esenti da imposta i prodotti esportati o trasportati in transito o denatu-rati.
8 I proventi dellimposta sullo spaccio e sul commercio al minuto nel territorio can-tonale
spettano ai Cantoni. Le patenti per il commercio al minuto intercantonale e
internazionale vengono rilasciate dalla Confederazione; i proventi sono ripartiti fra i
Cantoni in ragione della loro popolazione residente.
9 Il 10 per cento del prodotto netto che la Confederazione trae dallimposizione fi-scale
delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. Questi lo impiegano nella lotta
contro lalcolismo, labuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipen-denza
e labuso di medicamenti, nelle loro cause e nei loro effetti. Tale somma è ri-partita
fra i Cantoni in ragione della popolazione residente. La quota spettante alla
Confederazione è impiegata per lassicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.2)
Art. 32 ter 3)
1 La fabbricazione, limportazione, il trasporto, la vendita e la detenzione per la
vendita del liquore conosciuto sotto il nome di assenzio, sono vietati in tutto il terri-torio
della Confederazione. Questo divieto si estende a tutte le bevande che, sotto
una denominazione qualunque, costituiscono unimitazione dellassenzio. Restano
salvi il trasporto in transito e luso dellassenzio a scopi farmaceutici.
2 Il predetto divieto entrerà in vigore due anni dopo la sua accettazione. La legisla-zione
federale prenderà le disposizioni rese necessarie dal divieto.
1) Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 RU 1996
1490 e DF del 24 mar. 1995 FF 1995 II 262, I 65, 1996 II 937).
2) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 (DCF del 24 lug. 1985 RU 1985 1025
e DF del 5 ott. 1984 FF 1984 III 14, 1981 III 677, 1985 II 641).
3 La Confederazione ha il diritto di decretare in via legislativa lo stesso divieto per
tutte le altre bevande contenenti assenzio che costituiscano un pericolo pubblico.
Art. 32 quater 1)
1 I Cantoni hanno il diritto di sottoporre, per via legislativa, lesercizio del mestiere
di oste e il commercio al minuto delle bevande spiritose a quelle restrizioni che sono
richieste dal bene pubblico. E considerato come commercio al minuto delle bevande
spiritose non distillate quello in quantità inferiore a due litri.
2 Il commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità da due a dieci litri
può, per via legislativa, essere sottoposto dai Cantoni, nei limiti dellarticolo 31 ca-poverso
2 2) , a una licenza, al pagamento di una modica tassa e alla vigilanza
dellautorità.
3 La vendita delle bevande spiritose non distillate non può essere gravata dai Cantoni
da imposte speciali che non siano le tasse delle patenti.
4 Le persone giuridiche non possono essere trattate dai Cantoni più sfavorevolmente
delle persone fisiche. I produttori di vino e di sidro possono vendere i loro prodotti
in quantità di due e più litri senza licenza e senza tassa.
5 La Confederazione ha il diritto di emanare, per via legislativa, disposizioni sul
commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità di due o più litri. Queste
disposizioni non devono essere contrarie al principio della libertà di commercio e
dindustria.
6 Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di
vendita girovaga.
Art. 33
1 Resta in facoltà dei Cantoni il subordinare lesercizio delle professioni liberali ad
una prova di capacità.
2 Al mezzo della legislazione federale sarà provveduto onde possano ottenersi cer-tificati
di capacità tali da essere validi in tutta la Confederazione.
Art. 34
1 La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su limpiego dei
fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime.
Essa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai
contro lesercizio di industrie malsane e pericolose.
2 Le operazioni delle agenzie di emigrazione e delle imprese private nel ramo delle
assicurazioni sono sottoposte alla sorveglianza e alla legislazione della Confedera-zione.
1) Accettato nella votazione popolare del 6 apr. 1930 (DF del 25 giu. 1930 RU 46 415; FF
1926 53, 1930 I 415).
2) Nuovo riferimento accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947
RU 63 1047; FF 1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).
Art. 34 bis 1)
1 La Confederazione introdurrà per legge lassicurazione contro glinfortuni del la-voro
e le malattie, tenendo conto delle casse di soccorso esistenti.
2 Essa può dichiarare questassicurazione obbligatoria per tutti o per certe classi di
cittadini soltanto.
Art. 34 ter 2)
1 La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni:
a. sulla protezione dei lavoratori;
b. sui rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, segnatamente sul disciplinamento
comune delle questioni che interessano lazienda e la professione;
c. sul conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di la-voro
o ad altri accordi, tra associazioni di datori di lavoro e lavoratori, per fa-vorire
la pace del lavoro;
d. su una compensazione adeguata del salario o del guadagno perduto in conse-guenza
del servizio militare;
e. sul servizio di collocamento;
f. ...3)
g. sulla formazione professionale nellindustria, nellartigianato, nel commercio,
nellagricoltura e nei servizi delleconomia domestica.
2 Il carattere obbligatorio generale previsto nella lettera c può essere conferito solo
per i rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, e solo se i contratti o gli ac-cordi
tengono debito conto delle diversità regionali, degli interessi legittimi delle
minoranze e rispettano leguaglianza innanzi alla legge e la libertà dassociazione.
3 ...3)
4 Le disposizioni dellarticolo 32 sono applicabili per analogia.
Art 34 quater 4)
1 La Confederazione prende i provvedimenti necessari per realizzare una sufficiente
previdenza per la vecchiaia, i superstiti e linvalidità. Essa è composta di unassicu-razione
federale, della previdenza professionale e della previdenza individuale.
2 La Confederazione istituisce, in via legislativa, unassicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e linvalidità, obbligatoria per tutta la popolazione. Questa assicurazione
eroga prestazioni in denaro ed in natura. Le rendite devono compensare adeguatamente il
fabbisogno vitale. La rendita massima non deve superare il doppio della rendita minima.
Le rendite devono essere adattate almeno allevoluzione dei prezzi. I Cantoni cooperano
1) Accettato nella votazione popolare del 26 ott. 1890 (Ris. fed. del 17 dic. 1890 RU 11
737).
2) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 RU 63 1047; FF
1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).
3) Abrogata(o) nella votazione popolare del 13 giu. 1976 (DF del 4 ott. 1976 RU 1976 2001
e DF dell'11 mar. 1976 RU 1976 2003; FF 1975 II 1521, 1976 II 1538).
4) Accettato nella votazione popolare del 3 dic. 1972 (DF del 20 mar. 1973 RU 1973 429;
FF 1971 II 1205, 1973 I 69).
allattuazione dellassicurazione; possono essere chiamate a cooperare associazioni pro-fessionali
e altre organizzazioni private o pubbliche. Lassicurazione è finanziata:
a. con i contributi degli assicurati; trattandosi di salariati, la metà dei contributi è a
carico del datore di lavoro;
b. con un contributo della Confederazione non eccedente la metà delle uscite e
coperto, in primo luogo, dai proventi netti dellimposta e dei dazi doganali sul
tabacco, e dallimposizione fiscale sulle bevande distillate, secondo il disposto
dellarticolo 32 bis capoverso 9;
c. qualora la legge desecuzione lo preveda, con un contributo cantonale che ridu-ce
corrispondentemente quello federale.
3 La Confederazione prende, in via legislativa, le seguenti misure in materia di pre-videnza
professionale, allo scopo di permettere alle persone anziane, ai superstiti e
agli invalidi di mantenere in modo adeguato il loro precedente tenore di vita, e tenu-to
conto delle prestazioni dellassicurazione federale:
a. obbliga i datori di lavoro ad assicurare il personale presso unistituzione di pre-videnza
aziendale, amministrativa o di associazione, o presso una istituzione
analoga, e ad assumersi almeno la metà dei contributi;
b. fissa le esigenze minime cui queste istituzioni di previdenza devono soddisfare;
per risolvere certi problemi speciali, possono essere previsti provvedimenti a
livello nazionale;
c. cura affinché ogni datore di lavoro abbia la possibilità di assicurare il proprio
personale presso unistituzione di previdenza; può istituire una cassa federale;
d. vigila affinché le persone che svolgono unattività lucrativa indipendente abbiano la
possibilità di assicurarsi facoltativamente presso unistituzione di previdenza
professionale, a condizioni equivalenti a quelle offerte ai lavoratori dipendenti.
Lassicurazione può, in generale o per la copertura di rischi particolari, essere
resa obbligatoria per alcune categorie di persone che svolgono unattività lu-crativa
indipendente.
4 La Confederazione cura affinché lassicurazione federale e la previdenza profes-sionale
si possano sviluppare, a lunga scadenza, conformemente al loro scopo.
5 I Cantoni possono essere obbligati a concedere esenzioni fiscali alle istituzioni
dellassicurazione federale o della previdenza professionale, come pure sgravi fiscali
agli assicurati e ai loro datori di lavoro, per quanto concerne i contributi o i diritti di
aspettativa.
6 La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza indi-viduale,
segnatamente con provvedimenti di politica fiscale e di politica in materia
di proprietà.
7 La Confederazione promuove lintegrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi in-trapresi
in favore delle persone anziane, dei superstiti e degli invalidi. Essa può
usare a tale scopo i mezzi finanziari dellassicurazione federale.
Art. 34 quinquies 1)
1 La Confederazione tiene conto, nellesercizio dei poteri che le sono conferiti e nei
limiti della Costituzione, dei bisogni della famiglia.
2 La Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione
per le famiglie. Essa può dichiarare obbligatoria, per tutta la popolazione o per taluni
gruppi di essa, laffiliazione a queste casse. Essa tiene conto delle casse esistenti,
appoggia gli sforzi dei Cantoni per la fondazione di nuove casse e può istituire una
cassa nazionale di compensazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finan-ziarie
da unequa partecipazione dei Cantoni.
3 ...2)
4 La Confederazione istituirà, per via legislativa, lassicurazione per la maternità. Es-sa
potrà dichiarare obbligatoria, in generale o per taluni gruppi della popolazione,
laffiliazione a questa assicurazione e obbligare al versamento di contributi anche
persone che non possono fruire delle prestazioni dellassicurazione. Essa può far di-pendere
le sue prestazioni finanziarie da unequa partecipazione dei Cantoni.
5 Le legge emanate in virtù del presente articolo saranno attuate con il concorso dei
Cantoni; si potrà ricorrere alla collaborazione di associazioni di diritto pubblico e
privato.
Art. 34 sexies 3)
1 La Confederazione adotta le misure intese a promuovere, segnatamente con la ri-duzione
dei costi, la costruzione di alloggi e lacquisto in proprietà dappartamenti o
case. La legislazione federale determinerà le condizioni alle quali sarà subordinata la
concessione dellaiuto della Confederazione.
2 La Confederazione ha in particolare la facoltà:
a. dagevolare il conseguimento e lurbanizzazione di aree destinate alla costru-zione
di alloggi;
b. di appoggiare le iniziative in materia abitazionale ed ambientale a favore delle
famiglie, delle persone con reddito modesto, nonché degli anziani, degli inva-lidi
e delle persone bisognose di cure;
c. di promuovere la ricerca nel settore edilizio e in quello del mercato degli al-loggi,
come anche la razionalizzazione della costruzione;
d. di provvedere a che sia garantito il finanziamento necessario per la costruzione
di alloggi.
3 La Confederazione può emanare le disposizioni legali indispensabili per lurbaniz-zazione
delle aree destinate alla costruzione di alloggi e per la razionalizzazione
edilizia.
4 I Cantoni sono chiamati a partecipare allesecuzione, ove queste misure, per la loro
natura, non cadono esclusivamente nella competenza federale.
1) Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 1945 (DF del 5 apr. 1946 RU 62 458; FF
1945 9).
2) Abrogato nella votazione popolare del 5 mar. 1972 (DF del 29 giu.1972 RU 1972 1681;
FF 1971 I 1335, 1972 I 1034).
3) Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1972 (DF del 29 giu. 1972 RU 1972 1681;
FF 1971 I 1335, 1972 I 1034).
5 I Cantoni e le organizzazioni interessate devono essere consultati prima che siano
emanate le leggi desecuzione.
Art. 34 septies 1)
1 La Confederazione ha il diritto di emanare prescrizioni contro gli abusi in materia
di locazione. Essa disciplina la protezione dei locatari da pigioni abusive e da altre
pretese abusive del locatore, limpugnabilità delle disdette abusive e la protrazione
temporanea dei rapporti di locazione.
2 La Confederazione può, allo scopo di favorire soluzioni concordate ed impedire
abusi in materia di pigioni e di alloggio, emanare disposizioni concernenti il conferi-mento
del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione e ad altre
misure adottate convenzionalmente dalle associazioni dei locatari e dei locatori o
dalle organizzazioni che tutelano interessi similari. Larticolo 34 ter capoverso 2 si
applica per analogia.2)
Art. 34 novies 2)
1 La Confederazione disciplina in via legislativa lassicurazione contro la disoccu-pazione.
Essa può emanare disposizioni sullaiuto ai disoccupati.
2 Lassicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
La legge determina le deroghe. La Confederazione provvede affinché le persone che
svolgono unattività lucrativa indipendente abbiano la possibilità di assicurarsi a de-terminate
condizioni.
3 Lassicurazione contro la disoccupazione garantisce unadeguata compensazione
del guadagno e promuove con prestazioni finanziarie provvedimenti atti a prevenire
e combattere la disoccupazione.
4 Lassicurazione contro la disoccupazione è finanziata con contributi degli assicu-rati;
se questi sono lavoratori dipendenti, la metà dei contributi è a carico dei rispet-tivi
datori di lavoro. La legge delimita il reddito lavorativo soggetto a contribuzione,
come anche laliquota di contribuzione. In circostanze straordinarie, Confederazione
e Cantoni concedono prestazioni finanziarie.
5 I Cantoni e le organizzazioni delleconomia cooperano allemanazione ed allese-cuzione
delle disposizioni legali.
1) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1986 (DCF del 20 gen. 1987 RU 1987 282
DF del 21 mar. 1986 art. 2 cpv. 2; FF 1986 I 735, 1985 I 1201, 1987 I 1107). Il cpv. 2
riprende senza cambiamenti l'attuale cpv. 1 dell'art. 34 septies .
2) Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 1976 (DF del 4 ott. 1976 RU 1976 2001 e
DF dell'11 mar. 1976 RU 1976 2003; FF 1975 II 1521, 1976 II 1538). Attualmente non
esiste l'art. 34 octies .
Art. 35 1)
1 È vietato istituire ed esercitare case di giuoco.
2 I Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pub-blico,
i giuochi di svago che si solevano fare nei "Kursaal" prima della primavera
del 1925, purché lesercizio di questi giuochi, a giudizio dellautorità che accorda il
permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere lindustria dei forestieri e
sia attuato da unimpresa di "Kursaal" adatta a questo scopo. I Cantoni possono vie-tare
anche i giuochi di questo genere.
3 Il Consiglio federale emanerà unordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico
bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi.
4 Ogni permesso cantonale dovrà essere approvato dal Consiglio federale.
5 Un quarto delle entrate lorde dellesercizio dei giuochi sarà versato alla Confede-razione
che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi e
ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni.
6 La Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.
Art. 36
1 Le poste e i telegrafi in tutta lestensione della Confederazione sono del dominio
federale.
2 Il prodotto della amministrazione delle poste e dei telegrafi è devoluto alla cassa
federale.
3 Le tariffe su tutto il territorio della Confederazione sono stabilite su basi eguali e
ad un tempo, quanto più è possibile, moderate.
4 È garantita linviolabilità del segreto nelle poste e nei telegrafi.
Art. 36 bis 2)
1 La Confederazione assicura, in via legislativa, lo stabilimento e luso di una rete di
strade nazionali. Possono essere dichiarate tali le strade di collegamento di maggiore
importanza e dinteresse generale per la Svizzera.
2 I Cantoni costruiscono e mantengono le strade nazionali conformemente alle dis-posizioni
stabilite dalla Confederazione e sotto lalta vigilanza della medesima. Il
compito spettante a un Cantone può essere assunto dalla Confederazione, se esso ne
fa domanda oppure se è necessario nellinteresse dellopera.
3 Il terreno economicamente utilizzabile devessere, per quanto sia possibile, rispar-miato.
Il detrimento arrecato alluso o al governo dei terreni per effetto della costru-zione
di strade, devessere compensato mediante misure appropriate le quali sono a
carico dellopera stradale.
1) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1958 (DF del 29 mar. 1959 RU 1959 234;
FF 1958 225, 1959 37).
2) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 RU 1958 806, 1962
1888; FF 1957 1105; 1958 273 382 703).
4 Le spese di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali sono ri-partite
tra la Confederazione e i Cantoni, tenuto conto dellonere che quelle cagio-nano
al Cantone, dellinteresse e della capacità finanziaria del medesimo.1)
5 ...2)
6 Riservate le competenze spettanti alla Confederazione, le strade nazionali sono
poste sotto la sovranità dei Cantoni.
Art. 36 ter 1)
1 La Confederazione assegna al traffico stradale la metà del prodotto netto
dell'imposta sugli oli minerali utilizzati come carburanti e l'intero provento di una
soprattassa, utilizzandoli:3)
a. come partecipazione alle spese per le strade nazionali;
b. come contributi alle spese per la costruzione delle strade principali appartenenti
a una rete da designare dal Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni e
soddisfacenti a requisiti tecnici determinati;
c.3) come contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello, per
promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli stradali accompagnati,
nonché per altri provvedimenti intesi a separare i modi di traffico;
d. come contributi per provvedimenti protettivi dellambiente e del paesaggio, resi
necessari dal traffico stradale motorizzato, e per opere di protezione contro le
forze della natura lungo le strade aperte ai veicoli a motore;
e. come contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la
perequazione finanziaria nel settore stradale;
f. come contributi ai Cantoni aventi strade alpine che servono al traffico interna-zionale,
e ai Cantoni privi di strade nazionali.
2 La Confederazione riscuote la soprattassa nella misura in cui il prodotto della
quota assegnata dell'imposta sugli oli minerali non risulti sufficiente a garantire la
realizzazione dei compiti di cui al capoverso 1. 4)
Art. 36 quater5)
1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata tanto
alle prestazioni quanto al consumo dei veicoli. La tassa può essere riscossa unica-mente
se il traffico pesante causa alla collettività costi che non siano già coperti da
altre prestazioni o tasse.
1) Accettato nella votazione popolare del 27 feb. 1983, in vigore dal 1° mag. 1983 (DCF del
27 apr. 1983 RU 1983 445 e DF dell'8 ott. 1982 RU 1983 444; FF 1982 III 105 I
1269, 1983 II 282).
2) Abrogato nella votazione popolare del 27 feb. 1983 (DCF del 27 apr. 1983 RU 1983 445
e DF dell'8 ott. 1982 RU 1983 444; FF 1982 III 105 I 1269, 1983 II 282).
3) Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 RU 1996
1491 e DF del 24 mar. 1995 FF 1995 II 263, I 65, 1996 II 937).
4) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993 (DCF del 27 gen. 1994 RU 1994 268
e DF del 18 giu. 1993 RU 1994 267; FF 1993 II 794, 1992 I 672, 1994 I 422).
5) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 RU 1994 1096
2 Il prodotto netto della tassa non deve superare l'importo dei costi non coperti. Tale
prodotto è destinato alla copertura di costi ricollegabili al traffico stradale.
3 I Cantoni beneficiano di una parte del prodotto netto. Per il calcolo delle quote
cantonali si deve tener conto delle ripercussioni particolari della tassa nelle regioni
di montagna e periferiche.
Art. 36 quinquies1)
1 La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di
seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e su rimorchi
immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 ton-nellate.
Per quanto i costi derivanti dal traffico stradale lo giustifichino, le aliquote
possono essere adeguate mediante decreto federale di obbligatorietà generale sotto-posto
a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione mediante ordinanza. Può esentare dalla
tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli
spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i vei-coli
immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di
contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e
sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.
3 Il prodotto netto della presente tassa è utilizzato nello stesso modo come il prodotto
della soprattassa giusta l'articolo 36 ter .
4 In via legislativa la tassa può essere sospesa integralmente o parzialmente. Essa
può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla
tassa sul traffico pesante.
5 Il presente articolo entra il vigore il 1° gennaio 1995.
Art. 36 sexies2)
1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traf-fico
di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito ad una misura inof-fensiva
per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.
2 Il traffico di transito delle merci attraverso le Alpi da confine a confine avviene per
ferrovia. Il Consiglio federale disciplina per ordinanza le misure necessarie. Sono
ammesse eccezioni soltanto se indispensabili. Esse saranno precisate dalla legge.
1) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 RU 1994 1098
e DF del 18 giu. 1993 RU 1994 1097; FF 1993 II 804, 1992 II 613, 1994 II 630).
2) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 RU 1994 1102
e del DF del 18 giu. 1993 RU 1994 1101; FF 1993 II 800, 1990 II 959, 1992 II 741,
1994 II 630). L'iniziativa popolare chiedeva che la costituzione fosse completata da un
art.36 quater . Poichè Popolo e Cantoni hanno completato la costituzione, nella stessa
votazione del 20 feb. 1994, con un art. 36 quater concernente l'introduzione di una tassa sul
traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo (RU 1994 1096) e con un art.
36 quinquies concernente la proroga della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (RU
1994 1097), i quali non sono stati abrogati dall'iniziativa popolare, la disp. sulla protezione
della regione alpina dal traffico di transito sarà inserita nella costituzione come art. 36 sexies .
3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata.
Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di
transito.
Art. 37 1)
1 La Confederazione esercita lalta vigilanza su le strade e i ponti alla cui conserva-zione
ha interesse.
2 Non devono essere riscosse tasse per luso delle strade aperte al traffico pubblico,
nei limiti dello scopo cui queste sono destinate. In casi speciali, lAssemblea federa-le
può accordare deroghe.
Art. 37 bis 2)
1 La Confederazione ha facoltà di stabilire disposizioni sugli automobili e i veloci-pedi.
2 Resta garantito ai Cantoni il diritto di limitare o di vietare la circolazione degli au-tomobili
e dei velocipedi. Tuttavia la Confederazione può dichiarare aperte intiera-mente
o in misura limitata certe strade necessarie al grande transito. Resta riservato
luso delle strade per il servizio della Confederazione.
Art. 37 ter 2)
La legislazione sulla navigazione aerea è di competenza della Confederazione.
Art. 37 quater 3)
1 La Confederazione determina i principî applicabili alle reti di sentieri e viottoli.
2 La sistemazione e la manutenzione delle reti di sentieri e viottoli incombono ai
Cantoni. La Confederazione può sostenere e coordinare questa attività.
3 Nelladempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle reti di sen-tieri
e viottoli e sostituisce le vie chessa sopprime.
4 Confederazione e Cantoni collaborano con le organizzazioni private.
Art. 38
1 Alla Confederazione spetta lesercizio di tutti i diritti compresi nella regalìa delle
monete.
2 La coniazione delle monete è di esclusivo diritto della Confederazione.
3 Essa fissa il sistema monetario ed emana, occorrendo, disposizioni per la tariffa di
monete estere.
1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 RU 1958 806, 1962
1888; FF 1957 1105, 1958 273 382 703).
2) Accettato nella votazione popolare del 22 mag. 1921 (DF del 21 ott. 1921 RU 37 828; FF
1918 I 175, 1921 749).
3) Accettato nella votazione popolare del 18 feb. 1979 (DCF del 9 mag. 1979 RU 1979 678
Art. 39 1)
1 Il diritto demissione di biglietti di banca e di ogni altra moneta fiduciaria appar-tiene
esclusivamente alla Confederazione.
2 La Confederazione può esercitare il diritto esclusivo demissione di biglietti di
banca mediante una banca di Stato posta sotto unamministrazione speciale, o com-metterne
lesercizio, sotto riserva del diritto di riscatto, ad una banca centrale per
azioni, amministrata col concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione.2)
3 Compito principale della banca investita del monopolio dei biglietti è quello di re-golare
la circolazione del denaro nel paese, di facilitare le operazioni di pagamento e
di svolgere, nei limiti della legislazione federale, una politica di credito e una poli-tica
monetaria utili agli interessi generali della Svizzera.2)
4 Il guadagno netto che la banca farà, oltre un equo interesse o dividendo da corri-spondersi
al capitale di dotazione o al capitale azioni, ed oltre ai necessari assegni al
fondo di riserva, andrà almeno per due terzi a favore dei Cantoni.
5 La banca e le sue succursali non sono soggette ad imposta alcuna nei Cantoni.
6 La Confederazione non potrà né sospendere lobbligo di rimborsare i biglietti di
banca o qualsiasi altra moneta fiduciaria, né decretarne il corso legale, fuorché in
tempi di guerra o di perturbamenti della situazione monetaria.2)
7 I biglietti di banca emessi devono essere coperti con oro e averi a breve termine.2)
8 La legislazione federale emana le disposizioni relative allesecuzione di questarticolo.2)
Art. 40
1 Il sistema dei pesi e delle misure è stabilito dalla Confederazione.
2 Lesecuzione delle leggi a ciò relative ha luogo per opera dei Cantoni sotto la sor-veglianza
della Confederazione.
Art. 40 bis3)
La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi in materia di armi, accessori
di armi e munizioni.
Art. 41 4)
1 La fabbricazione e la vendita della polvere da guerra spettano esclusivamente alla
Confederazione.
2 La fabbricazione, lacquisto, il commercio e la distribuzione di armi, di munizioni,
di esplosivi, di altro materiale bellico e di loro parti staccate sono soggetti ad unau-torizzazione
della Confederazione. Siffatta autorizzazione non sarà concessa che alle
persone e alle imprese le quali presentano le necessarie garanzie dal punto di vista
1) Accettato nella votazione popolare del 18 ott. 1891 (DF del 23 dic. 1891 RU 12 443).
2) Accettato nella votazione popolare del 15 apr. 1951 (DF del 21 giu. 1951 RU 1951 619;
FF 1950 279, 1951 601).
3) Accettato nella votazione popolare del 26 set. 1993 (DCF del 25 nov. 1993 - RU 1993 3040
- e DF del 19 mar. 1993; FF 1993 I 919, IV 203).
4) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1938 (DF del 29 apr. 1938 RU 54 194; FF
1937 603, 1938 313).
dellinteresse nazionale. Rimangono riservati i diritti degli stabilimenti in regìa della
Confederazione.
3 Limportazione e lesportazione di armi, di munizioni e di materiale bellico, nel senso
della presente disposizione costituzionale, possono aver luogo soltanto se sono autorizzate
dalla Confederazione; essa ha il diritto di subordinare ad autorizzazione anche il transito.
4 Il Consiglio federale emana mediante ordinanza, co