Art. 1.
(Revisione
della Costituzione)
1. La parte
II della Costituzione é sostituita dalla seguente:
"PARTE
II. - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I. -
IL POPOLO.
Art. 55. - Il
popolo é il fondamento democratico dell'ordinamento
della Repubblica. Ad esso appartiene la sovranità.
Art. 56. -
Sono elettori per la elezione dei consigli comunali e
provinciali tutti i cittadini, anche se appartenenti a
Stati della Unione europea, che maturino i sedici anni il
giorno delle elezioni comunali e provinciali.
Sono elettori per le assemblee legislative regionali e
per le Camere del Parlamento repubblicano tutti i
cittadini che conseguano la maggiore età il giorno delle
rispettive elezioni.
Sono elettori per il Parlamento europeo tutti i
cittadini, anche appartenenti a Stati della Unione
europea, che conseguano la maggiore età il giorno delle
elezioni del Parlamento europeo.
Art. 57. - É
indetto referendum per l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, o per acquisire il parere del corpo elettorale in
riferimento ad un progetto o disegno di legge o per
determinare l'indirizzo del corpo elettorale su temi di
interesse generale quando lo richiedano cittadini che
rappresentano almeno il due per cento degli elettori di
ciascuna regione o cinque assemblee legislative regionali
o due quinti dei componenti di almeno una Camera del
Parlamento repubblicano.
Non é ammesso il referendum abrogativo per le
leggi tributarie e di bilancio. di amni stia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Il giudizio di ammissibilità spetta alla Corte
costituzionale esclusivamente per il referendum
popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti
i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum é approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto e se é raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione dei referendum
previsti dal presente articolo e del referendum
previsto per le leggi costituzionali e di revisione
costituzionale.
TITOLO II. -
ORGANIZZAZIONE FEDERALE DELLA REPUBBLICA.
Art. 58. - La
Repubblica ripartisce le funzioni pubbliche tra comuni,
province, regioni e Stato in base ai princípi di
sussidiarietà e di solidarietà.
Questi princípi costituiscono i criteri fondamentali per
la ripartizione delle funzioni amministrative e delle
funzioni legislative.
Essi costituiscono i criteri fondamentali anche per
l'esercizio delle funzioni amministrative del comune in
riferimento alle diverse parti del suo territorio, della
provincia in riferimento ai diversi comuni del territorio
di questa; della regione in riferimento alle province del
suo territorio, dello Stato in riferimento alle regioni
che fanno parte del territorio della Repubblica.
I princípi di sussidiarietà e di solidarietà orientano
l'azione dell'Italia nelle organizzazioni internazionali
di cui essa fa parte, con particolare riferimento alla
Unione europea e alle Nazioni Unite.
Art. 59. - La
Repubblica italiana si riparte in comuni, province,
regioni e Stato.
I comuni, le province, le regioni e lo Stato sono tenuti
a prestarsi reciproca assistenza per il miglior
svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 60. - Le
regioni nelle quali si riparte la Repubblica Italiana
sono:
Abruzzi;
Basilicata;
Calabria;
Campania;
Emilia-Romagna;
Friuli-Venezia Giulia;
Lazio;
Liguria;
Lombardia;
Marche;
Molise;
Piemonte;
Puglia;
Sardegna;
Sicilia;
Trentino-Alto Adige;
Toscana;
Umbria;
Valle d'Aosta;
Veneto.
Art. 61. - Si
puó con l'approvazione dalla maggioranza delle
popolazioni interessate mediante referendum e
con legge costituzionale, su proposta delle rispettive
assemblee legislative, disporre la fusione di regioni
contermini.
Si puó con referendum e con legge dello Stato,
sentite le assemblee legislative regionali interessate,
disporre che province e comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad
altra Regione contermine.
I mutamenti delle circoscrizioni provinciali,
l'istituzione di nuove province e la fusione di quelle
esistenti, sono stabiliti con leggi della regione, su
iniziativa dei comuni, sentite le province interessate.
Si puó con legge regionale, sentite le popolazioni
interessate, istituire nuovi comuni, fondere i comuni
esistenti o modificarne le circoscrizioni o le
denominazioni.
Art. 62. -
Salvo che i Trattati istitutivi della Unione europea
dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà
legislativa nelle seguenti materie:
1) rapporti
regolati dagli articoli 7 ed 8 e diritti pubblici
soggettivi previsti dagli ar ticoli da 13 a 22, 29, 30,
31, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione; cittadinanza;
stato civile; condizione giuridica dello straniero;
immigrazione;
2) commercio interregionale e libera circolazione delle
persone e dei beni fra le regioni, in particolare per la
tutela del diritto dei cittadini di esercitare la propria
professione, il proprio impiego e il proprio lavoro in
qualunque parte del territorio italiano;
3) disciplina della elezione del Parlarmento europeo e
delle Camere del Parlamento repubblicano; organi
costituzionali statali;
4) politica estera;
5) dogane: protezione dei confini;
6) commercio con l'estero e relazioni internazionali;
7) difesa nazionale e Forze armate; armi ed esplosivi;
materiale strategico;
8) sicurezza pubblica, esclusi i compiti di polizia
locale;
9) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
ordinamento della giustizia civile penale, penitenziaria,
amministrativa e contabile;
10) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari;
11) statistica nazionale, pesi e misure; determinazione
del tempo;
12) sistema monetario, valutario, finanziario e
creditizio sovraregionali;
13) tributi statali; contabilità di Stato;
14) fondo perequativo interregionale e azioni di
riequilibrio tra regioni, con particolare riferimento al
Mezzogiorno, alle isole, e alle aree meno sviluppate del
Centro-Nord;
15) produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia;
16) trasporti e comunicazioni e trasporti nazionali;
poste; disciplina generale della circolazione;
17) logistica;
18) protezione civile di pronto soccorso nelle grandi
calamità naturali;
19) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di
interesse nazionale;
20) ordinamento generale dell'istruzione, con riferimento
agli standard di quan tità e di qualità
relativi alle finalità. ai princípi e ai livelli minimi
dell'istruzione scolastica e ai relativi ordini, gradi e
titoli di studio; ordinamento universitario;
21) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della
proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;
22) istituti previdenziali obbligatori; assicurazioni;
ordinamento generale della tutela e della sicurezza del
lavoro;
23) ordinamento delle professioni;
24) ordinamenti sportivi di rilievo nazionale;
25) disciplina generale dell'organizzazione e dei
procedimenti amministrativi di competenza statale;
26) opere pubbliche strettamente funzionali alle
competenze legislative riservate allo Stato.
Spetta
inoltre allo Stato il potere legislativo necessario per
il piú adeguato esercizio dei poteri attribuiti allo
Stato nelle materie di cui al presente articolo e nelle
altre disposizioni costituzionali.
Gli statuti delle regioni determinano i poteri regionali
attuativi ed integrativi della potestà legislativa
statale di cui al presente articolo.
La regione ha la competenza legislativa in ogni altra
materia non attribuita alla potestà legislativa dello
Stato.
Art. 63. -
Ciascuna regione é dotata di uno Statuto, deliberato con
legge costituzionale su proposta dell'assemblea
legislativa regionale.
Lo statuto determina:
1) le
funzioni attribuite al popolo, con riferimento
particolare ai referendum e ai princípi dei
sistemi elettorali comunale, provinciale e regionale: i
princípi concernenti l'ineleggibilità e
l'incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali
e dei deputati regionali;
2) le forme e i modi della partecipazione della regione
alle determinazioni della Unione europea e alla loro
attuazione, prevedendo il potere sostitutivo dello Stato
per le inadempienze regionali;
3) i rapporti internazionali delle regioni nelle materie
di loro competenza legislativa, con la previsione
dell'assenso del Governo repubblicano;
4) i princípi dell'ordinamento dei comuni e delle
province e di eventuali altre articolazioni territoriali,
sulla base dei princípi di sussidiarietà e di
solidarietà: la partecipazione di comuni province e
altre articolazioni territoriali all'attività
amministrativa e legislativa della regione;
5) l'organizzazione costituzionale della regione, con
riferimento al Presidente, al Governo, alla assemblea
legislativa;
6) la disciplina dell'attività legislativa e i princípi
dell'organizzazione e dell'attività amministrativa;
7) il coordinamento dell'attività amministrativa
comunale, provinciale e regionale con l'attività
amministrativa statale nella regione;
8) i princípi dell'autonomia finanziaria dei comuni,
della provincia e della regione; la ripartizione del
tributi erariali tra Stato e regione;
9) la disciplina del demanio e del patrimonio comunali,
provinciali e regionale;
10) lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali,
e dell'assemblea legislativa regionale e le relative
procedure.
Art. 64. - Al
Friuli-Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al
Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite,
oltre alle forme e alle condizioni di autonomia conferite
alle altre regioni, forme e condizioni particolari di
autonomia. Sono del pari confermate le particolari forme
di autonomia costituzionale della provincia di Trento e
della provincia di Bolzano.
Lo statuto della regione Lazio definisce la posizione
costituzionale speciale della città di Roma quale
capitale della Repubblica italiana.
TITOLO III. -
GARANZIE COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI.
SEZIONE I. -
La Corte Costituzionale.
Art. 65. - La
Corte Costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi valore e forza di legge,
dello Stato e delle regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e
su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
sui ricorsi contro le leggi delle regioni e dello Stato
da parte dei comuni e delle province, per la tutela della
loro autonomia;
sulla ammissibilità dei referendum abrogativi
di leggi e di atti aventi valore e forza di legge dello
Stato e delle regioni;
sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori e
sulle cause sopravvenute di ineleggibilità e di
incompatibilità, in sede di appello contro le pronunce
del Consiglio di Stato in queste materie e per i soli
vizi di violazione della Costituzione e delle leggi;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione;
sui reati di cui siano imputati i propri componenti, i
giudici ordinari i magistrati amministrativi e i
magistrati del pubblico ministero.
Art. 66. - La
Corte costituzionale é composta da un presidente e da
quattordici giudici.
Il presidente é eletto dai giudici costituzionali al di
fuori di essi, tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche
e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici costituzionali sono per metà eletti dalle
Camere del Parlamento repubblicano in seduta comune, su
proposta del Presidente della Repubblica, e per metà
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
Il presidente della Corte costituzionale é nominato per
dodici anni, decorrenti dal giorno della sua elezione da
parte dei giudici costituzionali, e non puó essere
immediatamente rieletto.
I giudici costituzionali sono eletti per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere immediatamente rieletti.
Alla scadenza del termine il presidente e i giudici
costituzionali cessano dalla carica e dall'esercizio
delle funzioni. L'ufficio di giudice della Corte é
incompatibile con quello di membro del Parlamento
repubblicano o di assemblea legislativa regionale, con
l'esercizio della professione di avvocato, e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari.
Art. 67. -
Con legge costituzionale sono stabilite le condizioni, le
forme e termini di proponibilità dei giudizi di
competenza della Corte costituzionale e le garanzie di
indipendenza del presidente della Corte e dei giudici
costituzionali.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte.
Con regolamento della Corte sono stabilite le ulteriori
norme di procedura.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non é
ammessa alcuna impugnativa.
Art. 68. - La
Corte puó dichiarare esclusivamente l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atti aventi
valore e forza di legge. La norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione, dalla quale non puó derivare altro effetto
giuridico. Spetta allo Stato e alla Regione, nell'ambito
delle rispettive competenze legislative, disciplinare gli
effetti prodotti dalle disposizioni dichiarate
incostituzionali dalla Corte.
La decisione della Corte che implichi conseguenze,
dirette o indirette per il bilancio dello Stato o delle
regioni non produce conseguenze finanziarie se non in
seguito ad una apposita legge dello Stato o della
regione.
La decisione della Corte é pubblicata e comunicata alle
Camere e all'assemblea legislativa regionale interessata,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
SEZIONE II. -
La Magistratura.
Art. 69. - La
giustizia é amministrata in nome del popolo da giudici
ordinari e da giudici amministrativi, in giusti processi
secondo il diritto.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I loro atti
non possono essere sindacati. modificati o annullati da
altri organi dello Stato o delle regioni o delle province
o dei comuni, ma soltanto da altri giudici secondo le
norme stabilite dalle leggi.
Art. 70. - La
funzione giurisdizionale é esercitata da giudici
ordinari e da giudici amministrativi istituiti e regolati
dalle norme dell'ordinamento giudiziario ordinario,
dell'ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali e dell'ordinamento della Corte
dei conti.
La Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte
dei conti costituiscono le giurisdizioni superiori.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'esercizio della funzione
giurisdizionale attraverso il concorso alla costituzione
dei giudici ordinari e dei giudici amministrativi di
cittadini che non siano magistrati.
Art. 71. - Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.
Nella regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge dello Stato. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione.
La Corte di conti ha giurisdizione nella materia di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle forze armate.
Art. 72. - I
giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura é presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Il Consiglio superiore si articola in una sezione della
magistratura giudicante e in una sezione della
magistratura requirente.
I componenti elettivi del Consiglio superiore della
magistratura sono dieci per ciascuna sezione, eletti per
metà dal Parlamento in seduta comune a maggioranza di
tre quinti dei componenti delle Camere. fra i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo quindici anni di servizio, e per metà dai
magistrati giudicanti che eleggono i cinque componenti
della sezione della magistratura giudicante e,
separatamente, dai magistrati requirenti che eleggono i
cinque magistrati requirenti che fanno parte della
sezione della magistratura requirente.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Ciascuna sezione elegge un proprio presidente fra i
componenti eletti dal Parlamento. Essi assumono le
funzioni di vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura su designazione del Presidente della
Repubblica: e le esercitano ciascuno per due anni.
I membri elettivi del Consiglio, finché sono in carica,
non possono essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di una assemblea legislativa
regionale.
Art. 73. -
Spettano alla sezione della magistratura Giudicante del
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni le
assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei ri guardi dei giudici
Spettano alla sezione della magistratura requirente del
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi di magistrati
requirenti.
Il Presidente della Repubblica e il vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura possono sottoporre
alle sezioni unite del Consiglio questioni di interesse
generale concernenti la magistratura.
Art. 74. - Le
nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo
per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario puó ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte
le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio di
Consigliere di Cassazione per meriti insigni professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 75. - I
giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione della sezione
della magistratura giudicante del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario
o con il loro consenso.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
La giurisdizione penale nei riguardi dei giudici, dei
magistrati amministrativi e dei magistrati del pubblico
ministero é attribuita in via esclusiva alla competenza
della Corte costituzionale, nella composizione nelle
forme e nei modi stabiliti con legge costituzionale.
Art. 76. - Le
norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali dei pubblico ministero presso di
esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
I magistrati giudicanti e requirenti non possono svolgere
compiti o rivestire incarichi diversi da quelli di
ufficio per cui sono stati nominati.
La legge stabilisce i limiti della partecipazione dei
magistrati alle competizioni elettorali, con particolare
riferimento al territorio di esercizio delle funzioni
medesime.
Art. 77. - La
magistratura giudicante e la magistratura inquirente
dispongono della polizia giudiziaria secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario e processuale.
Art. 78. -
Spetta al Ministro di grazia e giustizia l'organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia,
nel rispetto delle competenze del Consiglio superiore
della magistratura.
Il Ministro ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
SEZIONE III. Norme
sulla giurisdizione.
Art. 79. -
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, é sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puó
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti il ricorso in Cassazione é ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 80. - Il
pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Sezione
della magistratura requirente del Consiglio superiore
della magistratura, riferisce al Parlamento
sull'adempimento dell'obbligo suddetto e sull'uso dei
mezzi di indagine.
Art. 81. -
Contro gli atti della pubblica amministrazione é sempre
ammessa la tute la dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non puó esser esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO IV. -
ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.
SEZIONE I. Il
Presidente della Repubblica.
Art. 82. - Il
Presidente della Repubblica é il Capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Art. 83. -
Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda
dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica é incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
dalla legge.
Art. 84. - Il
Presidente della Repubblica é eletto per sei anni a
suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei
voti validi espressi. Se tale maggioranza non viene
conseguita al primo scrutinio, si procede, nella seconda
domenica successiva, ad una votazione di ballottaggio tra
i due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di
voti validi al primo scrutinio.
Il Presidente della Repubblica é rieleggibile
immediatamente per non piú di una volta.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di
venti e non piú di trentacinque giorni prima della
conclusione del mandato del Presidente in carica.
La legge disciplina le forme e i modi della presentazione
delle candidature a Presidente della Repubblica; in caso
di morte o di impedimento dei candidati al primo
scrutinio, o di uno o di entrambi i candidati al
ballottaggio, la legge disciplina le modalità di una
nuova convocazione dei comizi elettorali.
Art. 85. - Il
Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e ne
accoglie le dimissioni, alle quali il Primo ministro é
tenuto allorché le Camere del Parlamento repubblicano
gli abbiano negato o revocato la fiducia.
Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i
ministri.
Puó presiedere il Consiglio dei ministri.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa e il Consiglio degli affari europei
costituiti seconda la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti dello Stato, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorre, le
autorizzazioni delle Camere.
Art. 86. - Il
Presidente della Repubblica puó inviare messaggi alle
Camere, che ne danno lettura.
Puó, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse, indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti del Governo.
Indice i referendum popolari previsti dalla
Costituzione.
Art. 87. - Il
Presidente della Repubblica puó concedere grazia e
commutare pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. - In
caso di vacanza della Presidenza della Repubblica dovuta
a qualsiasi causa o ad impedimento, le funzioni del
Presidente della Repubblica, ad eccezione dello
scioglimento delle Camere, sono provvisoriamente
esercitate dal Primo ministro e, se quest'ultimo é a sua
volta impedito, dai ministri nell'ordine successivo della
istituzione dei rispettivi Ministeri.
In caso di vacanza o di impedimento permanente l'elezione
del nuovo Presidente della Repubblica ha luogo non oltre
quarantacinque giorni dal verificarsi dalla vacanza o
dall'accertamento del carattere permanente
dell'impedimento.
Art. 89. -
Gli atti del Presidente della Repubblica sono
controfirmati dal Primo ministro e dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità, soltanto
quando essi ne hanno per Costituzione o per legge
l'iniziativa.
Le leggi o gli atti aventi valore o forza di legge sono
controfirmati anche dal Primo ministro.
Art. 90. - Il
Presidente della Repubblica, entro quindici giorni dalla
elezione, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e
di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in
seduta comune.
Art. 91. Il
Presidente della Repubblica é responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni soltanto
per alto tradimento o attentato alla Costituzione.
SEZIONE II. -
Il Governo e gli organi ausiliari.
Art. 92. - Il
Governo é composto dal Primo ministro, dal Consiglio dei
ministri e dai ministri.
Art. 93. - Il
Governo determina e dirige la politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate.
É responsabile davanti al Parlamento secondo le
procedure di cui alla Costituzione.
Art. 94. - Il
Consiglio dei ministri nomina e revoca i vice ministri su
proposta dei ministri.
Le funzioni di Primo ministro, di ministro e di vice
ministro sono incompatibili con l'esercizio del mandato
parlamentare o regionale e con ogni impiego pubblico o
attività professionale. La legge disciplina le altre
incompatibilità.
Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
I vice ministri prestano giuramento nelle mani del Primo
ministro.
Art. 95. - Il
Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne é
responsabile.
É responsabile della difesa nazionale.
Esercita il potere regolamentare del Governo.
Nomina agli impieghi civili e militari secondo le
previsioni di legge.
Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica
nella presidenza del Consiglio supremo di difesa e del
Consiglio degli affari europei.
Art. 96. -
Entro dieci giorni dalla nomina il Primo ministro si
presenta davanti alle Camere in seduta comune per
ottenere la fiducia.
In caso di voto contrario il Primo ministro ha l'obbligo
delle dimissioni.
Art. 97. - Il
Primo ministro é responsabile della politica generale
del Governo e dell'unità di indirizzo politico ed
amministrativo.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri ed individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
Se una Camera approva una mozione di sfiducia, purché
presentata da almeno un decimo dei suoi componenti e
messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua
presentazione, il Primo ministro é obbligato a
dimettersi. Le sue dimissioni comportano le dimissione
dell'intero Governo.
Art. 98. -
L'ordinamento del Governo e le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri sono disciplinati con
regolamento del Governo sulla base delle disposizioni di
legge.
Possono essere istituiti Ministeri solo nelle materie
riservate alla competenza dello Stato.
Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle
materie di competenza statale non riservate dalla
Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione
regolamentare é disciplinato dalla legge, che determina
il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi
tipi di regolamento.
Le norme di attuazione delle leggi e degli atti aventi
forza di legge sono riservati alla fonte regolamentare.
La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo
preventivo di legittimità riscontri violazione di
riserva di legge, sottopone la questione di legittimità
del regolamento a giudizio della Corte costituzionale.
La questione puó essere promossa anche da un quinto dei
componenti di ciascuna Camera.
Art. 99. - In
base ai principi di sussidiarietà l'amministrazione é
di regola locale e regionale, anche nelle materie di
competenza legislativa statale, salvi i casi
espressamente previsti dalla Costituzione o necessari per
la migliore attuazione delle leggi statali.
Art. 100. - I
pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla
base di principi stabiliti dalla legge, in modo che siano
assicurati l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza
dell'amministrazione. A tal fine é attribuita ai
dirigenti delle amministrazioni pubbliche autonomia
operativa e sono stabiliti i criteri per la valutazione
dei risultati da essi conseguiti, con particolare
riferimento alla capacità della pubblica amministrazione
a sostenere la competitività internazionale dell'Italia.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai
procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le
forme e i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubblica amministrazione si accede
mediante concorso, salvi i casi stabiliti in via generale
e preventiva dalla legge.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento o delle assemblee
legislative regionali non possono conseguire promozioni
se non per anzianità.
Le regioni esercitano la propria potestà legislativa in
riferimento ai pubblici uffici regionali in armonia con i
principi di cui al presente articolo.
La legge stabilisce limitazioni al diritto di iscriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di
polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Si possono con legge statale adottare misure per il
coordinamento informativo, statistico e informatico delle
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali.
Art. 101. -
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é
composto, dai modi stabiliti dalla legge, da esperti
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
É organo di consulenza delle Camere e del Governo nelle
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e puó contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 102. -
Il Consiglio di Stato, oltre che organo di giustizia
amministrativa, é organo di consulenza
giuridico-amministrativa.
La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per
lo Stato e per le regioni con le modalità stabilite
dalla legge statale ed attesta la regolarità dei
rendiconti. Trasmette alla Camera dei deputati, al Senato
della Repubblica ed alle assemblee legislative regionali
una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello
Stato e delle regioni.
Partecipa nei casi e nelle forme previste dalla legge al
controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza del Consiglio di stato e
della Corte dei conti e dei loro componenti nei confronti
del Governo.
SEZIONE III. Il
Parlamento repubblicano.
Art. 103. -
Il Parlamento repubblicano si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri
delle due Camere nei soli casi previsti dalla
Costituzione.
Art. 104. -
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati non puó essere inferiore a
quattrocento o superiore a cinquecento.
Il numero dei senatori non puó essere inferiore a
duecento o superiore a trecento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di
età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto il quarantesimo anno di
età.
Art. 105. -
É senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi é
stato Presidente della Repubblica o presidente della
Corte costituzionale.
Art. 106. -
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera puó essere prorogata
soltanto in caso di guerra e con legge.
Art. 107. -
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro
quarantacinque giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti.
Le Camere si riuniscono in seduta comune il secondo
martedí di gennaio, per ascoltare le dichiarazioni del
Governo che indica le iniziative legislative che intende
assumere nel corso dell'anno.
Ciascuna Camera puó esser convocata, anche in via
straordinaria, per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera e
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 108. -
Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il
Presidente e l'ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il
Presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati.
Art. 109. -
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il regolamento disciplina distintamente e specificamente
lo statuto dei singoli parlamentari, lo statuto del
Governo e lo statuto della opposizione, in riferimento a
tutte le funzioni attribuite alle Camere.
Art. 110. -
Le sedute delle Camere sono pubbliche; tuttavia ciascuna
di esse e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non é presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
Il Primo ministro e i ministri hanno diritto, e se
richiesti l'obbligo di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 111. -
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente alle due
Camere, od a una Camera e ad una assemblea legislativa
regionale.
Art. 112. -
Il Consiglio di Stato giudica dei titoli di ammissione
dei membri delle due Camere e delle cause sopravvenute di
ineleggibilità e di incompatibilità, sulla base delle
disposizioni di legge.
Contro le pronunce del Consiglio di Stato i senatori e i
deputati possono ricorrere alla Corte costituzionale per
violazione della Costituzione o della legge.
Art. 113. -
Ogni membro del Parlamento esercita le proprie funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 114. - I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento puó essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare né puó essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale,
o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale é
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione é richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
Art. 115. - I
membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
Art. 116. -
La funzione legislativa statale é esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi
costituzionali e di revisione costituzionale; elettorali;
di approvazione di bilanci di previsione e consuntivi, e
delle altre leggi che costituiscono la manovra di finanza
pubblica; di amnistia e di indulto; di delegazione
legislativa; di conversione in legge di decreti-legge; di
autorizzazione a ratificare trattati e accordi
internazionali di natura politica o che portino
variazioni del territorio nazionale.
I progetti di legge di approvazione dei bilanci di
previsione e consuntivi, e gli altri progetti di legge
che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica,
sono presentati alla Camera dei deputati; i progetti di
legge di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali di natura politica o che portino
variazioni al territorio nazionale sono presentati al
Senato.
I progetti di legge di attuazione delle deliberazioni
dell'Unione europea sono presentati al Senato della
Repubblica e quelli aventi ad oggetto le altre materie
riservato allo Stato sono presentati alla Camera dei
deputati, e sono esaminati secondo le norme dei
rispettivi regolamenti da una commissione e poi dal
Senato o dalla Camera che le approva articolo e articolo,
e, se il progetto di legge consta di piú di un articolo,
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i
progetti di legge per i quali é dichiarata l'urgenza, e
in ogni caso per i disegni di legge di conversione dei
decreti legge.
Non é consentita l'approvazione definitiva delle leggi
in commissione.
Art. 117. -
Il progetto di legge per il quale non é prevista la
deliberazione necessaria di entrambe le Camere, una volta
approvato dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei
deputati é trasmesso all'altra Camera e si intende
definitivamente approvato se entro quindici giorni
dall'annuncio un quarto dei componenti dell'altra Camera
non richieda che il progetto di legge sia sottoposto
anche alla approvazione di questa.
Successive richieste di riesame da parte di ciascuna
Camera possono essere deliberate entro trenta giorni da
almeno due quinti dei suoi componenti.
Il riesame di cui ai commi precedenti ha sempre luogo se
lo richiede il Governo.
Il procedimento legislativo é concluso quando il
progetto di legge risulti approvato da entrambe le Camere
in identico testo, o quando manchi una richiesta di
riesame alle condizioni prescritte nei commi precedenti.
Art. 118. -
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere, e agli organi ed enti ai quali sia
conferita dalla Costituzione o da una legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la
proposta da parte di cinquantamila elettori di un
progetto redatto in articoli.
Art. 119. -
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza dei suoi componenti,
ne dichiarano l'urgenza, la legge é promulgata nel
termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubbli cazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 120. -
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, puó con un messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata salvo che il Presidente della
Repubblica, esclusivamente per motivi di legittimità,
non promuova la questione di costituzionalità davanti
alla Corte costituzionale.
Art. 121. -
L'esercizio della funzione legislativa non puó essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e
con oggetti definiti.
Un quarto dei componenti di ciascuna Camera puó
promuovere la questione di legittimità della legge di
delegazione davanti la Corte costituzionale per
violazione di quanto disposto dal comma precedente.
Analoga questione, per violazione della delegazione
legislativa, puó essere promossa da un quarto dei
componenti di ciascuna Camera davanti alla Corte
costituzionale nei confronti dei decreti legislativi
adottati dal Governo in attuazione della delegazione
legislativa di cui al presente articolo.
Art. 122. -
Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo puó adottare provvedimenti provvisori con
forza di legge, in casi di necessità ed urgenza
concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali,
norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in
vigore o la recezione ed attuazione di atti normativi
della Unione europea quando dalla mancata tempestiva
approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità
dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari.
Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto
alle Camere chiedendo la conversione in legge.
Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni.
Il Governo non puó, mediante decreti-legge, rinnovare
disposizioni di decreti-legge dei quali una delle Camere
abbia negato la conversione, né ripristinare l'efficacia
di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale per vizi attinenti al procedimento.
I decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere devono deliberare sulla conversione in legge
del decreto-legge entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, e non possono modificarne le disposizioni
salvo per quanto attiene alla clausola di copertura degli
oneri finanziari.
I regolamenti delle Camere attribuiscono ai presidenti i
poteri all'uopo necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 123. -
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 124. -
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata
con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Art. 125. -
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio o oneri alle finanze o
modificazioni alle leggi.
Art. 126. -
Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione
pluriennali e annuali, e il rendiconto consuntivo
presentato dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere
concesso se non con legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Il bilancio dello Stato deve rispettare il principio
dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Gli
emendamenti al disegno di legge di approvazione del
bilancio e degli altri disegni di legge che costituiscono
la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi
nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio
previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori
entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge
deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento
all'intero periodo di efficacia della legge medesima e
nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento
autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono
stabilite con legge; le disposizioni di tali leggi non
possono essere abrogate né derogate dalle leggi di
approvazione o di variazione del bilancio, né dalle
leggi di spesa o di entrata.
Art. 127. -
Ciascuna Camera dispone inchieste su materie di pubblico
interesse. Si procede all'inchiesta se la proposta é
sottoscritta da almeno un quinto dei componenti la
Camera.
Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina
fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità
stabilite dai propri regolamenti, atti e documenti con i
soli limiti derivanti dalle leggi penali.
TITOLO V. -
LEGGI COSTITUZIONALI. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE.
Art. 128. -
leggi costituzionali e le leggi di revisione della
costituzione sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque assemblee legislative
regionali. La legge sottoposta a referendum é
promulgata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto al voto e se é stata
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Non si fa luogo a referendum per le leggi
costituzionali di approvazione degli statuti regionali.
Le leggi di revisione del Titolo concernente
l'organizzazione federale della Repubblica sono adottate
da ciascuna Camera con una sola deliberazione a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono
promulgate soltanto se entro diciotto mesi dall'ultima
deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti da almeno due terzi delle assemblee
legislative regionali.
Art. 129. -
La forma repubblicana non puó essere oggetto di
revisione costituzionale".
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