Costituzione
della Repubblica Italiana
27
dicembre 1947
INDICE
PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini:
TITOLO I - Rapporti civili (artt. 13 - 28)
TITOLO II - Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34)
TITOLO III - Rapporti economici (artt. 35 - 47)
TITOLO IV - Rapporti politici (artt. 48 - 54)
PARTE II - Ordinamento della Repubblica:
TITOLO I - Il Parlamento:
TITOLO II - Il Presidente della Repubblica (artt. 83 - 91)
TITOLO III - Il Governo:
TITOLO IV - La Magistratura:
TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114 - 133)
TITOLO VI - Garanzie costituzionali:
Disposizioni transitorie e finali
3. Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale (2) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso (3),
di razza, di lingua (4), di religione (5), di opinioni politiche (6), di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento (7).
6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (8).
7. Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (9). Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
8. Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge (10).
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze (11).
9. La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (12).
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
10. L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (13).
PARTE PRIMA - Diritti e doveri dei cittadini
13. La libertà personale
è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità
giudiziaria (14) e nei soli casi e modi previsti dalla legge(15).
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà(16).
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
14. Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale (17).
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati
da leggi speciali.
15. La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria (18) con le garanzie stabilite dalla legge.
16. Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche (19).
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (20).
18. I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (21).
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare (22).
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (22).
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività (23).
21. Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria (24) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
24. Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (25).
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
25. Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge (26).
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge (27).
26. L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (28).
27. La responsabilità
penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (29).
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
28. I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile
si estende allo Stato e agli enti pubblici (30).
TITOLO II - Rapporti etico-sociali
31. La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo (31).
34. La scuola è aperta a
tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso (32).
TITOLO III - Rapporti economici
37. La donna lavoratrice
ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità
di retribuzione (33).
39. L'organizzazione
sindacale è libera (34).
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali
il contratto si riferisce.
40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
41. L'iniziativa economica
privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali (35).
42. La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti (36).
La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale (37).
44. Al fine di conseguire
il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle
terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà (38).
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
48. Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (39).
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile
e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (40).
49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (41).
50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (42).
51. Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge (43).
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare
il suo posto di lavoro.
PARTE SECONDA - Ordinamento della Repubblica
55. Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune (44) dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione (45).
56. La Camera dei deputati
è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti (46).
57. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecento-quindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei resti più alti (47).
60. La Camera dei deputati
e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni (48).
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra (49).
61. Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni (50).
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti (51).
62. Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e
di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o
di un terzo dei suoi componenti (52).
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata
di diritto anche l'altra (53).
63. Ciascuna Camera elegge
fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza (54).
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati (55).
64. Ciascuna Camera adotta
il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite (56) possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono (57).
65. La legge determina i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di
deputato o di senatore (58).
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità (59).
68. I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza (59/a).
69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II - La formazione delle leggi.
70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
71. L'iniziativa delle
leggi appartiene al Governo (60), a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale (61).
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta
da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto
in articoli.
72. Ogni disegno di legge,
presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale (62) ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa (63), di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (64).
73. Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione (65).
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza (66), la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
74. Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere (67) chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
75. E' indetto referendum
popolare (68) per deliberare la abrogazione, totale o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge (69), quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio (70),
di amnistia e di indulto (71), di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali (72).
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato (73) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
77. Il Governo non può,
senza delegazione delle Camere (74), emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (75).
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
78. Le Camere deliberano lo stato di guerra (76) e conferiscono al Governo i poteri necessari.
79. L'amnistia e l'indulto
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale (77).
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di
legge (77).
80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali (78) che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (79).
81. Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo (80).
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte (81).
82. Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità
giudiziaria (82).
TITOLO II - Il Presidente della Repubblica
83. Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri (83).
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione (84) eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze (85). La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi della assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
85. Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della
Camera dei deputati (86) convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali (87),
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove (88). Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
86. Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati (86) indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione (89).
87. Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere (90).
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione (91).
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo (92).
Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore di legge (94) e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione (95).
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere (96).
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere (97).
Presiede il Consiglio superiore della magistratura (98).
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
88. Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere
o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della legislatura (98/a).
89. Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo (94) e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
90. Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune (99),
a maggioranza assoluta dei suoi membri (100).
91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune (99).
TITOLO III - Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei ministri.
94. Il Governo deve avere
la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo
dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione (101).
95. Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile.
Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri (102).
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio
e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
Ministeri (103).
96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (104) (105).
Sezione II - La Pubblica Amministrazione.
97. I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge (106), in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari (107).
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge (108).
98. I pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (109).
Sezione III - Gli organi ausiliari.
99. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (110) è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura
che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie
e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa (111) e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i
limiti stabiliti dalla legge.
100. Il Consiglio di
Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione (112).
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato (113). Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla
legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito (114).
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV - La Magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.
101. La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
102. La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (115).
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali (116).
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (117).
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della giustizia.
103. Il Consiglio di
Stato (118)
e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (119).
La Corte dei conti (120) ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge (121).
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate (122).
104. La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura (123) è presieduto dal Presidente della Repubblica (124).
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune (124/a) tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e
non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (125).
106. Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario (126) può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
108. Le norme
sull'ordinamento giudiziario (127) e su ogni magistratura sono stabilite con legge (128).
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali (129),
del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia (130).
109. L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria (131).
110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (132).
Sezione II - Norme sulla giurisdizione.
111. Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (133).
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale (134),
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge (135). Si può derogare a tale norma soltanto per le
sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra (136).
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione (137).
112. Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
113. Contro gli atti
della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (138).
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con
gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni
114. La Repubblica si riparte in Regioni (139), Province e Comuni (140).
116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia (141) e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali (142).
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
118. Spettano alla
Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di
altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici (144).
120. La Regione non può
istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni (145).
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione,
impiego o lavoro.
121. Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione (146) e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
(147)
e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (148).
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le
leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione (149), conformandosi alle istruzioni del Governo
centrale.
122. Il sistema
d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità (150) dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro
Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di
presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti.
124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione (151).
127. Ogni legge approvata
dal Consiglio regionale è comunicata al commissario (152) che, salvo il caso di opposizione da parte del
Governo deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del
visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai
termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di
altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine
fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi, di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può,
nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione
di legittimità davanti alla Corte costituzionale (153), o quella di merito per contrasto di interessi
davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi
sia la competenza.
129. Le Province e i
Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in
circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un
ulteriore decentramento (154).
131. Sono costituite le seguenti Regioni:
132. Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione
di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (159).
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra.
TITOLO VI - Garanzie costituzionali
Sezione I - La Corte costituzionale (160).
134. La Corte
costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge (161), dello Stato e delle Regioni (162);
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione (163) (164).
135. La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune (165) e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio,
ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge (166).
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari (167-168).
137. Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per
la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione (160).
Sezione II - Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
138. Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali (169) sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione (170).
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare (171) quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera (172) o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata (173) se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti (174).
139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Disposizioni transitorie e finali.
VII - Fino a quando non sia
emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in
vigore della Costituzione. (174/a).
VIII - Le elezioni dei Consigli regionali e
degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono
indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica
Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite
alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi
di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato
e degli enti locali.
IX - La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X - Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6 (175).
XI - Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione (176) si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII - E' vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (177).
In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista (178).
XIII - I membri e i discendenti di Casa
Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici
né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel
territorio nazionale.
I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa
Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti
reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV - I titoli nobiliari non sono
riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28
ottobre 1922, valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e
funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV - Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI - Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII - L'Assemblea costituente sarà
convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea
costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di
deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
artt. 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del
D.L. 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad
esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII - La presente Costituzione è
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi
dello Stato.