Costituzione della Repubblica Italiana
Cost. 27 dicembre 1947 (note)

(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(2) Vedi XIV disp. trans. fin. Vedi anche la voce DIRITTI DELL'UOMO (CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO).

(3) Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo.

(4) Vedi art. 6 e X disp. trans. fin.

(5) Vedi artt. 8, 19 e 20.

(6) Vedi art. 22.

(7) Vedi artt. 114 e segg. e IX disp. trans. fin.

(8) Vedi art. 3, comma primo e X disp. trans. fin.

(9) Vedi, alla voce SANTA SEDE, L. 27 maggio 1929, n. 810, sull'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

(10) Vedi artt. 3, primo comma; 19; 20.

(11) Vedi voce ENTI DI CULTO.

(12) Vedi artt. 33 e 34.

(13) Vedi art. 26. La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.

(14) Vedi art. 111, comma primo e secondo.

(15) Vedi art. 25, comma terzo.

(16) Vedi art. 27, comma terzo.

(17) Vedi artt. 13 e 111, comma primo.

(18) Vedi art. 111, comma primo.

(19) Vedi art. 120, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma secondo.

(20) Vedi art. 35, comma quarto.

(21) Vedi artt. 19, 20, 39 e 49.

(22) Vedi artt. 8, 18 e 20.

(23) Vedi artt. 8, 18 e 19.

(24) Vedi art. 111, comma primo.

(25) Vedi art. 113.

(26) Vedi art. 102.

(27) Vedi art. 13, comma secondo.

(28) Vedi art. 10, comma quarto. Vedi anche nota 13 all'art. 10 che precede.

(29) Vedi art. 13, comma quarto.

(30) Vedi art. 97, comma secondo.

(31) Vedi art. 37.

(32) Vedi art. 9, comma primo.

(33) Vedi art. 31.

(34) Vedi art. 18.

(35) Vedi art. 43.

(36) Vedi artt. 44 e 47, comma secondo.

(37) Vedi art. 41, comma terzo.

(38) Vedi art. 42, commi secondo e terzo.

(39) Vedi artt. 56; 58; 71, comma primo; 138, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma primo. Vedi anche i provvedimenti riportati alla voce ELEZIONI.

(40) Vedi disp. trans. fin. XII, comma secondo e XIII, comma primo.

(41) Vedi artt. 18; 98, comma terzo e XII disp. trans. fin., comma primo.

(42) Vedi anche artt. 27, 41, 92, 93 e 94 Reg. Senato ed artt. 31, comma nono, 49 e Capo XII Reg. Camera, riportati alla voce PARLAMENTO.

(43) Vedi artt. 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disp. trans. fin., comma primo.

(44) Vedi artt. 63, comma secondo; 64, commi secondo e terzo.

(45) Vedi artt. 83; 90, comma secondo; 91; 96; 104, comma quarto; 135, commi primo e sesto. Vedi anche Capo XI Reg. Senato ed artt. 10, comma secondo; 15, comma quarto e 53, comma secondo Reg. Camera, riportati alla voce PARLAMENTO.

(46) Così sostituito dall'art. 1 L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione. Per la disciplina delle elezioni vedi i provvedimenti riportati alla voce ELEZIONI.

(47) Così modificato dall'art. 2, L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3. In precedenza l'art. era stato sostituito dall'art. 2 L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2. Per la disciplina delle elezioni vedi i provvedimenti riportati alla voce ELEZIONI.

(48) Vedi art. 88.

(49) Così sostituito dall'art. 3, L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

(50) Vedi art. 87, comma terzo.

(51) Vedi, anche, artt. 13, comma terzo; 34, comma secondo, e 35 Reg. Senato, ed art. 45, comma primo, Reg. Camera, riportati alla voce PARLAMENTO.

(52) Vedi art. 77, comma secondo. Vedi, anche, artt. 34, secondo comma, e 35 Reg. Senato ed art. 14, secondo comma, Reg. Camera.

(53) Vedi, anche, art. 45, comma primo, Reg. Camera.

(54) Vedi artt. 3, 4, 5 e 6 Reg. Senato ed artt. 4, 5, 6 e 7 Reg. Camera.

(55) Vedi art. 85 Reg. Senato ed artt. 10, comma secondo, e 15, comma quarto, Reg. Camera.

(56) Vedi art. 55, comma secondo.

(57) Per quanto disposto dal presente articolo vedi, anche, artt. 7, 25, 26, 26-bis, 36, 37, 38, 40, 43, 49, 50, 75, 91-quater ed il Capo X Reg. Senato ed artt. 8, 38, 40, 50, 51, 52, 60-63, 92 ed il Capo XI Reg. Camera.

(58) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 122, comma secondo; 135, comma quinto. Vedi, anche, per le ineleggibilità i provvedimenti riportati alla voce ELEZIONI, e per le incompatibilità la legge 13 febbraio 1953, n. 60, riportata alla voce PARLAMENTO.

(59) Vedi artt. 2-bis, 7 e 15 Reg. Senato; art. 8 e Capo V Reg. Camera ed il Regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, riportato alla voce PARLAMENTO.

(59/a) Così sostituito dall'art. 1, L. cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1993, n. 256).

(60) Vedi art. 87, comma quarto.

(61) Vedi artt. 99, comma terzo, e 121, comma secondo.

(62) Vedi art. 138.

(63) Vedi artt. 76 e 79.

(64) Vedi art. 81. Per quanto disposto dal presente articolo, vedi, anche, artt. 18, 20, 21, 22, 23, 26, 26-bis, 33, 52, 53, 55 ed i Capi IX e X Reg. Senato ed artt. 27, 28, 31, 36, 38, 40, 41, 65, 66, 68, 69 ed i Capi VII, X, XI e XIV Reg. Camera.

(65) Vedi artt. 74, 87, comma quinto, e 138, comma secondo.

(66) Vedi art. 72, comma secondo.

(67) Vedi art. 87, comma secondo.

(68) Vedi art. 87, comma sesto.

(69) Vedi artt. 76 e 77.

(70) Vedi art. 81.

(71) Vedi art. 79.

(72) Vedi art. 80. Per il giudizio di ammissibilità vedi art. 2, L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, riportata alla voce CORTE COSTITUZIONALE.

(73) Vedi art. 72, comma quarto.

(74) Vedi art. 76.

(75) Vedi art. 61, comma primo, e 62, comma primo. Vedi anche art. 35 Reg. Senato.

(76) Vedi art. 87, comma nono.

(77) Così sostituito dall'art. 1, L. cost. 6 marzo 1992, n. 1, (Gazz. Uff. 9 marzo 1992, n. 57).

(78) Vedi art. 87, comma ottavo.

(79) Vedi artt. 72, comma quarto, 75, comma secondo, e V disp. trans. fin.

(80) Vedi artt. 72, comma quarto, 75, comma secondo, 100, comma secondo.

(81) Per quanto disposto dal presente articolo, vedi anche artt. 30 e 31 Reg. Senato e artt. 31, 32, 33, 40 e 86 Reg. Camera riportati alla voce PARLAMENTO.

(82) Vedi, anche, Capo XV Reg. Senato e Capo XV Reg. Camera.

(83) Vedi artt. 55, comma secondo, e 85.

(84) Vedi art. 85, comma secondo.

(85) Vedi II disp. trans. fin.

(86) Vedi art. 63, comma secondo.

(87) Vedi art. 83, comma secondo.

(88) Vedi art. 61, comma primo.

(89) Vedi art. 85, comma terzo.

(90) Vedi anche art. 74, comma primo.

(91) Vedi art. 61, comma primo.

(92) Vedi art. 71, comma primo.

(93) Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

(94) Vedi artt. 76 e 77.

(95) Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

(96) Vedi art. 80.

(97) Vedi art. 78.

(98) Vedi art. 104, comma secondo.

(98/a) Comma così sostituito dall'art. 1, L. cost. 4 novembre 1991, n. 1 (Gazz. Uff. 8 novembre 1991, n. 262).

(99) Vedi art. 55, comma secondo.

(100) Vedi art. 134 e 135, comma sesto. Vedi, anche, artt. 12, 13 e 15, L. cost. 11 marzo 1953, n. 1 e L. 25 gennaio 1962, n. 20 riportate alla voce CORTE COSTITUZIONALE, nonché il Reg. parlamentare per i procedimenti di accusa riportato alla voce PARLAMENTO.

(101) Per quanto disposto dal presente articolo vedi anche artt. 34, 68 e 114 Reg. Senato ed artt. 45, 131 e, in genere, 124-131 Reg. Camera, riportati alla voce PARLAMENTO.

(102) Vedi art. 89.

(103) Vedi art. 97, comma primo.

(104) Comma cosí sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, riportata al n. III.

(105) Vedi artt. 134 e 135, comma sesto. Vedi anche art. 12, 13 e 14 L. cost. 11 marzo 1953, n. 1 e L. 25 gennaio 1962, n. 20 riportate alla voce CORTE COSTITUZIONALE, nonché il Reg. parlamentare per i procedimenti di accusa riportato alla voce PARLAMENTO.

(106) Vedi art. 95, comma terzo.

(107) Vedi art. 28.

(108) Vedi art. 51, comma primo.

(109) Vedi art. 49.

(110) Tale organo è stato costituito con L. 5 gennaio 1957, n. 33, riportata alla voce CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

(111) Vedi art. 71, comma primo.

(112) Vedi art. 103, comma primo.

(113) Vedi anche art. 103, comma secondo.

(114) Vedi art. 81, comma primo. Vedi anche artt. 27 e 95 Reg. Senato ed artt. 31 e 43 Reg. Camera, riportati alla voce PARLAMENTO. Vedi anche L. 21 marzo 1958, n. 259 riportata alla voce CORTE DEI CONTI.

(115) Vedi artt. 106, 108 e VII disp. trans. fin., comma primo.

(116) Vedi art. 25, comma primo.

(117) Vedi VI disp. trans. fin.

(118) Vedi anche art. 100, comma primo.

(119) Vedi art. 24, comma primo; 111, comma terzo; 113; 125, comma secondo.

(120) Vedi anche art. 100, comma secondo.

(121) Vedi anche art. 111, comma terzo.

(122) Vedi art. 111, comma secondo e VI disp. trans. fin., comma secondo.

(123) Vedi artt. 105, 106, comma terzo, 107, comma primo.

Le norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura sono riportate alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

(124) Vedi art. 87, comma decimo.

(124/a) Vedi art. 55, secondo comma.

(125) Vedi artt. 106 e 107.

(126) Vedi art. 108 e VII disp. trans. fin., comma primo.

(127) Vedi VII disp. trans. fin., comma primo.

(128) Vedi anche L. 24 maggio 1951, n. 392, relativa alla «Distinzione dei magistrati secondo le funzioni» riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

(129) Vedi art. 100, comma terzo.

(130) Vedi art. 102, commi secondo e terzo.

(131) Vedi anche art. 220 c.p.p.

(132) Vedi anche art. 107, comma secondo.

(133) Vedi artt. 13, comma secondo: 14, comma secondo; 15, comma secondo; 21, comma terzo.

(134) Vedi art. 13.

(135) Vedi art. 137, comma terzo.

(136) Vedi art. 103, comma terzo e VI disp. trans. fin., comma secondo.

(137) Vedi art. 131, commi primo e secondo.

(138) Vedi artt. 24, comma primo; 103, commi primo e secondo; 125, comma secondo.

(139) Vedi artt. 131 e 132 e i provvedimenti riportati alla voce REGIONI.

(140) Vedi artt. 128 e 129.

(141) Vedi anche X disp. trans. fin.

(142) Vedi art. 138. Vedi anche L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L. cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia» riportate alla voce REGIONI.

(143) Vedi art. 133, comma secondo.

(144) Vedi art. 129 e VIII disp. trans. fin., commi secondo e terzo.

(145) Vedi art. 16, comma primo.

(146) Vedi art. 117.

(147) Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

(148) Vedi art. 71, comma primo.

(149) Vedi art. 118, comma secondo.

(150) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(151) Vedi art. 118.

(152) Vedi art. 124.

(153) Vedi artt. 134 e 136.

(154) Vedi art. 118.

(155) Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

(156) Vedi art. 116.

(157) Vedi art. 116 e X disp. trans. fin.

(158) Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall'art. 1, L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. trans. fin.

(159) Vedi anche XI disp. trans. fin.

(160) Vedi alla voce CORTE COSTITUZIONALE le norme relative alla costituzione, al funzionamento ed ai giudizi della Corte ed alle garanzie di indipendenza dei giudici.

(161) Vedi artt. 76 e 77.

(162) Vedi art. 127.

(163) Vedi artt. 90 e 96.

(164) Alinea così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, riportata al n. III.

(165) Vedi art. 55, comma secondo. Vedi anche il Reg. parlamentare per i procedimenti d'accusa riportato alla voce PARLAMENTO.

(166) Vedi anche art. 84, comma secondo.

(167-168) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. cost. 22 novembre 1967, n. 2, riportata alla voce CORTE COSTITUZIONALE. L'ultimo comma, inoltre, è stato cosí modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, riportata al n. III.

(169) Vedi artt. 116; 132, comma primo; 137, comma primo, XI disp. trans. fin.

(170) Vedi art. 72, comma quarto. Vedi anche artt. 91, 91-bis, 91-ter e 91-quater Reg. Senato ed il Capo XI bis Reg. Camera, riportati alla voce PARLAMENTO.

(171) Vedi art. 87, comma sesto.

(172) Vedi art. 91-quinquies Reg. Senato.

(173) Vedi artt. 73, comma primo; 87, comma quinto.

(174) Vedi art. 91-quater Reg. Senato ed art. 107-quater Reg. Camera.

(174/a) Comma abrogato dell'art. 7, L. cost. 22 novembre 1967, n. 2, riportata ala voce CORTE COSTITUZINALE.

(175) Vedi ora L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 recante lo statuto speciale della Regioni Friuli-Venezia Giulia e riportata alla voce REGIONI.

(176) L'art. unico L. cost. 18 marzo 1958, n. 1 ha così disposto: «Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».

(177) Vedi fra i provvedimenti riportati alla voce FASCISMO (REPRESSIONE DEL), la L. 20 giugno 1952, n. 645 recante norme per l'attuazione della XI disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

(178) A seguito di tale norma fu emanata la L. 23 dicembre 1947, n. 1453 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1947, n. 301) che recava norme per la limitazione temporanea (per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa) del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.


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