Le leggi razziali PROVVEDIMENTI PER LA
DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA FASCISTA
REGIO DECRETO - LEGGE 5
settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella
scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E
PER LA VOLONTĀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessitā assoluta ed urgente di dettare
disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o
parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole
non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto
legale, non potranno essere ammesse persone di razza
ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di
concorso anteriormente al presente decreto; nč potranno
essere ammesse all'assistentato universitario, nč al
conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui
studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno
essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli
insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per
le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi
dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale
insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette,
gli aiuti e assistenti universitari, il personale di
vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi
docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio
della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli
Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed
arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a
datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via
transitoria essere ammessi a proseguire gli studi
universitari studenti di razza ebraica, giā iscritti a
istituti di istruzione superiore nei passati anni
accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge č
considerato di razza ebraica colui che č nato da
genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli
professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerā in vigore
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, sarā presentato al Parlamento per
la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione
nazionale č autorizzato a presentare il relativo disegno
di legge.
Ordiniamo che il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addė 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio
Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel